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Il gruppo di persone che ha promosso questo sito si propone di sollecitare il dibattito tra gli studiosi delle diverse discipline interessate alle ragioni del costituzionalismo, operando entro una prospettiva dichiarata. Il nostro "punto di vista", le specifiche ragioni di politica culturale e la professione di metodo alla base di quest'iniziativa sono rese esplicite in due editoriali Le ragioni di una rivista nuova, di Gianni Ferrara e Le ragioni di un impegno nuovo, di Gaetano Azzariti...(continua)
 
27/03/2009
La Costituzione, la libertà , la vita*

di Lorenza Carlassare

 

    
  1.- Le garanzie del costituzionalismo democratico e il ‘senso’ della riserva di legge. La Costituzione è  messa spesso alla prova e  non sempre ne esce illesa;  ma in un caso recente relativo a questioni  delicate e vitali, di fronte all’attacco  implacabile e violento a diritti e libertà le garanzie della democrazia costituzionale  hanno tenuto,  hanno sconfitto l’arroganza del potere.
Le istituzioni di garanzia, Magistratura, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, hanno fatto la loro parte, concorrendo ciascuna ad assicurare l’esercizio di un diritto che si voleva impedire con tutti i mezzi , arbitrari ed illegali. Si è potuto così verificare nel concreto la loro tenuta, ed  apprezzarne appieno il valore di baluardo forte contro una maggioranza spregiudicata e aggressiva in un caso che   le ha impegnate tutte.
 Inutile ripercorrere  le diverse fasi di una lunga vicenda ampiamente trattata ([1]); utile  invece riprendere una questione che  riguarda  la funzione e l’essenza stessa   di uno dei fondamentali istituto di garanzia dello stato democratico di diritto , la riserva di legge :  quali atti sono costituzionalmente ‘esclusi’ dalle materie riservate alla fonte parlamentare?
 Il governo, con decreto-legge, può intervenire su diritti e libertà?   
    Poco soddisfacente è la risposta veloce e semplicistica frequente nei manuali dove  i  regolamenti sono indicati come gli unici atti esclusi ([2]). Mutuata dall’ordinamento statutario, legata a tempi in cui i regolamenti erano i soli atti  normativi  a disposizione del governo, quella risposta, allora ovvia, non può   essere  acriticamente riproposta dopo che la Costituzione,  oltre ai regolamenti,  prevede altre fonti governative :gli atti con forza di legge .
     Una domanda , almeno, s’impone: decreti legge e decreti legislativi sono  da considerare ‘leggi’ ai fini della riserva e possono incidere su diritti e libertà ?     
     Ignorando la ‘ratio’ garantista e democratica della riserva di legge - che nulla ha in comune con la riserva di competenza([3] ) - se ne travisa il senso  e si danno inesatte risposte sulla sua ‘portata’: da un lato  non si comprendono fra le fonti escluse gli atti legislativi del governo , dall’altro lato,  dimenticando che la riserva di legge  vale soltanto contro gli atti  di organi privi di legittimazione democratica diretta , la si utilizza per negare poteri normativi agli enti territoriali ed alle stesse leggi regionali i cui limiti  (come da tempo la dottrina ha chiarito) hanno ben diverso fondamento ( [4]).
  La legge costituisce una ‘garanzia’ sia per la natura dell’ organo (rappresentativo anche delle minoranze) sia per la pubblicità e articolazione del procedimento : sostituendo spiegazioni giuridiche formali ( la posizione nella gerarchia delle fonti) all’esigenza politica che la regge, la riserva di legge perde di senso e svanisce ogni criterio per valutarne misura, dimensione, intensità ( [5]).
 L’indifferenza o , talora, la contrarietà della dottrina ad escludere i decreti legge dalla sfera della riserva  è tanto più sorprendente quando si consideri  :  a) che il decreto legge non è presente in nessun ordinamento costituzionale (sicuramente in quelli strutturati su principi simili ai nostri): b) l’unica Costituzione che lo prevede - quella spagnola, art.86 -  esclude i decreti-legge da tutte le materie (l’elenco è lungo) rientranti nella riserva di legge  ( [6]).
