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21/04/2008
I partiti e la determinazione della politica nazionale *
di Aldo Tortorella
L’articolo 49 della Costituzione[1], da cui è tratto il titolo e l’argomento di questo scritto, non fu accompagnato ai tempi della Costituente da alcuna particolare enfasi che sia possibile ricordare. Eppure il suo contenuto (l’inserimento dei partiti nella Costituzione) aveva un senso così rilevante che quando quell’articolo fu scardinato dal referendum del 1993 – quello che iniziò la reintroduzione nel nostro sistema rappresentativo di un modello maggioritario – si parlò a tutte lettere di un “autentico mutamento di regime”.
A pronunciare queste parole, fu l’allora presidente del Consiglio e autorevole costituzionalista Giuliano Amato parlando nella sua veste istituzionale alla Camera dei deputati. “Il voto referendario – egli disse – determinava “una fase profondamente nuova ”rendendola definitiva e irreversibile” Nel referendum per l’abolizione della soglia di sbarramento nei collegi uninominali del Senato (e, dunque, per la introduzione in essi del maggioritario puro) erano in gioco “le regole per la formazione della rappresentanza parlamentare e, di riflesso, dello stesso governo. In gioco erano il ruolo dei partiti e, con esso, le forme e i modi di organizzazione della politica”. Per chiarire in cosa consistesse la “fase nuova” in questa decisiva materia “in gioco” Amato continuava affermando che il voto referendario esprimeva “il ripudio del partito parificato agli organi pubblici e collocato tra di essi”. Il riferimento all’art. 49 non poteva essere più esplicito. A scanso di ogni dubbio interpretativo il presidente del consiglio aggiunge quella sentenza finale che prima ricordavo affermando che quel voto costituiva “un autentico cambiamento di regime, che fa morire dopo settant’anni quel modello di partito-Stato che fu introdotto in Italia dal fascismo e che la Repubblica aveva finito per ereditare, limitandosi a trasformare un singolare in un plurale”.
Non avendo dubitato del significato acostituzionale del referendum e, delle sue pericolose conseguenze, avevo partecipato alla opposizione – certamente perdente dato l’atteggiamento dei partiti dell’epoca – contro l’assenso al quesito proposto; e tuttavia mi stupì una conferma così rapida e così solenne dei peggiori sospetti sugli intenti avversi alla medesima prima parte della Costituzione. E infatti se si incolpa la Repubblica - la quale, com’è ovvio, si configura nelle sue fondamenta costituzionali – è di queste fondamenta che si intende parlare, tanto più nella prosa di un politico proveniente dall’accademia giuridica. D’altronde era stato proprio un presidente della repubblica, allora da poco dimissionario – e cioè il sen. Francesco Cossiga – a inaugurare l’attacco ufficiale alla Costituzione definendola,in un messaggio alle Camere, un compromesso da superare, nonostante che per il suo ufficio istituzionale fosse suo doveva difenderla e che in quanto libero docente della materia fosse suo compito discuterla nelle sedi proprie, non prevaricando le posizioni di dottrina diverse dalla sua con l’uso dell’autorità politica.
Debole a me parve la replica parlamentare a quella iniziativa presidenziale anche dalla parte dove io sedevo, ma si era già nel clima della crisi e poi del disfacimento dei partiti una volta uniti nella lotta contro il fascismo e nella Resistenza, fondatori della Repubblica e autori del suo patto fondativo. Si ufficializzava così con quel messaggio presidenziale la tendenza sfortunatamente sostenuta da destra, dal centro e da parte della sinistra a dare la responsabilità – anzi la colpa – della avanzante crisi del sistema politico e della degenerazione stessa dei partiti non già alla conduzione politica, ma all’assetto e alle norme costituzionali che avrebbero esse determinato lo scadimento della vita politica e istituzionale. Oggi si è forse in migliore condizione, dopo un quindicennio, di valutare se quel convincimento fosse seriamente fondato oppure no e a quali conseguenze abbia portato il “cambio di regime”. E si può vedere meglio se, per quanto qui interessa, fosse accettabile l’affermazione secondo cui la Repubblica avesse in sostanza ereditato e riproposto, il modello del partito-Stato, di origine fascista, - un modello, bisogna aggiungere, applicato in una diversa forma di società, anche nei paesi di tipo sovietico – cosicchè il liberarsene potesse essere considerato una positiva conquista.
