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02/03/2006
Il nuovo corso protezionistico degli Stati nazionali europei, tra incertezza economico-sociale e lento sgretolarsi del mito del libero mercato
di Luciano Patruno
1. La mitologia giuridica, scriveva Santi Romano, assume consistenza durante i periodi di forti cambiamenti, «nei quali si tenta di abbattere gli ordinamenti vigenti sostituendoli con dei nuovi». In questi periodi, «ha naturalmente scarsa importanza la realtà giuridica (…) cioè il complesso di principi, delle ideologie e delle concezioni che stanno alla base del ‘ius conditum’, e invece vengono in prima linea le ideologie che combattono per informare di sé il ‘ius condendum’. È allora perfettamente naturale che si trovino l’una di fronte all’altra diverse ed opposte concezioni, alle quali la lotta conferisce il carattere della fede e della forma immaginosa del mito».[1]
Non c’è dubbio che il libero mercato concorrenziale sia stato il mito fondatore dell’ordinamento europeo.[2] Esso ha rappresentato la via maestra, percorsa dai padri fondatori della Comunità economica, per disinnescare la ‘bomba’ politica dei singoli egoismi e interessi nazionali, il cui scontro aveva portato al secondo conflitto mondiale.
Tuttavia, la galoppata europea, che dal 1951 arriva ai giorni nostri, ha preteso di fondarsi proprio su una specie di credo religioso, un «universale fantastico», che rischia oggi di assumere, del mito, il carattere più oscuro, quello dell’«errore» e dell’«inopia».[3]
L’ordinamento comunitario, infatti, - e ciò appare soprattutto in questo delicato passaggio storico – sembra il prodotto di quello stesso equivoco che, durante il periodo degli Imperi che va dal 1875 al 1914, aveva fatto ritenere di poter garantire il benessere universale facendo unicamente affidamento sull’ordine internazionale e sovranazionale degli scambi.[4] Separando così economia e politica.[5] Come se il conflitto bellico del secondo Novecento non fosse stato l’esito di un certo intreccio (che quell’ordine economico internazionale, apparentemente autosufficiente, abilmente mascherava) tra crisi capitalistiche e imperialismo statuale; come se «i due grandi blocchi del potere discendente e gerarchico in ogni società complessa, che sono la grande impresa e l’amministrazione pubblica»[6] potessero essere impunemente (senza, cioè, creare problemi di tenuta democratica) spostati in un ambito sovranazionale, sottratto, di fatto, all’influenza permanente del processo di democratizzazione sociale che, intanto, le costituzioni postbelliche (in specie quella italiana) incorporavano e prescrivevano, sottoponendo quei blocchi di potere a un controllo rappresentativo e popolare multiforme.[7] Come se, cioè, fosse ancora possibile tornare a concepire l’“economico” e il “politico” in termini di artificiosa separatezza.
Ci sono volute, però, le crisi petrolifere degli anni Settanta, le rivoluzioni neoliberiste thatcheriana e reaganiana, la caduta del Muro di Berlino, le tesi sull’eccesso e il sovraccarico di democrazia,[8] perché quel mito si trasformasse in vera e propria credenza popolare[9] e si cominciasse a coltivare e a praticare la falsa, mistificatoria, contrapposizione fra esso (il «mercato aperto e in libera concorrenza», quale strumento e fine principale dell’integrazione europea) e un’eguale e contraria mitologia giuridica di stampo protezionista, statalista e interventista. Finendo, evidentemente, per dar vita a un nemico immaginario e autoritario tramite il quale costruire un’autonoma legittimazione politica e sociale del mercato (simboleggiata dall’abuso dello slogan “una costituzione senza stato”), alternativa a quella delle costituzioni democratiche europee statuali del secondo Novecento.