  Per quanto si voglia ‘facilitare’ l’azione del governo, pare difficile eludere una domanda  ovvia nella sua gravità: come fanno, allora, i Governi degli altri paesi ai quali manca quel prezioso strumento? Mi sembra una domanda importante, tanto più dopo l’espressa dichiarazione dell’attuale Presidente del Consiglio di voler procedere sempre per decreto, ad evitare l’intralcio del passaggio parlamentare (intralcio peraltro leggero in Assemblee  composte di ‘figuranti’ con  maggioranze  ultrasicure).  
    Il divieto per il governo di  intervenire su diritti, libertà ed altre materie delicate mediante decreti-legge sarebbe un rilievo importante e – se condiviso in dottrina-  già  da solo sufficiente a motivare  il rifiuto di firma da parte  del Capo dello Stato. 
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     2.- E’ necessaria una legge per dichiarare  il rifiuto  a ogni atto medico, oltre all’accanimento terapeutico?  Nella passata legislatura  sul testamento biologico la discussione in Commissione era già  stata ampia . Attualmente  è all’esame  un testo  che  vorrebbe rimettere rimette in gioco diritti sicuri.  Un ritorno indietro pericoloso e incostituzionale.
  E’ da chiedersi, innanzitutto se una   legge sulle dichiarazioni idi fine vita sia davvero necessaria. La risposta per un verso è negativa essendo già sicuro il diritto di ogni persona a dichiarare anticipatamente la propria volontà in tema di cure al fine di farla valere nel futuro qualora  non sia più in grado di  esprimerla Una legge che disciplini  le modalità  di esercizio  del diritto , ma solo queste  e non pretenda di limitare un diritto ( [7]) potrebbe invece servire  ad eliminare incertezze nei casi concreti ( come il caso Englaro, dov’era in discussione l’accertamento della volontà della persona incapace ).
    Superfluadunqueuna legge apposita , dal momento che, come hanno riconosciuto non solo i giudici ma la stessa Corte costituzionale pronunziandosi sul conflitto d’attribuzione sollevato dal Parlamento( [8]  ) , il diritto è sicuro. Lo si ricava già dall’impianto della Costituzione, basata sulla centralità della ‘persona’, la cui prima parte prende avvio con la proclamazione dell’habeas corpus ,art. 13 : “il valore costituzionale dell’inviolabilità della persona” va costruito “come libertà nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo” , ha detto la Corte, e dunque come diritto  d’impedire illegittime  intromissioni altrui ([9]).
      In questo quadro si inserisce l’art. 32 : laddove precisa che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per legge, consente a ciascuno di rifiutare le cure – qualsiasi cura, anche necessaria per la prosecuzione della vita e non soltanto le cure superflue o eccessive- quando non  sia in gioco l’interesse della collettività ( malattie contagiose). La volontà dell’interessato è sempre prevalente su ogni altra, anzi è l’unica determinante: di conseguenza , quando per qualsiasi ragione  il malato non sia più in grado di esprimerla validamente ( per incapacità ) o di manifestarla ( per limiti fisici), è sempre alla sua volontà che si  deve guardare nell’assumere le decisioni che lo riguardano.  E’ del resto  affermazione comune, già  oggi ( e ieri) pur senza l’apposita legge , che si debba procedere  tenendo conto della volontà  del malato, ricostruita da quanto aveva detto o scritto e dalla testimonianza delle persone a lui vicine, in particolare dei familiari.