L’approvazione definitiva dell’articolo 49 – già presente nel progetto preparato dalla commissione dei 75 – avvenne il 22 maggio del ’47. E cadde, dunque, per una coincidenza casuale, in un momento di svolta: dieci giorni prima De Gasperi, dopo qualche esitazione e anche su stringente pressione dei rappresentanti delgi Stati Unitivi, aveva scelto di rompere la coalizione di governo composta ancora dai partiti della coalizione antifascista – quelli che si chiameranno poi dell’arco costituzionale – escludendo la sinistra e cioè il partito comunista e quello socialista. E’ l’effetto dell’inizio della guerra fredda formalmente teorizzata all’inizio di quell’anno dal discorso di Churchill a Fulton mentre in Europa e in Italia erano ancora tutte aperte le ferite della guerra, le distruzioni, la miseria e la disoccupazione, il carovita. E’ dunque logico che l’attenzione non fosse rivolta particolarmente ai singoli articoli della Costituzione, se si eccettua l’art. 7, che si venivano via via approvando. La notizia politica del momento, e degna di memoria storica, era, semmai, che nessuno chiedeva di trasferire la rottura del governo nel lavoro costituente.
D’altronde, c’erano motivi sostanziali per la convergenza delle forze costituenti, e per il tacito consenso pubblico, intorno a quell’articolo 49. Nel totale dissesto economico, nel crollo delle strutture statali e nel discredito delle classi dirigenti che avevano promosso e accettato il fascismo, le avventure coloniali e la guerra, i partiti che avevano resistito rappresentavano l’unica forza concretamente capace di fornire un personale politico credibile. Era questa l’opinione anche delle potenze vincitrici e di quelle di esse che, per effetto degli accordi di Yalta, assumevano in Italia una forma non dichiarata di protettorato, che si trasformerà, poi, in alleanza militare e politica permanente, senza che l’idea del protettorato tramontasse, trasformandosi in imposizione di una sovranità limitata.
L’opera di supplenza che i partiti vennero svolgendo in quella prima fase del dopo guerra non riguardò solo le funzioni pubbliche, ma la ristrutturazione stessa o la costruzione dalle fondamenta delle strutture della società civile. I sindacati, le cooperative, le mutue, le associazioni culturali e ricreative ricevono il loro impulso dai partiti. Per primi si mossero in questa direzione i comunisti e i socialisti - allora uniti dal patto di unità d’azione - sulla base dell’argomentazione secondo cui se le organizzazioni popolari e operaie erano state distrutte dal fascismo non era accaduto lo stesso per quelle delle classi possidenti sicchè occorreva porre mano ad una riarticolazione dell’associazionismo sociale dal vertice alla base e viceversa. Ma non diversamente accadrà per la Democrazia Cristiana che pure si poteva giovare della particolare vicinanza con le organizzazioni cattoliche, ma aspirava tuttavia ad una propria autonomia politica.
Non è però solo o prevalentemente questo speciale ruolo ricostituivo dello Stato e della riarticolazione della società civile che consiglia i costituenti ad inserire i partiti nel nuovo patto fondativo quanto, piuttosto, la memoria del fascismo e della soppressione delle libertà politiche. L’articolo 49 è in primo luogo una garanzia del pluralismo politico e cioè di una fondamentale garanzia di libertà. Il passaggio dal singolare al plurale - anche se solo di questo si fosse trattato – non può in alcun modo apparire o essere considerato un dettaglio grammaticale dato che anche in questo solo passaggio vi è una rottura drastica. La caratteristica specifica del partito-stato è nella sua unicità, anche quando un sistema politico si presenta con varie etichette politiche come accadeva in talune di quelle esperienze che furono presenti nei paesi dell’est europeo e vennero chiamate “democrazie popolari”. La varietà delle denominazioni non escludeva che un partito, quello dominante, costituisse una struttura politica parallela alle istituzioni pubbliche intervenendo in esse e sopra di esse al fine di imporre finalità, giudizi di valore e propositi operativi, in assenza di opposizione.