In questo senso, alcuni avvenimenti europei - almeno quelli più controversi di questi ultimi due anni – sembrerebbero avallare la seguente interpretazione. Da una parte, che i nuclei oligarchici degli Stati nazionali (cioè gli esecutivi e gli apparati tecnocratici) hanno sempre, di fatto, sostenuto l’economia di mercato, ponendosi come detentori di ultima istanza dell’organizzazione giuridica delle risorse economiche e del potenziale di forza coattiva posta a guardia di quella coercizione giuridica. Dall’altra parte, che essi, se nei periodi di crescita economica (reale o virtuale), hanno deciso di assumere un ruolo ‘neutrale’ rispetto al mercato «ma di intervento rispetto alla società per indirizzarla verso il mercato»,[10] sembrano oggi intenzionati, per tutelare quella stessa economia in difficoltà crescente, ad intervenire direttamente e protezionisticamente nell’arena degli scambi.
2. Queste scarne e succinte considerazioni traggono spunto immediato dalle vicende economiche di questi ultimi giorni, in cui è esplosa quella che alcuni commentatori hanno definito la nuova «febbre protezionista» degli Stati europei.[11]
I fatti che hanno destato maggiore scalpore riguardano la lotta oligopolistica europea per il mercato dell’elettricità e, più in generale, dell’energia.
Tutto è nato - nel senso che è diventato di dominio pubblico - dalla preannunciata Offerta pubblica di acquisto da parte di Enel su Suez-Electrabel, l’omologo franco-belga della società italiana di distribuzione di energia elettrica. Non appena questa ipotesi ha cominciato a circolare negli ambienti economici e governativi, il primo ministro francese Villepin si è precipitato ad annunciare, in conferenza stampa, la repentina fusione tra Suez-Electrabel e Gaz de France, monopolista pubblico dell’energia, di cui lo Stato francese controlla l’80% del capitale. Una soglia che, a sua volta, per legge, non potrà comunque scendere al di sotto del 70%.
Dunque lo Stato francese, di fronte al libero gioco della concorrenza tra società operanti nel mercato comune europeo, ha scelto, senza esitazioni, la strada della nazionalizzazione. Un termine, questo, che sembrava scomparso dal vocabolario sia dalla scienza economica che di quella costituzionalistica degli ultimi decenni. Un concetto che si riteneva avesse assunto, oramai, una valenza, per così dire, eminentemente ‘storica’.
D’altra parte, qualche settimana prima, sempre la Francia, assieme al Lussemburgo, si era egualmente opposta all’acquisto di Acelor, un grande gruppo siderurgico europeo, da parte del colosso indiano Muttal.
Nel frattempo, si è scoperto, poi, che la Spagna, a sua volta, per non cedere il suo campione elettrico Endesa ai tedeschi di Eon, si stava apprestando a varare un’apposita normativa bipartisan, che, da un lato, avrebbe consentito di potenziare i poteri della Commissione nazionale sull’energia al fine di bloccare eventuali scalate di società straniere, e, dall’altro lato, avrebbe statuito il congelamento al 5% del diritto di voto per gli azionisti pubblici stranieri nei consigli di amministrazione delle società spagnole. Senza considerare che la catalana Gas Natural si sarebbe detta pronta, in ogni caso, a rilanciare, attraverso un’Offerta pubblica più alta, il prezzo ventilato dalla tedesca Eon, in modo da strappare la strategica Endesa ai concorrenti germanici.
La stessa matricola Polonia, da parte sua, sembrerebbe aver cominciato la sua personale protesta per frenare la colonizzazione del proprio sistema bancario da parte di gruppi europei come l’italiano Unicredit.
Di fronte a questa escalation neocolbertista, le istituzioni europee, tutrici del libero mercato e delle regole della concorrenza, hanno reagito blandamente, spendendosi in retoriche attività di moral suasion, minacciando eventuali ricorsi alla Corte di giustizia delle comunità europee, finendo per ammettere, per voce del commissario al Mercato McCreevy, che, in ultima analisi, la Francia, nel caso Enel-Suez, si è, in effetti, attenuta alla lettera della legge, pur violando lo «spirito» dell’UE.