   Il diritto pieno di decidere è fuori discussione e, dunque, dev’essere garantito  in qualunque situazione .  Lo riconferma, anche prima del caso Englaro, la Cassazione, Sezione quarta penale, nella sentenza  4 luglio 2005 (depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2005 ).  Ribadito che  ”quanto più è  elevato  il rischio che la malattia degeneri in un evento  grave, tanto più il medico deve sia prospettare con chiarezza la situazione di  pericolo  al paziente ed insistere affinchè egli  si  sottoponga alle  cure  adeguate” , nel respingere il ricorso del pubblico ministero  la Suprema Corte conclude che , tuttavia, tale insistenza non può ‘ sfociare  in  una  azione impositiva contro la volontà della persona ammalata”.     
    Le norme della Costituzione, e degli altri atti cui si fa spesso  richiamo - Codice di deontologia medica,  Convenzione di Oviedo , Carta europea  dei diritti- costituiscono un quadro  chiaro  dal quale  senza forzature – non c’erano vuoti da riempire, ma soltanto norme da interpretare, come ha risposto la Corte costituzionale al ricorso del Parlamento  - i giudici hanno potuto agevolmente dare soluzione al caso, com’è loro dovere. La questione da chiarire  riguardava  unicamente il modo di accertare la  volontà della persona : i giudici, com’è noto, hanno ritenuto che possa essere ricostruita  attraverso testimonianze anche  in mancanza di un espresso documento scritto , escludendo invece  che altri ( parenti o rappresentanti) possano sostituirsi al malato incapace di esprimersi., ma solo farsi ‘portavoce’ della sua  volontà  accertata.
    A questo fine  la legge potrebbe essere utile, prevedendo forme sicure di dichiarazione della volontà; restando  ben fermo  che alla legge stessa non è in alcun modo consentito restringere portata e applicazione dei principi costituzionali e dei diritti delle persone . In particolare non può limitare  i  trattamenti o gli atti medici che la persona può rifiutare.
     Qui va eliminato un equivoco: è  altra questione ,  da tenere distinta: perché,  giuridicamente  diversa , l’accanimento terapeutico , già vietato ai sanitari  da  norme deontologiche , etiche e religiose ( [10]). E’ importante ricordarlo ; infatti  le incertezza di molti derivano dall’errata opinione che il paziente – e per lui i familiari- possano rifiutare solo l’accanimento. Non è così, sul piano giuridico-costituzionale  si può rifiutare qualsiasi cura o trattamento  ( e dunque lo si può scrivere nella Dichiarazione anticipata). L’accanimento terapeutico, è già vietato ai sanitari. La questione, essenzialmente tecnica, è soltanto di valutarlo in concreto, da parte del personale sanitariotenendo conto di tutte le circostanze.  Sempre che- ripeto- non vi sia una diversa volontà del paziente, contro la quale nessuno può andare. Sul piano morale o religioso si potrà distinguere fra rifiuto del solo accanimento terapeutico e rifiuto di  ogni cura, sia pure adeguata e necessaria  alla conservazione della vita ; non però sul piano del diritto che  ogni persona ha  di rifiutare qualsiasi  trattamento e, dunque, di dichiararlo anticipatamente in modo da non subirlo nel momento in cui  fosse incapace di esprimersi. Nella confusione concettuale, i medici stessi  possono  trovarsi  a disagio, preoccupati  di vedersi imputare esiti fatali  assolutamente inevitabili  persino  quando non  potevano legittimamente imporsi alla volontà del malato e, dunque, non potevano esserne responsabili , come ha riconosciuto la Cassazione   [11] ).
    La dichiarazione anticipata  potrebbe essere utile anche per rassicurare i medici spesso timorosi di incorrere in responsabilità  in particolare   se contenesse la formula  prevista in vari disegni di legge  della passata legislatura ([12]) :“Il rifiuto  deve essere rispettato dai sanitari anche  qualora ne derivasse un pericolo per la salute o per la vita e li rende esenti da ogni responsabilità” . Togliendo incertezze e  timori, la dichiarazione assicura il rispetto della volontà dei malati sulla quale altrimenti , nonostante i tentativi  delle famiglie , prevalgono   le  decisioni dei medici,  depositari del ‘sapere’, sicché finiscono per essere imposti interventi e prolungamenti artificiali  della vita oltre la soglia della dignità.
       