Proprio perché l’affermazione del pluralismo politico costituisce una fondamentale garanzia di libertà essa viene inserita nella parte prima sui diritti e doveri dei cittadini, vale a dire tra i principi fondamentali del Patto Costituzionale redatti - come si sa – dai protagonisti principali di quella stagione e di tanta parte della vita nazionale. Alla discussione e alla stesura dell’art. 49 in sottocommissione avevano partecipato in particolare Lelio Basso – cui si deve la proposta della formulazione più vicina al testo finale – Marchesi e Togliatti per il Pci, Dossetti, La Pira e Moro per la Dc con qualche riserva di Mortati sostenitore del controllo pubblico. Basso, in realtà, voleva per i partiti anche specifiche funzioni istituzionali, che furono lasciate cadere, mentre Togliatti propose il divieto della ricostituzione del partito fascista, norma che fu approvata ma che andrà poi tra le “disposizioni transitorie e finali.
Nel testo finale della Carta costituzionale, quell’articolo viene posto immediatamente dopo l’affermazione del diritto di voto “personale e eguale, libero e segreto”. Il diritto di tutti i cittadini ad “associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” non indica alcuna confusione tra Stato e partiti, ma, esattamente all’opposto, pone una delle condizioni irrinunciabili per l’attuazione concreta della partecipazione politica e della libertà stessa del voto. Infatti si può avere, e si aveva, un esercizio formale del voto anche nei regimi a dominio prevalente di un solo partito e dove pure esistevano attività associative di varia natura: ma non si poteva dire che l’esercizio formale corrispondesse ad una libertà effettiva.
Proprio perciò, e memori della esperienza fascista, i costituenti affermano il pluralismo dei partiti come garanzia fondamentale per i cittadini e introducono il riconoscimento della funzione dei partiti per quella che essa è e dovrebbe essere: e cioè strumenti creati dai cittadini per partecipare a “determinare la politica nazionale”, espressione, questa, assai vasta – sicchè ha comportato un ampio lavoro interpretativo per distinguerlo dall’”indirizzo politico” – ma allo stesso tempo chiara per ciò che esclude. La determinazione della politica con metodo democratico si riferisce alle opinioni, ai progetti, ai programmi da costruire nello spazio pubblico, non ad indebite ingerenze e meno che mai a sostituzioni o a prevaricazioni dei ruoli istituzionali. I partiti sono chiamati a farsi - come è stato ampiamente argomentato – organizzatori della vita democratica e tramite tra la società civile e lo stato.
I fenomeni degenerativi nella vita dei partiti e nei loro rapporti con lo stato non potevano dunque essere addossati alla Repubblica e cioè alle sue fondamenta istituzionali e alle norme specifiche che più direttamente riguardavano i partiti. Una tale imputazione di responsabilità ha costituito non già il risultato di una analisi spassionata ma, piuttosto, un alibi. E ciò è stato un male non tanto per l’implicita autoassoluzione di chi ne aveva bisogno, quanto perché non si è andati alla ricerca delle vere origini di quelle degenerazioni e, più oltre, della crisi di un intero sistema politico. In tal modo ne sono scaturiti rimedi o abborracciati e confusi o del tutto sbagliati, per cui quella che è stata pomposamente chiamata Seconda Repubblica sta agonizzando senza essere mai nata e se ne annuncia, da parte di alcuni, una terza di cui c’è, credo, vivamente da preoccuparsi.