Quest’ultima affermazione può voler dire soltanto una cosa. Probabilmente, infatti, si può fare - e forse la Commissione alla fine lo farà - un ragionamento di un certo tipo, legato all’entrata in vigore il 1° maggio 2004 del nuovo regolamento in materia di concentrazioni («regolamento 139/04») e del suo regolamento di esecuzione («regolamento 802/04»), contenente il nuovo formulario per la comunicazione delle concentrazioni, nonché la conseguente adozione di linee guida per la valutazione delle concentrazioni orizzontali.[12]
In questi due regolamenti la disciplina comunitaria sulla concorrenza ha assunto, in maniera esplicita, la possibilità di giustificare talune concentrazioni, persino monopoli, codificando il principio della c.d. efficiency defence.
Non è questa la sede per entrare nei dettagli e nelle possibili implicazioni giuridico-costituzionali sottese a questa normativa.
Si può dire, però, che essa prescrive alla Commissione di tener conto, nella sua opera di valutazione della compatibilità di fusioni e concentrazioni con il mercato comune, di numerosi elementi relativi alle condizioni delle imprese e dei mercati interessati, tra cui, in particolare, quello dell’«efficienza produttiva», del principio (c.d. survivor principle), cioè, «per cui solo le imprese produttivamente efficienti sono in grado di sopravvivere sul mercato: da questo punto di vista, le concentrazioni possono così intendersi come un importante momento di riorganizzazione della proprietà e dell’uso di risorse scarse rispetto alla possibilità per un soggetto economico di continuare a operare».[13]
Cosicché, la non anticoncorrenzialità di un’operazione di concentrazione o di fusione societaria, si può spiegare valutando positivamente gli incrementi di efficienza, «non limitati alle semplici variazioni dei prezzi ma comprensivi di elementi ulteriori (anche di tipo qualitativo) tali da compensare le perdite di surplus del consumatore, quest’ultimo inteso come differenza tra quanto si è disposti a pagare per un bene, prezzo e disponibilità dello stesso».[14]
Ora, in quest’ottica, l’art. 2, comma 1, lett. b) del regolamento 139/04, riportante i criteri di valutazione delle concentrazioni, dispone che i riferimenti all’efficienza vanno desunti dalla considerazione che la Commissione è tenuta ad avere «dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza». Tale dato normativo assume un particolare rilievo, per la problematica che qui si sta esaminando, se letto in connessione al preambolo del regolamento, ove la nozione di efficienza viene espressa in termini diretti. Nel ventinovesimo “considerando”, infatti, si legge: «Per determinare l’impatto di una concentrazione sulla concorrenza nel mercato comune, è opportuno tener conto di qualsiasi documentato e probabile guadagno di efficienza addotto dalle imprese interessate. È possibile che l’incremento di efficienza prodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sulla concorrenza, e in particolare il pregiudizio potenziale per i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimenti produrre, e che di conseguenza la concentrazione stessa non ostacoli in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una sua parte sostanziale, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante. La Commissione dovrebbe pubblicare degli orientamenti in merito alle condizioni alle quali è disposta a tener conto di considerazioni di efficienza nel valutare una concentrazione».
Tali orientamenti sono contenuti nelle c.d. linee guida, e si capisce subito che sarà proprio la discrezionalità politica, più che la normativa europea sulla concorrenza o sugli aiuti di Stato, a farla da padrona. L’efficiency defence, infatti, in quanto valutazione nel lungo termine e a determinate condizioni storiche, tecnologiche e sociali dell’incremento di benessere riconosciuto al consumatore, si affida, in definitiva, a un giudizio impalpabile della Commissione, un giudizio basato sulle difficoltà oggettive causate «dalla necessità di svolgere considerazioni di ragionevolezza rispetto all’orizzonte prognostico proprio dei giudizi in tema di concentrazioni e in presenza di rilevanti asimmetrie informative».[15]
In questo senso, il criterio dell’«efficienza produttiva», probabilmente, fornirà la base legale di giustificazione sufficiente a legittimare il nuovo corso protezionistico intraeuropeo.