           3.- La dignità  e la libertà della persona, l’art. 32  e i limiti alla legge La dignità , essenziale all’essere umano è in primo piano nei Documenti fondamentali che  fissano i principi cardine della  nostra civiltà. Altrettanto essenziale e sempre proclamata  nelle Carte  costituzionali   e nelle Dichiarazioni internazionali, e la libertà della persona.
     E’ scindibile la vita umana da dignità e da libertà?  Questa è una prima inquietante domanda , che ne porta altre con sé, ma ha almeno una risposta certa: ogni persona è libera  di scegliere  fra il rischio di una morte naturale e trattamenti sanitari che le assicurino  il prolungamento di  una vita senza libertà e dignità. Le incertezze rimangono   riguardo alla ‘naturalità’ della morte ( dato il progresso scientifico e tecnico) e sull’apprezzamento, necessariamente  soggettivo, del concetto di vita libera e dignitosa. Le sensibilità sono  varie ; per questo  la decisione in merito – conseguente alla sua valutazione- non può che essere del malato. Nessuno  in questo apprezzamento può sostituirsi a lui.
     . L’art. 32. della Costituzione vorrei fosse letto  intero, senza isolarne  l’unica parte  sempre  menzionata: “Nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge”. Non perché l’affermazione iniziale, chiara e perentoria manchi di forza : è  l’eccezione che, se interpretata  isolatamente,  può prestarsi ad equivoci  e  addirittura  alla sua negazione . Fino  a concludere   che qualsiasi trattamento sanitario possa  essere reso  obbligatorio purché lo stabilisca la legge. Un eccellente esempio si è avuto, in questi giorni in Senato   nell’intervento del sen Nania , il quale, convinto della necessità di una legge costituzionale.per introdurre il testamento biologico ‘spiegava’  il significato dell’art. 32 (della Costituzione in generale, più  alcune considerazioni sul decreto-legge) : ”la Repubblica, nel tutelare la salute, se vuole imporre un trattamento sanitario a tutti lo può fare per legge” ([13]) . 
    Il primo equivoco , credo, nasce da qui , dall’ignorare i limiti che la  legge incontra nell’imporre trattamenti sanitari. La legge, in una Costituzione rigida come la nostra, non può disporre liberamente ignorando  i confini che le sono fissati dalla norma superiore.   Non lo può fare mai ;  in particolare,  riguardo ai diritti fondamentali delle persone.
  Leggiamo, allora, dall’inizio l’art.32 : “La Repubblica tutela la salute come  fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.  Due sono i riferimenti costituzionali, l’individuo e la collettività: il diritto del primo può cedere, eccezionalmente, soltanto di fronte ad un interesse della seconda.   La Costituzione rimette lapersona al centro del sistema segnando una svolta decisa con il sistema autoritario dove è la collettività, identificata  spesso con lo Stato, il valorecentrale rispetto al quale  il singolo è strumento .“La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, così termina l’art.32 .
         Il trattamento sanitario, dunque, può essere imposto soltanto quando sia direttamente in gioco l’interesse collettivo: sicuramente legittimo sarà ogni intervento diretto a prevenire o fermare malattie contagiose che si risolvono in un diretto danno sociale.  Ogni limitazione alla libertà individuale deve trovare un’adeguata giustificazione  negli interessi collettivi . Solo  la tutela degli altri  può consentire trattamenti imposti.
     Interesse diretto della collettività, ma  anche attuale ; se si tenesse conto di un possibile danno futuro, o, addirittura di un interesse  futuro della collettività a selezionare  individui sani e belli , forti e/o intelligenti, biondi o bruni, si arriverebbe ad esiti finali  spaventosi. Il rispetto della persona umana  e il rilievo dato alla personalità individuale nel suo libero svolgimento   escludono la legittimità di ogni trattamento obbligatorio che costituisca espressione  di una pianificazione dell’elemento umano in ordine alla sua miglior utilizzazione.
 Il legislatore, nel limitare la libertà individuale (inviolabile per l’art.13), si muove entro  margini stretti dell’art. 32 : la salute  come fondamentale diritto dell’individuo e  libertà di rifiutare ogni trattamento quando non sia  in gioco l’interesse della collettività: questi due termini costituiscono gli elementi essenziali e ineliminabili entro i quali deve muoversi l’interpretazione della norma ( [14])
 