All’origine della crisi non fu l’osservanza dei precetti istituzionali, ma semmai la loro assai parziale applicazione quando non la palese violazione proprio sul punto essenziale della determinazione della politica nazionale. La condizione che la Costituzione poneva a questo proposito è la perfetta parità istituzionale dei partiti. Eguali tra di loro cittadini e cittadine, forniti e fornite di “pari dignità sociale senza condizioni”, eguale “il voto personale libero e segreto” di ciascuna e ciascuno, e dunque eguali i partiti nella determinazione della politica nazionale alla unica condizione del rispetto del metodo democratico e cioè della Costituzione che ne fissa le norme.
Questa parità fu attuata per la libertà associativa e per la partecipazione alle competizioni elettorali, anche se ci fu un lungo periodo in cui fu forte la tendenza a porre in dubbio la esistenza stessa di un partito come il Pci. Il capo dei servizi segreti, ammiraglio Martini, scrisse – andato a riposo – che il Pci per lui era sempre stato il nemico: ed eravamo negli anni ’80. Ma per quanto attiene alla determinazione della politica nazionale la parità fu posta in essere solo per uno dei suoi aspetti e cioè per le situazioni di crisi democratica, per creare o ricreare le condizioni essenziali per lo svolgimento della dialettica democratica (basti ricordare la lotta contro il terrorismo, tra i molti e gravi episodi che minacciarono la nostra democrazia). In tali frangenti, la parità delle forze politiche costituenti si manifestava sotto la forma di una unità di intenti e di comportamenti pur senza confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione.
Ma opposto fu, come è noto, il crearsi di una convenzione per escludere in linea di principio il partito comunista dalla partecipazione al governo, una convenzione del tutto acostituzionale, perché essa non fu motivata, come sarebbe stato ed è costituzionalmente corretto, dalla mancanza di affinità politica e programmatiche con altri partiti, mancanza che ovviamente rende impossibile la coalizione. Quella convenzione fu imposta da vincoli prestabiliti dai maggiori alleati. Ciò fu evidente quando le affinità tra il Pci e gli altri partiti si manifestarono, si arrivò ad un programma comune e ad una maggioranza comune, ma fu impossibile un governo comune perché continuò a pesare l’interdetto esterno contro il Pci (si ricordi l’ukase dei maggiori alleati dalla riunione voluta da Schmidt a Portorico nel 1975) nonostante che esso avesse provveduto a rimuovere gli ostacoli di politica internazionale che venivano invocati come determinanti per la conventio ad excludendum.
Le ricostruzioni storiche che tendono ad occultare o a sminuire quest’ultimo dato di fatto ignorano la realtà, che venne a quel tempo immediatamente riconosciuta da Ugo La Malfa quando l’allora segretario del Pci andò a Mosca a proclamare il “valore universale della democrazia” in aperta rottura di principio oltre che – come era avvenuto – di ogni rapporto materiale. Ma l’ostilità fu massima nonostante il fatto che la costituzione della maggioranza parlamentare di solidarietà nazionale fosse accompagnata unicamente da un governo di concentrazione democristiana. Per opera delle Brigate Rosse, che breve tempo dopo il delitto furono sgominate con il soccorso degli infiltrati che c’erano anche prima, Moro venne rapito e assassinato (e poiché cade in questi giorni il trentennale del rapimento, mi sia consentito un ricordo e un omaggio all’uomo e allo statista).