Ma non è questo il punto.
Anche perché esso potrebbe trovare spiegazione, molto più sbrigativamente, in una regola aurea. Una regola semplice, eppure frequentemente dimenticata, e che, tuttavia, rappresenta ancora una norma di buon senso, in quanto scaturisce dall’ovvia osservazione per cui la “concorrenza” non opera in un vuoto sociale e istituzionale, ma inerisce alla struttura stessa che impronta la società in un dato momento storico. Secondo tale regola, infatti, «la concorrenza tra capitali aumenta l’accumulazione tra capitali. L’accumulazione, che sotto il dominio della proprietà privata è una concentrazione del capitale in poche mani, è in generale una conseguenza necessaria, quando i capitali vengono abbandonati al loro corso naturale e quando con la concorrenza questa destinazione naturale del capitale si apre finalmente una via sufficientemente libera».[16]
3. Il fatto, piuttosto, è che questo nuovo virus protezionistico, da cui sembrerebbero affetti gli Stati membri dell’Unione, pare essere solo l’ultimo episodio di un malessere europeo che si va manifestando da tempo.
Si è passati dalla contestazione delle regole sul Patto di stabilità e crescita (contestazione funzionale a un recupero utilitaristico, da parte dei governi nazionali, di una quota di legittimazione popolare in un momento di estrema difficoltà economica),[17] alla reiezione referendaria, da parte di Francia e Olanda, della c.d. “costituzione europea”,[18] ai magri accordi sul ‘bilancio comunitario’ e sulle prospettive finanziarie 2007-2013 in un contesto di aperta contrapposizione tra egoismi e rivendicazioni nazionalistiche secondo una «logica del suk»,[19] fino al ritorno delle barriere nazionali in economia.
La ‘crisi’ europea, che sembra acuirsi in questi giorni, pare scaturire proprio dal progressivo approfondirsi e allargarsi (fin quasi a sgretolarsi) e dal ‘naturale’ funzionamento del suo mito fondatore, il libero mercato. L’allargamento a 25 e l’approfondimento dell’integrazione economica tra gli Stati membri hanno portato, infatti, l’Unione europea a raggiungere «la prima linea sul fronte della politica». Il mercato interno, cioè, in ragione della sua stessa «logica interna di sviluppo», ha creato «quasi insensibilmente, socialità e politica in dosi crescenti».[20] Socialità e politica che, finora, non hanno avuto risposte democraticamente accettabili.
Il ‘naturale’ funzionamento sempre più integrato del mercato unico, un mercato che avrebbe dovuto essere disciplinato e guidato attraverso procedure di mera stabilizzazione delle aspettative degli operatori, sotto una sorveglianza rigorosamente “giuridica” degli esecutivi statali e della Commissione, sta producendo, o meglio, sta riproducendo, le sue contraddizioni interne, i suoi inevitabili conflitti sociali, risuscitando, da un lato, tentazioni oligarchiche di volontà di potenza che ne esternalizzino le conseguenze, e, dall’altro, innescando derive populistiche che assorbano il malcontento prodotto dalle promesse non mantenute del libero gioco degli interessi economici privati.
Succede, in altre parole, che l’attuale stagnazione economica e l’accentuazione della concorrenza intercapitalistica provochino molteplici reazioni, offensive, iniziative. Quando i costi si alzano (come accade in questo periodo per la crescita esponenziale dei prezzi del petrolio, delle materie prime, dell’energia), i mercati si chiudono (cala il potere di acquisto delle popolazioni, si riducono gli investimenti pubblici, cominciano le difficoltà sui mercati esteri), e i prezzi di vendita scendono (concorrenza esasperata, guerra delle tariffe, soprattutto con i nuovi colossi globali India e Cina), ecco allora che la redditività diminuisce o crolla bruscamente, la realizzazione del valore prodotto dalle imprese diventa più difficile, la concorrenza si inasprisce, la situazione delle imprese dei diversi settori diventa sempre più precaria e la prima risposta a tutto questo è il protezionismo statale.