4 .- La  confusione con l’eutanasia. Il cristiano e la morte. Nei mezzi di comunicazione e nel discorsi dei politici si  è fatta una confusione grande fra cose diverse  di cui non si percepiscono  differenze e confini, dando l’avvio a dibattiti inutili  e fuorvianti.
   Credo che proprio la precisazione sul confine  fra l’autodeterminazione in ordine alle scelte  dei trattamenti sanitari - che si vuol garantire - e l’eutanasia -che non si consente - sia il punto essenziale. Il caso Welby è stato particolarmente  dannoso ai fini della chiarezza.  Nella discuterne  sono state  “continuamente sovrapposte quattro situazioni e quattro nozioni diverse – accanimenti terapeutico, rifiuto di cure, testamento biologico; eutanasia – che già ricevono diversi trattamenti giuridici” ( [15]).
A questa  confusione si riferisce anche il Cardina Martini ([16]), sottolineando la necessità di tener distinta l’eutanasia ,“un gesto  che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte”, dall’astensionedall’accanimento terapeutico, definita dal Catechismo della Chiesa Cattolica come  “rinuncia….all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza di esito positivo” , evitando il quale”non si vuole procurare la morte; si accetta di non poterla impedire” (  [17])  .      
   Sembra profondamente lontano dal cristianesimo volere, in qualsiasi condizione, allontanare la morte come  catastrofe da evitare ad ogni costo . L’uomo , quando muore , non s’inabissa nel nulla, ma viene accolto nella realtà ultima, al di là dello spazio e del tempo : la morte è  il superamento dei limiti, il passaggio a un’esistenza libera nella dimensione eterna non più legata alle dimensioni temporali, terrene ci dice il teologo ([18]) . L’eutanasia, certamente vietata,  è ,viceversa, indiscutibile quando la si intenda come tentativo  di rendere buona la morte senza accorciare la vita. Il malato terminale  ha particolare bisogno  di amore, vicinanza umana ”Non è possibile che  una medicina altamente tecnologizzata , con le su terapie automatizzate, condanni il malato terminale all’isolamento”.  La  lotta contro la malattia  ha senso finchè la guarigione appare ancora possibile,.. ma voler combattere ad ogni costo contro la morte è privo di senso “ ( [19]) .
   Analogamente si esprimeva un Pontefice, Paolo VI, in una lettera  spesso ricordata: ”In tanti casi non sarebbe  una tortura inutile imporre la rianimazione vegetativa nell’ultima fase di una malattia incurabile? Il dovere del medico consiste piuttosto nell’adoperarsi a calmare la sofferenza, invece di prolungare il più a lungo possibile, con qualsiasi mezzo, e a qualunque condizione una vita che non è più pienamente umana e che va naturalmente verso la conclusione?” ( [20])
  Questo, del resto è l’insegnamento costante della Chiesa : oltre al Decreto della Congregazione per la dottrina della fede ( 5 maggio 1980) ricordato di recente da Hans Kung ( [21]), esplicito è il Catechismo della Chiesa cattolica , che però pochi menzionano: oltre al  Cardinale Martini, solo il  sen. Marino , sottolinea don Vittorio Bellavite in un articolo dal titolo espressivo ( [22]) pubblicato nella Rivista del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Il problema di fondo – si legge- è “ accogliere la morte come parte integrante della vita. Non quindi come un tragico incidente, la suprema disgrazia” da evitare o ritardare in tutti i modi , ma “ la conclusione inevitabile della propria vita, da vivere dignitosamente  come qualsiasi altro momento della vita stessa”.
    Ognuno ha il diritto di vivere la propria morte  come desidera ; un diritto che  nessuno ha il potere di sottrargli.
   In questo spirito è il  testo dei vescovi tedeschi distribuito nel duomo di Muenster , “Christliche Patientenverfugung” (Disposizioni sanitarie del paziente cristiano)  firmato congiuntamente nel 1999 (e rivisto nel 2003) dalla Chiesa cattolica tedesca e dalle Chiese evangeliche ( [23]), proposto ai cristiani tedeschi e contenente disposizioni sul fine vita.  sottoscritto da  milioni di persone :
     ."Nel caso in cui io non possa più manifestare ed esprimere le mie volontà dispongo: Non debbono essere intraprese nei miei confronti misure di prolungamento della vita se, secondo la migliore scienza e conoscenza medica, è attestato che ogni misura di prolungamento della vita è senza prevedibile miglioramento e che dilazionerebbe solo la mia morte.
Trattamenti e accompagnamenti medici, così come un'assistenza premurosa, debbono in questi casi essere indirizzati a ridurre i dolori, l'agitazione, la paura, l'affanno, anche quando non si possa escludere che il necessario trattamento antidolorifico possa abbreviare la vita. lo vorrei poter morire con dignità e pace, per quanto possibile vicino e in contatto con i miei parenti, le persone care e nell'ambiente che mi è familiare."
 