Già sino a quel tornante tragico era stato estremamente difficile cercare di impedire dall’opposizione – da una opposizione cui era preclusa la prospettiva del governo – che le scelte e le decisioni della politica nazionale avessero un corso troppo unidirezionale. Se in alcuni casi ci si riuscì non fu per quella che venne poi chiamata una politica consociativa, ma per la logica del processo democratico e cioè per il peso delle lotte operaie popolari, per la sollecitazione delle autonomie locali, per i mutamenti nell’opinione pubblica, non sempre e non solo sollecitati dalla sinistra politica e sociale (si pensi al movimento femminista ed ecologista), e dovuto anche alle conseguenze del processo di sviluppo. E’ per questa via che si arrivò a convergenze parlamentari e a riforme anche rilevanti (basti pensare allo Statuto dei lavoratori e alle acquisizioni dello Stato sociale), alle misure di attuazione costituzionale (come, ad esempio, la istituzione delle regioni a statuto ordinario), all’affermazione di diritti civili prima disattesi e per cui fu utile (come nel caso del divorzio), la norma del voto segreto in Parlamento.
Quando, però, i margini offerti dalla espansione economica si vennero restringendo e sopraggiunsero, dopo il primo shok petrolifero e la fine della convertibilità del dollaro, momenti di rallentamento e di recessione, quando – cioè – fu evidente che o si imboccava la strada di più incisive forme di redistribuzione del reddito e di riorientamento di consumi oppure si tornava indietro verso una più accentuata pressione sul lavoro dipendente, allora si vide che la preclusione a sinistra – ormai ingiustificabile anche sul terreno della politica estera – si radicava su ben più nette fondamenta classiste. Si noterà che il nuovo interdetto contro il Pci (quello che viene ricordato come il preambolo Forlani) cade nel momento in cui negli Stati Uniti con Reagan si veniva attuando la svolta neo-liberistica e neo conservatrice.
Ciò non significa che vada assolta da critiche la maggiore forza di opposizione di allora. Il tentativo di unire una concreta capacità di governo alla capacità di mantenere aperta una speranza di modificazione sociale avrebbe avuto bisogno di un diverso impianto teorico e politico,aggiornato ai problemi di una società in rapida modificazione. La piattaforma tradizionale della lotta contro l’arretratezza era superata. Essa sboccava nell’azione detta della “modernizzazione”, ma questa – per non generare la pura e semplice acquiescenza alla condizione di fatto – avrebbe avuto bisogno, non solo per l’Italia, della capacità di passare dall’analisi e dalla rivendicazione puramente quantitativa, ai temi della qualità dello sviluppo, e della qualità della vita:impresa ardua ancora adesso.
Comunque, il blocco, in Italia,di ogni possibile alternativa in quell’inizio degli anni ’80 e la riconferma alla guida del paese delle medesime forze di sempre con la conseguente sensazione di piena impunità che ne derivava, aggravarono una crisi che era già assai avanzata e resero inascoltato il monito sulla questione morale sostenuto dalla idea del ritorno alla Costituzione. In quel monito – dovuto, come si sa, ad Enrico Berlinguer – veniva denunciata la consuetudine invalsa nella composizione dei governi, esposta alle imposizioni e ai voti di gruppi e corrente, la violazione della imparzialità della pubblica amministrazione, il metodo spartitorio di ogni funzione pubblica.
Ma era, in realtà, la impossibilità del cambiamento a determinare una stabilità malata: una formula di governo sempre eguale con continui mutamenti di compagini ministeriali a causa dei conflitti interni ai partiti governativi. Questa staticità determina la sovrapposizione dei partiti alle strutture dello Stato e genera, dunque, sia i partiti-stato (se si vuole usare questa formula) sia gli episodi sempre più gravi di malcostume, di malversazione e di corruttela che rimanevano impuniti per l’abuso del diniego di autorizzazione a procedere da parte della maggioranza parlamentare. La crisi di autorevolezza dei partiti permise – ma solo un decennio dopo il monito cui ho accennato – il giustificato intervento della magistratura. Intervento che – come è nella sua natura – pose l’accento sulle conseguenze ultime e non sulle cause che erano prima di tutto schiettamente politiche.