L’instabilità economica di ciascuno di questi fattori si ripercuote in modo diretto e improvviso sugli assetti istituzionali europei per due ordini di ragioni: a) l’assenza, la riduzione al minimo, insomma la strutturale insufficienza degli anelli di mediazione politica e sociale tra governanti e governati (parlamenti, partiti, sindacati, strumenti di coesione, di partecipazione effettiva alla gestione della cosa pubblica, ecc.); b) la latenza irrisolta, in ambito comunitario, di quattro contraddizioni fondamentali: tra capitale e lavoro (di cui la direttiva Bolkestein è diventata triste emblema, a testimonianza dell’esistenza di meccanismi europei di costruzione ‘regressiva’ del diritto del lavoro); tra capitalismi nazionali (che, nell’Unione europea, ha preso il nome elegante di “concorrenza fra ordinamenti”); tra capitalisti (sia nello stesso settore, sia in diversi settori), tra capitalismi dominanti e popolazioni, paesi o regioni dominate.
Sono questi gli elementi politici, sociali ed economici sui quali si regge la struttura istituzionale dell’Unione e che, col tempo, hanno finito per addensarsi e stratificarsi attorno al nucleo originario della costruzione comunitaria, il mercato comune, costruito su una contraddizione tuttora insuperata, geneticamente trasmessa a quegli elementi: «la contraddizione cioè tra il moto verso una nuova “statualità” proprio mentre si esorcizzava la natura “nazionale” degli stati, e la lucida capacità delle forze economiche di dominare lo svolgimento dei processi in atto con l’obiettivo di recuperare in sede extranazionale quel che i principi democratici – di una “democrazia sociale” – puntavano ad erodere del loro potere, e variamente, nei diversi stati».[21]
Questa nuova ‘statualità’ comunitaria, sostanzialmente modellata sulle forme organizzative e sui poteri di azione degli esecutivi nazionali - e che è certamente uno dei possibili modi d’essere del pubblico potere - non ha mai rotto il suo legame con l’economia e con il mercato comune. Essa, conformemente agli interessi dei blocchi di comando privati, in nome della libertà di mercato e della concorrenza (più emblematicamente del tradizionale ‘liberismo’, mai esente e semmai promotore di un suo unilaterale ‘statalismo’), ha optato per una diversa sede decisionale formalmente ‘superiore’, ma sostanzialmente astraente e sradicata dai rapporti sociali complessivi.
E se la dinamica istituzionale segue, mimandola, un certo tipo di dinamica economica, il passo verso forme di protezionismo statale, in momenti di crescente conflittualità sociale e di economia incerta e stagnante, appare come una soluzione sempre praticabile.
4. Il protezionismo non è che uno dei tanti modi possibili di servire il mercato e le sue esigenze, di tenere sotto controllo la sua massa critica: «le capitalisme ne triomphe que lorsqu’il s’identifie avec l’État, qu’il est l’État».[22]
Ciò, però, induce a qualche considerazione conclusiva su uno dei modi possibili di descrivere, da parte della scienza costituzionalistica, la fenomenologia dei poteri e delle dinamiche istituzionali comunitarie.