* Testo della Relazione presentata al Seminario di ASTRID su Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro , 5 marzo 2009
[1]) Diffusamente T. GROPPI, Il caso Englaro: un viaggio alle origini dello Stato di diritto e ritorno, Relazione al Seminario di ASTRID su Il potere, le regole, i controlli: la Costituzione e la vicenda Englaro , 5 marzo 2009 .

  [2] ) Per tali risposte  L. CARLASSARE, La riserva di legge come limite alla decretazione d’urgenza,in Scritti in memoria di Livio Paladin, Napoli (Jovene), 434 ss.

  [3] ) Rinvio a quanto detto, da ultimo, in  Fonti del diritto ( diritto costituzionale) in Enc. dir. Annali, Milano 2008.

[4] ) Già lo chiariva S. FOIS,La riserva di legge, 309 ; si veda in particolare VIPIANA, Riserva di legge e legge regionale, in  Quaderni regionali ,1988,582ss.

  [5])Per non ripetere , rinvio in particolare a La riserva , cit., 436ss.

 [6]) Come ho sottolineato in I limiti di materia al decreto-legge: due Costituzioni a confronto,in The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, a cura di F. FERNANDEZ- SEGADO, Madrid (Dykinson) 2003, 1235ss. oltre che  in   La riserva di legge come limite , cit.459-463.

[7]) La legge potrebbe risultare superflua se non addirittura pericolosa  quando un diritto è già garantito , l’intervento legislativo rischia di limitarlo: ”La richiesta di nuove leggi serve insomma per risolvere in termini di limitazioni e divieti quello che dovrebbe essere risolto in termini di libertà”, dice S.  RODOTA’ ( rispondendo alle domande di Ida Dominijanni (L’appello sospetto alla legge, il Manifesto , 22 /12/2006), e conclude che “ mai  come  in questo campo  il diritto dev’essere sobrio, limitato e rispettoso dell’autonomia personale” 

  [8]) Ord.. n.338/2008.

  [9]) Come sottolinea P.VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007,10ss.

   [10]) Infra al § successivo.

[11]) Ricordo in proposito la Sent. Cass. IV Sez. penale, 4 luglio 2005, 21 ott. 2005  che respinge il ricorso del p.m. in un caso dove  il medico era stato accusato di non aver condotto personalmente in ospedale un paziente. Infatti, se ” il medico deve prospettare con chiarezza la situazione di pericolo al paziente  e insistere perché si sottoponga alle cure adeguate”,la Cassazione  conclude che, “come esattamente rilevato dal giudice di primo grado, tale insistenza non può sfociare in un  azione impositiva contro la volontà di una persona ammalata”. Il P.M. nell’impugnare  la sentenza  invocava l'obbligo del medico di base di

attivarsi   in   modo   più   risoluto,  o  chiamando   direttamente l'autoambulanza  ovvero accompagnandolo lui stesso in Ospedale con la propria autovettura. La Cassazione risponde  che, al rifiuto  opposto  dall’interessato “ dopo   un  prolungato tentativo  di  convincimento, solo un'azione violenta, nel  senso  di caricarlo "a forza" contro la sua volontà nell'autoambulanza  ovvero nell'autovettura, avrebbe sortito l'effetto richiesto, e  certamente, pur  versando  in  pericolo di vita, il trattamento  terapeutico,  e, ancor  meno,  le modalità di trasporto, non potevano essere  imposte contro la volontà del paziente”.

