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11/01/2010
La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale *

di Marco Ruotolo

Sommario: 1. Premessa – 2. La questione del crocifisso nell’ordinamento italiano: il contributo della giurisprudenza – 3. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo… – 4. …e i suoi possibili effetti nel nostro ordinamento – 5. Una breve riflessione conclusiva su democrazia e laicità

 


1. Premessa

Sul tema della laicità non credo di poter dare un contributo che abbia carattere di compiutezza. Mi limiterò, allora, più modestamente, a qualche riflessione ad alta voce, a conclusione di un percorso che ha come specifico oggetto la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche (sent. 3 novembre 2009, caso Lautsi c. Italia, r.n. 30814/06).

Per far ciò ritengo utile proporre, preliminarmente, una rapida indicazione delle principali decisioni rese dalla giurisprudenza italiana rispetto alla questione dell’esposizione dei simboli religiosi, per poi illustrare i passaggi essenziali della sentenza della Corte europea, i suoi possibili effetti sulla successiva giurisprudenza e i condizionamenti che da essa possono discendere su eventuali scelte legislative future. Con ciò non sottraendomi, come detto, al compito di proporre conclusivamente qualche breve riflessione (ad alta voce, appunto) sul tema della laicità, essendo la questione oggetto del presente contributo una delle applicazioni pratiche (probabilmente tra le più importanti) del relativo principio[1].

 

2.      La questione del crocifisso nell’ordinamento italiano: il contributo della giurisprudenza

I problemi principali che la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare rispetto all’esposizione del crocifisso si traducono nelle seguenti domande: a) è legittima l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche? b) è possibile rifiutare lo svolgimento di attività di rilievo pubblico in ragione del fatto che nei locali in cui esse si svolgono si trova esposto il crocifisso?

Le suddette domande hanno trovato risposte non univoche[2].

Nel 1988, il Consiglio di Stato, con il parere n. 63, ha affermato che le disposizioni  concernenti l’arredo scolastico contenute in due regolamenti degli anni ‘20 del secolo scorso (art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n. 965[3] e art. 119 R.d. 26 aprile 1928, n. 1297, tabella C[4]) dalle quali si ricava l’obbligo di esposizione del crocifisso[5], rispettivamente, nelle scuole medie e nelle scuole elementari, dovevano ritenersi ancora in vigore, rilevando peraltro che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa»[6]. Un simbolo, dunque, che lungi dal contrastare con il principio di laicità ne sarebbe addirittura manifestazione, in quanto espressione dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza.

L’anno successivo (1989), la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione relativa all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie, affermava la sua facoltatività per gli studenti e per le famiglie, implicante uno stato di non-obbligo per chi decide di non avvalersene. E in quella decisione – per ciò che qui più interessa – si chiariva che la laicità esprime «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20)», implicando «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (sent. n. 203 del 1989). La laicità si erge a «principio supremo», non modificabile pertanto nemmeno con legge costituzionale, ma è riguardata in una accezione non già negativa (indifferenza rispetto al fenomeno religioso), bensì positiva (garanzia per la salvaguardia della libertà di religione)[7]. Nell’anno precedente la Corte costituzionale aveva peraltro affermato che ragioni «statistiche» non sono sufficienti a sorreggere il trattamento privilegiato di una religione, in quanto il superamento della contrapposizione fra la religione cattolica, «sola religione di Stato» e gli altri «culti ammessi», sancito dal punto 1 del Protocollo del 1984, rende ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose (sent. n. 925 del 1988, relativa alla disciplina legislativa concernente le offese contro la religione cattolica; v. poi le sentt. nn. 440 del 1995, sul reato di bestemmia; 329 del 1997, sull’offesa alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose; 508 del 2000, sul vilipendio della religione di Stato; n. 327 del 2002, sul turbamento di funzioni religiose del culto cattolico)[8].