Tuttavia, la politicità delle cause prossime si sposava con quei più generali elementi di crisi democratica nell’età della globalizzazione che non sono unicamente italiani. E si univa con anomalie istituzionali più nostre che potevano essere correggibili senza intaccare l’impianto costituzionale – sostanzialmente proporzionalistico - anomalie come, ad esempio, il bicameralismo ripetitivo, il numero dei parlamentari troppo elevato soprattutto dopo l’istituzione delle Regioni, la moltiplicazione di nuovi centri di decisione e di spesa senza sopprimere quelli vecchi..
A sbarrare la ricerca di soluzioni ispirate alla Costituzione, stava una sconfitta profonda a partire dalle idee: si veniva delineando uno scacco della cultura fondata sulla solidarietà sociale e sulla capacità di coalizione del lavoro, sulla priorità del pubblico sul privato, sul primato del politico. Era la conseguenza della vittoria planetaria del modello capitalistico (con o senza democrazia) nella sua versione liberistica fondata sulla egemonia dell’economico e sulla sua supposta capacità di autoregolazione, e dunque sulla idea della politica come funzione di un meccanismo della economia assimilato ad un dato di natura. L’enfasi, in questa concezione, cade tutta sulla società civile contrapposta alla cittadella della politica: il che era (è) tanto più facile da sostenere quanto più i gruppi dirigenti vengono perdendo motivazioni e capacità trasformandosi in ceto separato. Inevitabilmente, così, la crisi alla partitocrazia diveniva attacco ai partiti in quanto tali, e, di conseguenza, tutta la attenzione fu assorbita dal sistema elettorale. Era pienamente possibile correggere il proporzionale senza snaturarlo avvicinandolo al sistema tedesco: e di un tentativo in questa direzione fu protagonista Gianni Ferrara – come posso testimoniare – e per conto della Dc, il senatore Ruffilli, fino al momento del suo assassinio.
Sarebbe stato possibile risanare i partiti rifacendoli, dopo la tempesta di mani pulite e la metamorfosi del Pci? E’ una domanda senza risposa perché il bipolarismo con il maggioritario di collegio (che diventerà poi il proporzionale con premio di maggioranza) era determinato per sua natura a destrutturare i partiti come forze nazionali coese. Con le conseguenze che oggi si vedono. Si volevano ridurre i partiti e sono aumentati, come era prevedibile e previsto. Si voleva ridurre il trasformismo con le intese preventive ed esso si è rinvigorito sino agli episodi recenti. Ora si criticano le “coalizioni coatte” che era proprio ciò che si era voluto e si inclina verso il modello bipartitico statunitense senza le garanzie che esso contiene e cioè l’autonomia del parlamento nei confronti dell’esecutivo. A Costituzione vigente, confermata dal recente referendum popolare, già si annunciano intese costituenti tra le due formazioni maggiori, nel mentre si va ad una prova elettorale sulla base di una legge che ha il suo precedente soltanto in quella di Acerbo, il che segnala a sufficienza l’inclinazione di coloro che la imposero a suo tempo e hanno rifiutato oggi di cambiarla.
Pure se può apparire che dopo un quindicennio si sia tornati al punto di partenza, in realtà niente è più come prima e le tendenze che si vengono profilando si allontanano sempre di più dalla Costituzione fondata (basti pensare all’articolo 3 e, appunto a quello qui discusso) su un modello partecipativo ed inclusivo, mentre il bipartitismo cui si mira è elitario ed escludente, come chiariscono le percentuali di voti negli Stati Uniti e il costo per l’elezione di ogni singolo parlamentare negli Stati Uniti.
La destrutturazione dei partiti non li ha fatti scomparire ma ne ha cambiato in radice il modo di essere e la natura accrescendo il potere oligarchico e riducendo drasticamente quantità e influenza degli iscritti. I rappresentanti non sono più eletti, ma nominati. La prevaricazione sugli organi pubblici è rimasta pesante. Nelle statistiche sulla corruzione pubblica rimaniamo tra i peggiori. Se i partiti erano in condizione di costruire – chi più, chi meno – una propria di autonomia di decisione e di scelte organizzando campi di forza relativamente omogenei, appare oggi, soprattutto per le formazioni maggiori, quasi assoluta la dipendenza dai mezzi di comunicazione di massa. Sono essi che organizzano lo spazio pubblico di cui i protagonisti politici appaiono funzione.