  [12]  Aart. 2,  ddl  n.542; art. 2,.2 ddl n. 357; art.2.1 ddl n. 665, art.2 ddl. n.818 .

 [13]) Massimamente ‘istruttivo’, anche se non sempre chiarissimo (almeno nel resoconto stenografico),  è l’intervento  del sen. Nania   nella seduta n.176 del 19 marzo 2009:  “Cosa deduciamo da questa norma? Intanto che esiste un'eccezione. Il primo punto è che la Repubblica, ovvero una Repubblica che interviene,una Repubblica che si fa carico, una Repubblica che promuove, una Repubblica che non è assente rispetto ai diritti del cittadino, ma che diventa parte e alleata del cittadino tutela la salute. Si afferma inoltre, come ho già detto, che: «Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.Colleghi, la legge, per convenzione giuridica, di cosa si occupa, dei problemi dei singoli o di ciò che riguarda tutti? Pertanto questa norma  vuol dire esattamente ciò che è scritto nel dibattito svolto dai Costituenti che sono intervenuti sul tema. Occorre però fare attenzione in quanto quel "nessuno" sta per "tutti", o meglio sta per "chiunque tra tutti" e quindi per "tutti" e per obbligare chiunque ad un determinato trattamento sanitario che punti alla tutela della salute, posto che il primo comma dell'articolo stabilisce che la Repubblica tutela la salute. Bisogna fare attenzione perché la  Repubblica, nel tutelare la salute, se vuole imporre un trattamento sanitario a tutti lo può fare per legge”.

 [14] ) Come ho sottolineato molto tempo fa: L’art.32 della Costituzione e il suo significato. in, L’Amministrazione sanitaria, a cura di R. ALESSI, Atti del Congresso celebrativo del centenario delle leggi amministrative di unificazione, Milano  1967, 62ss.

[15]  Come sottolinea S.  RODOTA’ ( loc. cit.)

[16] ) Il Sole-24 Ore,  21 /01/2007.

[17] ) Il prof. Stella, a un Seminario dell’ Università Cattolica di molti anni fa distinguendo  eutanasia attiva e passiva ben chiarisce che   i comportamenti  possono somigliare, l’esito è lo stesso, ”però basta riflettere sulle conseguenze per capire che qualcosa non va nell’assimilare le due vicende, perché chiedere la fine di una terapia e dire che il medico  non lo può fare”  porterebbe  come conclusione finale “ all’idea di una sorta di illimitato obbligo di accanimento terapeutico a carico del medico la cui violazione darebbe vita ad una vera ipotesi di omicidio”.
 

[18]  ) H. KUNG; Della dignità del morire, Milano  1996

[19]) A queste considerazioni di H: KUNG, cit., vanno aggiunte le parole dello stesso cardinale
 RUINI ( Prolusione al IV Convegno ecclesiale di Verona, 22- 25 gennaio 2007) il quale,
 ribadito il rifiuto dell’eutanasia, afferma  al tempo stesso che  ( ad eccezione dell’idratazione
 e alimentazione) è legittimo rifiutare l’accanimento terapeutico, cioè il ricorso a procedure
  mediche straordinarie che risultino troppo onerose o pericolose per il paziente e
  sproporzionate rispetto ai risultati attesi”,cos’ riprendendo  le parole del Catechismo.

 [20] )Lettera inviata “a nome del Papa” dal Segretario di Stato, Card. Villot il 3/10/1970 al  
 Segretario generale della FIAMC.

 [21] In una recente intervista di Lucia Annunziata  a In mezz’ora.

  [22] ) V.BELLAVITE, Il diritto di morire: un  documento disatteso, in  Dolentium
 Hominum, n.  68 del 2008.

 [23] ) Firmato dal Cardinal Karl Lehmann presidente della Conferenza episcopale tedesca,      cattolico e da  Manfred Kock presidente del Consiglio delle Chiese Evangeliche in             Germania, protestante.
 






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