La retorica del ridimensionamento degli Stati nazionali in ambito sovrastatale e globale; le dichiarazioni e le analisi sulla fine della politica di potenza e sulle virtù pacificatrici di un mercato interconnesso, in cui le forze agenti sono rappresentate quasi esclusivamente da soggetti soft, omogenei alla “leggerezza” commerciale (imprese transnazionali iperdinamiche, giurisdizioni sovranazionali e internazionali votate al sapiente bilanciamento della lex mercatoria con diritti di libertà proprietari nuovamente concepiti come ‘naturali’ e fondamentalissimi, law firms di livello globale e di capacità di azione mondiale, Stati leggeri e plasticamente disegnati da regole di governance ultralights, lobbies autoregolantesi sulla scorta di copiosi quanto impalpabili codici etici di condotta, ecc.)[23]; la rimozione psicosociale forzata di una guerra civile continentale (1914-1945), attraverso l’innalzamento di una barriera cognitiva a-politica e de-politicizzante fondata su un ristretto comunitarismo economico; la stessa progettazione ‘sapienzale’ e ‘dottrinale’ di una (astratta) “costituzione europea”, ebbene tutto ciò – assieme alla precaria, ondivaga e utilitaristica ‘normatività’ di quelle disposizioni del Trattato europeo che delimitano il ruolo degli Stati membri nelle procedure di intervento e di ausilio nazionale nella dinamica del mercato comune (le norme sulla concorrenza, artt. 81 e s.. TUE) e che contemplano strumenti e obiettivi comuni di politica macroeconomica (artt. 2, 3, 4, 98 e ss., 268 e ss. TUE) – potrebbero rappresentare l’esito di una tendenza diffusa, in ambito scientifico, a scindere cultura e realtà, teoria e prassi. Una tendenza che, se sostenuta fino in fondo dalla scienza costituzionalistica, potrebbe far precipitare la stessa (serissima) questione europea in una perenne inattualità.
Non è il caso di abusare della storia, delle sue ‘ricorrenze’ e delle sue similitudini. Si può però attingervi in quanto «patrimonio autocosciente di razionalità».[24]
Tra il 1880 e il 1914, «si sviluppano nuovi e importanti settori industriali; si preparano forme moderne di dominio sui lavoratori e nuove modalità di relazione con la classe operaia; e, al di là delle reazioni difensive (protezionismo, cartelli), sebbene sempre al loro riparo, si avvia una fondamentale trasformazione del capitalismo: concentrazione e centralizzazione del capitale industriale, formazione di trust e monopoli nazionali; e, di pari passo, mondializzazione dell’area di influenza dei capitalismi dominanti attraverso il commercio e l’esportazione dei capitali, la formazione di imprese multinazionali, la colonizzazione che conduce alla spartizione del mondo».[25] Tutto ciò, agli inizi del 1914 - assieme al nazionalismo, al razzismo, alla xenofobia, allo sciovinismo -, riesce a trasformare gli antagonismi economici in contrapposizioni politiche e militari fra nazioni che si sono nutrite di odi e rancori storici, di certezze della propria superiorità (britannica, francese o tedesca), del mito della grandezza nazionale o di quello della missione civilizzatrice.
Occorre spegnere sul nascere simili tentazioni. Occorre tornare al confronto politico sulle questioni della democrazia sostanziale (oltre che formale) dell’architettura istituzionale comunitaria.
[1] S. ROMANO, (voce) Mitologia giuridica (1946), in Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, Giuffrè, 1983, p. 129.
[2] G. FERRARA, I diritti politici nell’ordinamento europeo, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 1999. La costituzione europea – Atti del convegno annuale, Perugina, 7-8-9 ottobre 1999, Padova, Cedam, 2000, pp. 473 ss.; A. PREDIERI, «L’Unione economica monetaria», in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 1999, op. cit., pp. 119 ss.; F. BILANCIA, Brevi note su costituzione materiale, legalità ed Unione europea, in A. CATELANI e S. LABRIOLA (a cura di), La costituzione materiale. Percorsi culturali e attualità di un’idea, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 425 ss.; F. SALMONI, Diritti sociali e Unione europea. Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 531 ss..