Per definire la realtà in atto gli studiosi della materia hanno via via parlato di partiti personali, notabilari organizzati secondo il modulo del cartello, volto cioè ad impedire i nuovi ingressi e a frenare la concorrenza. La domanda e l’offerta sul mercato politico tende a ridurre progressivamente gli orizzonti di valore sino alla idea dello scambio del dare e dell’avere, nel senso più rozzo dei termini, tra rappresentato e rappresentante.
E’ vero che la crisi in atto nei sistemi rappresentativi ha radici profonde innanzitutto nel fatto ben noto che gli spazi di decisione e di autonomia degli stati nazione si sono ridotti, che a livello europeo è organizzata una democrazia solo consultiva e a livello globale nessuna democrazia.
Pur tenendo conto di questo, però, la prova che è stata fornita dai sostenitori teorici e politici della obsolescenza del modello costituzionale ha un bilancio così negativo che quei medesimi teorici e pratici – sempre gli stessi – i quali hanno sin qui diretto i mutamenti istituzionali li considerano con esplicito disprezzo e ne propongono di nuovi nella direzione detta della semplificazione politica e cioè, appunto, del bipartitismo. Ma nelle formulazioni vi è ipocrisia o autoinganno. Anche dove vi sono due soli partiti essi rappresentano pur sempre delle coalizioni come è evidente negli Stati Uniti. Cosicchè l’andare “da soli” degli uni e degli altri, ha significato per gli uni (il centro destra) la espulsione o la perdita della parte più moderata e per gli altri (il centro sinistra) la espulsione o la perdita della parte più a sinistra con l’effetto politico e istituzionale già evidente, di un complessivo spostamento verso destra.
Non so quale destino potrà avere la convergenza dei due maggiori partiti italiani sul modello bipartitico. Paradossalmente, i proponenti sono favoriti proprio dal fallimento dei loro espedienti del quindicennio, fallimenti che hanno generato confusione, stanchezza, crollo di autorevolezza della politica, oltre che discredito crescente.
C’è tuttavia una debolezza in questo rinnovato tentativo di disfacimento dei valori costituzionali a partire, nuovamente, dalle leggi elettorali. Questo tentativo ha bisogno, per affermarsi, del successo del modello liberistico. Ma questo viene invece mostrando, a partire dagli Stati Uniti, non solo la incapacità di dominare le contraddizioni che esso stesso crea (nel rapporto uomo-natura e ricchezza-povertà), ma la sua crisi. Cisi ciclica, certo, ma grave: deteriora la vita di moltissimi e colpisce l’idea di un approdo orami sicuro e intangibile (la fine della storia, come si disse).
Sarebbe del tutto non solo velleitaria, ma assurda, la volontà di tornare a forme di partito tramontate per loro interne contraddizioni costitutive o per la incapacità di autocorrezione di fronte al modificarsi della realtà. Ma sarebbe un grave danno se il necessario rinnovamento delle forme continuasse ad andare in senso opposto al modello partecipativo inscritto in Costituzione. E non già per una qualche sorta di cocciuto ossequio cultuale alle origini della Repubblica, ma perché l’andare in senso opposto restringe la democrazia, discredita la politica e nuoce al paese. Ognuno ha da fare la sua parte. E la cultura giuridica ha un suo ruolo essenziale per evitare pericolosi ritorni all’indietro.
[1] L’art. 49 così recita: “Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in Partiti e concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”.
Note:
* Relazione al Convegno di questa Rivista svoltosi ad Ascoli Piceno il 14-15 marzo 2008, pubblicata in versione definitiva in M. RUOTOLO (a cura di), La Costituzione ha 60 anni. La qualità della vita sessant’anni dopo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008.
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