Enunciato nei termini di cui sopra il principio supremo di laicità, nel 2003 il Tribunale de L’Aquila, in composizione monocratica – adito ex art. 700 c.p.c. da un genitore che aveva chiesto al dirigente scolastico la rimozione del crocifisso esposto nelle aule frequentate dai figli professanti la religione islamica – aveva ritenuto tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari concernenti l’obbligo di esposizione del crocifisso, in quanto incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo religioso, della libertà di coscienza e di religione e con l’abbandono del principio della religione cattolica come religione di Stato (ordinanza 23 ottobre 2003)[9].  Ma, a seguito di reclamo, questo provvedimento cautelare è stato revocato un mese dopo (ordinanza 29 novembre 2003) dallo stesso Tribunale, in composizione collegiale, per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia attiene ad attività rese nell’ambito del «servizio della pubblica istruzione», materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 33, comma 2, lett. e, d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000).

L’anno successivo, il TAR Veneto – chiamato a giudicare su un ricorso proposto dal genitore di due minori iscritti ad una scuola media di Abano Terme avverso la deliberazione del Consiglio di istituto che, respingendo espressa richiesta volta alla rimozione del crocifisso,  proponeva di «lasciare esposti i simboli religiosi» – anziché risolvere direttamente la questione del presunto contrasto delle norme regolamentari rispetto al principio di laicità, decideva di sollevare questione di legittimità costituzionale, sulla base dell’assunto che le previsioni contenute nei regi decreti farebbero corpo con le norme di legge in tema di arredo scolastico, facendone derivare l’obbligo di esposizione del crocifisso. In particolare, la questione aveva per oggetto gli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)[10], come specificati dalle norme dei regi decreti prima richiamate, nonché l’art. 676 del medesimo d.lgs. che ne confermerebbe la vigenza[11]. Secondo il TAR rimettente detto complesso normativo violerebbe il principio di laicità dello Stato, in quanto la prescrizione dell’esposizione nelle aule scolastiche di un simbolo venerato dal cristianesimo – così come eventuale analoga prescrizione di esposizione di simboli di altre fedi – non sarebbe conciliabile con la posizione di equidistanza ed imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più con riferimento a spazi destinati all’istruzione pubblica, cui tutti debbono accedere per ricevere l’istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.), compito fondamentale che lo Stato assume, garantendo la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) (ordinanza TAR Veneto, sez. I, del 14 gennaio 2004, n. 56). La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con ord. n. 389 del 2004, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non sussisterebbe fra le menzionate disposizioni legislative e le disposizioni regolamentari «quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l’impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari». Più in generale l’impugnazione delle disposizioni del testo unico si appalesa – secondo la Corte – come «il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate». Poiché il giudizio di legittimità costituzionale può avere per oggetto soltanto norme dotate di forza di legge, la questione è dunque inammissibile. In altre parole, la questione – sia essa posta in termini di assenza di fondamento legislativo delle norme regolamentari o di contrasto di esse con il principio di laicità – deve essere risolta dal giudice amministrativo. Dico dal giudice amministrativo, poiché la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di giurisdizione ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la richiesta di rimozione del crocifisso investe in via «immediata il potere dell’amministrazione in ordine all’organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico» e l’art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 (e successive modifiche) «nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo» (ord. 10 luglio 2006, n. 15614)[12]. Il che induce, appunto, a ritenere che la questione dell’esposizione del crocifisso nelle scuole venga in rilievo in prevalenza davanti al giudice amministrativo, anche se non è del tutto escluso che, indirettamente, possa interessare anche il giudice ordinario, qualora, ad esempio, come vedremo, vengano in contestazione atteggiamenti asseritamente vessatori dell’amministrazione scolastica nei confronti dei docenti che contestino la esposizione del crocifisso nell’aula nella quale fanno lezione.