[3] Affinché le credenze giuridiche siano da classificarsi fra i miti, scrive S. ROMANO, (voce) Mitologia giuridica, op. cit., pp. 127-128, è necessario «che esse abbiano quel carattere o quella forma fantastica o semifantastica, non certo facile a definirsi con precisione, che concordemente si afferma essenziale perché si abbia la figura del mito. Il mito è una nonverità, un errore, una “inopia”, ma è anche immaginazione, una immaginazione “favolosa” (mito, infatti, originariamente, non significa che favola), che ha potuto spesso, come è noto, essere riaccostata alla poesia o alla “sapienza poetica”. Più esattamente, in quanto vuole essere un concetto, il mito è stato definito, non trascurandone il carattere poetico, un “universale fantastico”, cioè non ragionato, che nasce dal bisogno di intendere ciò che non si intende e di esprimerlo con immagini, non potendo con termini propri: “un concetto che vuole essere immagine e un’immagine che vuole essere concetto”, e implica quindi una contraddizione, un’ “impotenza potente”» (l’ultimo virgolettato si riferisce a frasi di Benedetto Croce).
[4] Cfr. E.J. HOBSBAWM, The Age of Empire, 1875-1914 (1987), tr. it. di F. Salvatorelli, L’Età degli Imperi. 1875-1914, Roma-Bari, Laterza, 2005, spec. pp. 1-98; M. BEAUD, Histoire du capitalisme (1981), tr. it. di G. Picco, Storia del capitalismo, Milano, Mondatori, 2004, pp. 157 ss..
[5] Si leggano, in proposito, le osservazioni di K. POLANYI, The Great Transformation (1944), tr. it. di R. Vigevano, La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino, Einaudi, 2000, in partic. pp. 92 ss..
[6] N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, ediz. 1995, p. 53, il quale osserva che «sino a quando questi due blocchi resistono all’aggressione delle forze prementi dal basso, la trasformazione democratica della società non può dirsi avvenuta».
[7] Sulla rottura delle costituzioni del secondo Novecento rispetto alla struttura politica, economica e sociale dello Stato liberale si rinvia a M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, pp 17 ss.; G. FERRARA, L’instaurazione delle costituzioni. Profili di storia costituzionale, in Associazione italiana dei costituzionalisti, La nascita delle costituzioni europee del secondo dopoguerra, Torino, 25-26 ottobre 1996, Padova, Cedam, 2000, pp. 47 ss.; S. D’ALBERGO, Diritto e Stato tra scienza giuridica e marxismo, Roma, Sandro teti, 2004, partic. pp. 161 ss..
[8] V., sul punto, fra i tanti, le ricostruzioni di M. DOGLIANI, Politica e antipolitica: democrazia d’indirizzo versus democrazia d’investitura, in S. LABRIOLA (a cura di) Ripensare lo Stato, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 633 ss.; G. FERRARA, La sovranità statale tra esercizio congiunto e delega permanente, in S. LABRIOLA (a cura di), Ripensare lo Stato, op. cit, pp. 657 ss..
[9] «Il mito religioso», scrive S. ROMANO, (voce) Mitologia giuridica, op. cit., p. 128, «è essenzialmente popolare; il mito giuridico può formarsi e limitarsi entro una cerchia più ristretta di persone, ma anch’esso non è opinione singolare o isolata. Di solito, è credenza accolta da un numero molto variabile, ma sempre notevole, di individui che partecipano in un modo o in un altro alla vita pubblica, ora attivamente, ora come spettatori che tuttavia giudicano e valutano l’opera degli attori dal punto di vista di concezioni e convenzioni comuni. (…) Non è nemmeno da escludere che artefici di miti possano essere dei giuristi, cioè coloro che pure dovrebbero essere in grado di giudicarli come tali e respingerli, anzi non sono molto infrequenti le teorie che, formulate da giuristi che erroneamente credono di desumerle da un dato ordinamento giuridico come ad esso conformi, poi si diffondono, per la stessa autorità dei loro autori, acquistando i caratteri di veri e propri miti».
[10] G. BUCCI – L. PATRUNO, Riflessioni sul c.d. modello sociale europeo, sull’Europa “sociale” dei capi di governo e sul mutato rapporto tra costituzione ed economia, in Costituzionalismo.it, n. 3, 2005, p. 17 del saggio.
[11] Così, ad esempio, l’economista F. GIAVAZZI, Febbre protezionista, economie a rischio. Niente mercato siamo europei, nell’editoriale sul Corriere della sera del 27 febbraio 2006.
[12] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE), L 24, 29 gennaio 2004, pp. 1 ss.; Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE), L 133, 30 aprile 2004, pp. 1 ss..
[13] L. ARNAUDO, L’efficienza nel nuovo controllo comunitario delle concentrazioni, in Mercato concorrenza regole, n. 1, 2005, p. 54.
[14] Ibidem, p. 56.
[15] Ibidem, p. 69 (corsivo aggiunto).
[16] K. MARX, Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 (1844), tr. it. di N. Bobbio, Manoscritti economico-filosofici del 1844, Torino, Einaudi, 2004, p. 35.
[17] Sul punto sia consentito rinviare a L. PATRUNO, Il “nuovo” Patto di stabilità e crescita tra rilegittimazione istituzionale europea e consenso nazionale, in Democrazia e diritto, n. 2, 2005, pp. 225 ss..
[18] Un’analisi approfondita delle ragioni del “no” francese e olandese al Trattato che istituisce una costituzione per l’Europa si trova in F. BILANCIA, Referendum, populismo e moneta unica. A proposito della costituzione europea, in Costituzionalismo.it , n. 2, 2005.
[19] Così F. MARONTA, L’assalto alla cassa, in Limes, n. 1, 2006, p. 194. Per un commento sul vertice fiume di Bruxelles di fine 2005 v. G. BUCCI - L. PATRUNO, Il vertice dei capi di Stato e di governo dell’UE tenutosi a Bruxelles il 16-17 dicembre 2005: un accordo minimo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, in Costituzionalismo.it, (sezione notizie), (22/12/2005).
[20] M. PATRONO, La forma di governo dell’Unione europea: una breve storia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4, 2003, p. 1768.
[21] S. D’ALBERGO, Economia e diritto nella dinamica delle istituzioni, in AA. VV., Scritti in onore di Giuseppe Guarino, Milano, Giuffrè, 1998, p. 809.
[22] F. BRAUDEL, La dynamique du capitalisme, Paris, Flammarion, 1985, p. 68. Ma sull’alleanza tra i poteri costitutivi degli Stati e le forze capitalistiche privilegiate si rinvia alle lucide pagine di M. WEBER, Wirtschaft und Gesellschaft (1922), tr. it. di P. Chiodi e G. Giordano, Economia e società, vol. II, Torino, Edizioni di Comunità, 1999, pp. 49 ss..
[23] Si può acquisire familiarità con queste tematiche leggendo, tra i molti, i contributi di Y. DEZALAY, Marchands de droit. La restructuration de l’ordre juridique international par les multinationales du droit (1992), tr. it. di M. Raiteri, I mercanti del diritto. Le multinazionali del diritto e la ristrutturazione dell’ordine giuridico internazionale, Milano, Giuffrè, 1997; G. GUARINO, Il governo del mondo globale, Firenze, Le Monnier, 2000; F. GALGANO, Lex mercatoria, Bologna, il Mulino, 2001; A. BALDASSARRE, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2002; M.R. FERRARESE, Il diritto al presente. Globalizzazione e tempo delle istituzioni, Bologna, il Mulino, 2002; S. CASSESE, Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, Laterza, 2003; J. ALLARD – A. GARAPON, Les juges dans la mondialisation. La nouvelle révolution du droit, Paris, Seuil, 2005.
[24] G. W. F. HEGEL, Einleitung in die Geschichte der Philosophie (1816), tr. it. di A. Plebe, Introduzione alla storia della filosofia, a cura di L. Pareyson, Bari, Laterza, 1956, p. 32
[25] M. BEAUD, Histoire du capitalisme, op. cit., pp. 178-179.
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