Torniamo, dunque, alla vicenda processuale che ha dato origine al giudizio di costituzionalità. Il TAR Veneto, in altra composizione rispetto alla sezione che aveva sollevato la questione di costituzionalità, definisce il giudizio respingendo il ricorso, in quanto le norme regolamentari che impongono l’esposizione del crocifisso non possono ritenersi incompatibili rispetto al principio di laicità dello Stato (TAR Veneto, Sez. III, 17 marzo 2005, sent. n. 1110)[13]. Soluzione, quest’ultima, confermata dal Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556[14]), secondo il quale la decisione delle autorità scolastiche di esporre il crocifisso, assunta «in esecuzione di norme regolamentari», «non appare … censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano». Secondo il Consiglio di Stato il crocifisso «è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari d’ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile»: «tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell’autorità, solidarietà umana, rifiuto di ogni discriminazione». Valori che «hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del popolo italiano». In questa prospettiva – afferma ancora il Consiglio di Stato – «il crocifisso potrà svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni». E significativamente chiosa: «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una suppellettile, oggetto di arredo e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a un simbolo idoneo a esprimere l’elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i valori che delineano la laicità nell’attuale ordinamento dello Stato»[15].

La posizione degli alunni (o meglio del genitore che aveva agito per loro conto) viene svilita ad «opinione rispettabile, ma in fondo non rilevante nella causa in esame», dovendo la decisione essere assunta «senza cadere nel soggettivismo», non potendo – come si legge in un parere del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2006[16] – estendersi la libertà religiosa dell’individuo «anche alla sfera psicologica, cioè alla dimensione delle coscienze e dei sentimenti individuali»[17]. È questa una prospettiva compatibile con il principio di laicità per come conformato nella giurisprudenza costituzionale? Sembrerebbe di no, se si considera la declinazione del principio di laicità operata, ad esempio, in occasione della sent. n. 334 del 1996 della Corte costituzionale, riguardante la formula del giuramento decisorio nel procedimento civile, ove si legge che alla configurazione costituzionale «del diritto individuale di libertà di coscienza nell’ambito della religione e alla distinzione dell’“ordine” delle questioni civili da quello dell’esperienza religiosa corrisponde … rispetto all’ordinamento giuridico dello Stato e delle sue istituzioni, il divieto di ricorrere a obbligazioni di ordine religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti. Quella distinzione tra “ordini” distinti, che caratterizza nell’essenziale il fondamentale o “supremo” principio costituzionale di laicità o non confessionalità dello Stato … significa che la religione e gli obblighi morali che ne derivano non possono essere imposti come mezzo al fine dello Stato» (v. anche sent. n. 329 del 1997). Anche perché, come affermato in una decisione nella quale è stata dichiarata l’incostituzionalità della norma che vietava l’esposizione di bandiere estere, lo Stato non ha «da imporre valori propri, contenuti ideologici che investano tutti i cittadini, e “totalmente” ogni singolo cittadino» (sent. n. 189 del 1987).

Che il Consiglio di Stato non avesse “chiuso la partita” emergerà di lì a poco non solo con la sentenza della Corte europea occasionata sempre dal ricorso del genitore dei due alunni di Abano Terme, ma, ancora prima, con una decisione resa dal TAR Brescia, sul ricorso di un maestro elementare contro l’ordine impartito dal direttore didattico di esporre il crocifisso che il docente aveva in precedenza rimosso durante le sue ore di lezione. Il TAR Brescia (sent. 22 maggio 2006, n. 603) respinge il ricorso, ma esclusivamente in ragione del fatto che la comunità scolastica (il consiglio di interclasse) aveva deciso ad «ampia maggioranza» di esporre il crocifisso. Ma le norme regolamentari, secondo il giudice amministrativo, devono ritenersi abrogate in forza del superamento del carattere confessionale dello Stato: le istituzioni scolastiche non possono, dunque, «scegliere di rendersi identificabili attraverso simboli religiosi, i quali anche quando esprimono messaggi universali appartengono pur sempre alla sfera della coscienza e delle libere scelte individuali». Un passo in avanti nell’inveramento del principio di laicità, ancorché il modello dell’affidamento alla istituzione scolastica della decisione circa l’esposizione del simbolo sia da molti criticato[18], perfino quando si ipotizzi che la rimozione possa essere ottenuta qualora anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa[19]. Anche se l’esposizione avvenisse nemine contradicente, sarebbe, infatti, leso, secondo una parte della dottrina, il principio di laicità dello Stato, peraltro obbligando il singolo ad opporsi alla (implicita) volontà maggioritaria, con ciò rischiando di pregiudicare il perseguimento della funzione integrativa della scuola pubblica[20].

Anche il giudice ordinario si è trovato di recente a dover affrontare la questione dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, questa volta con riferimento ad un istituto superiore. La questione trae origine dalla diffida del Dirigente scolastico di un Istituto di Terni nei confronti di un docente che rimuoveva il crocifisso dalla parete all’inizio della sua ora di lezione per riposizionarlo al termine di essa. Il Tribunale di Terni, adito in sede cautelare dal docente per ottenere la cessazione della condotta vessatoria e il risarcimento dei danni morali (ex art. 4 d.lgs. n. 216 del 2003), ha rigettato il ricorso, ritenendo che non potesse ipotizzarsi un intento discriminatorio da parte dell’amministrazione scolastica in considerazione dal fatto che la disposta presenza del crocifisso è tesa a rispettare la scelta culturale e religiosa espressa dalla classe di appartenenza in sede di assemblea degli studenti e poi recepita dal consiglio di classe (Trib. Terni, ordinanza 22 giugno 2009[21]). La circolare del dirigente scolastico invitava tutti i docenti, indipendentemente da orientamenti religiosi o convinzioni personali, a rispettare la volontà degli studenti e quindi a garantire la presenza del crocifisso nell’aula assegnata a quella specifica classe. Il successivo 5 ottobre 2009, il Tribunale di Terni, a causa del trasferimento del docente, ha affermato il «venir meno della attualità della condotta asseritamente discriminatoria con la conseguente  sopravvenuta cessazione della materia cautelare del contendere», questa volta rilevando, assai prudentemente e richiamandosi ad una recentissima giurisprudenza della Cassazione, che sarà più avanti evocata, come la questione della compatibilità con il principio di laicità (e con la libertà di coscienza e di religione) di una direttiva che imponga l’esposizione del crocifisso sia tuttora “aperta” nella giurisprudenza.

Ad ogni modo, dal complesso della giurisprudenza, specialmente amministrativa, la risposta fin qui fornita alla prima domanda, sia pure con diverse modulazioni e con le appena richiamate “aperture”, appare positiva: l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è legittima.

Si tratta di vedere, ora, se analoga risposta sia stata data rispetto alla seconda domanda, che concerne la legittimità o meno del rifiuto dello svolgimento di attività di rilievo pubblico in ragione del fatto che nei locali in cui esse si svolgono si trova esposto il crocifisso[22].

Una prima vicenda processuale che interessa tale problema è stata occasionata dal rifiuto di uno scrutatore di partecipare alle operazioni elettorali in quanto esse si svolgevano in un’aula nella quale era esposto il crocifisso. La Corte di Cassazione, dopo aver rilevato che l’obbligo di esposizione del crocifisso disciplinato da atti ministeriali del periodo fascista «è comunemente indicato nella dottrina storica e giuridica come uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale» e considerato che detto simbolo ha valenza esclusivamente religiosa, afferma che costituisce «giustificato motivo di rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario – ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato – la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose» (Cass., sez. IV pen., 1° marzo 2000, n. 4273[23]). Peraltro, essendo l’esposizione del crocifisso prevista da circolari ministeriali, la rimozione dello stesso può essere disposta dalla pubblica amministrazione, non rivelandosi a tale fine necessario un intervento del legislatore.

La questione si è riproposta in occasione della istanza presentata dal prefetto di Terni di revocare il membro designato a presidente di seggio elettorale, in quanto aveva provveduto alla rimozione del crocifisso e non ottemperato alla diffida del sindaco che chiedeva la ricollocazione del simbolo. Il Presidente della Corte di appello di Perugia, con decreto del 10 aprile del 2006, ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla suddetta istanza, rilevando che compete al presidente di seggio verificare che l’aula adibita a seggio abbia gli arredi necessari per la funzione che deve assolvere, tra i quali, in base alla normativa vigente, non è compreso il crocifisso. La sala destinata alle elezioni deve essere «uno spazio assolutamente neutrale, privo quindi di simboli che possano, in qualsiasi modo, anche indirettamente e/o involontariamente, creare suggestioni o influenzare l’elettore». Su quest’ultimo punto la giurisprudenza prevalente sembra, però, di segno contrario. A fronte di molteplici azioni legali promosse da elettori per ottenere la rimozione dei crocifissi dai seggi elettorali prima dell’inizio delle operazioni di voto, i giudici hanno infatti ritenuto che l’esposizione del simbolo non vale a condizionare le scelte dei votanti, non interferendo negativamente sulla formazione dell’orientamento politico e quindi non impedendo «di esprimere liberamente il proprio voto»[24]. Come affermato dal Tribunale civile dell’Aquila, anche se si ritenesse che il crocifisso fosse dotato di valenza esclusivamente religiosa, la presenza di esso non potrebbe dirsi lesiva del diritto di libertà religiosa, in quanto non costringe «ad atti di fede o ad atti contrari alle proprie convinzioni religiose»[25].

Per quanto riguarda, invece, la presenza del crocifisso nella aule giudiziarie, emblematica è la vicenda processuale che ha riguardato il dott. Tosti, giudice in servizio presso il Tribunale di Camerino.  Nel 2003, il dott. Tosti aveva chiesto al Presidente del Tribunale la rimozione del crocifisso nelle aule giudiziarie di Camerino, ritenendo la presenza del simbolo lesiva del principio di laicità dello Stato e del diritto di libertà religiosa. Contro il provvedimento che respingeva detta richiesta, il dott. Tosti ricorreva in via d’urgenza al TAR Marche e, a seguito della reiezione dell’istanza, si rivolgeva al Ministro della giustizia, richiedendo la rimozione del crocifisso in tutte le aule giudiziarie italiane. A fronte del mancato accoglimento della richiesta di rimozione del crocifisso, il giudice rifiutava di tenere le udienze, ancorché gli fosse stato proposto di tenerle in un proprio ufficio o in aula priva di crocifisso, e adiva nuovamente il TAR Marche, questa volta chiedendo la rimozione del crocifisso da tutte le aule giudiziarie d’Italia ovvero, in subordine, l’esposizione in esse di tutti i simboli religiosi, atei ed agnostici, e in ogni caso con la menoràh ebraica[26]. Il TAR Marche, dopo aver respinto l’istanza cautelare (ord. 23 settembre 2004, n. 468), ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, interessando il ricorso la tutela della libertà religiosa che va annoverata tra i diritti soggettivi (sent. 22 marzo 2006, n. 94).

Nel frattempo il giudice Tosti è stato sottoposto sia a procedimento disciplinare sia imputato per il reato di rifiuto indebito di atti di ufficio (art. 328, comma 1, cod. pen.). La sezione disciplinare del CSM, in sede cautelare, ha disposto nei suoi confronti la sospensione provvisoria in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, ritenendo che detto comportamento avesse pregiudicato il superiore interesse della giustizia, creando disservizi per gli utenti, ma al tempo stesso rilevando la non manifesta infondatezza della richiesta di rimozione del crocifisso, ponendosi, tra l’altro, un problema di parità di trattamento con le confessioni diverse dalla cattolica (ord. 31 gennaio 2006, n. 12/2006).

Prima della pronuncia della Sezione disciplinare del CSM, il dott. Tosti era stato riconosciuto colpevole del reato di rifiuto indebito di atti d’ufficio dal Tribunale de L’Aquila, con sentenza del 18 novembre 2005, n. 622, poi confermata dalla locale Corte d’Appello con sentenza del 23 maggio 2007, in quanto astenutosi indebitamente, nel periodo compreso tra il 9 maggio e il 4 luglio 2005, dalle udienze (n. 15) in cui avrebbe dovuto trattare senza ritardo per ragioni di giustizia procedimenti a lui assegnati. La Cassazione ha di recente annullato senza rinvio la impugnata sentenza della Corte d’appello de L’Aquila, rilevando che «il giudice Tosti, dopo avere vista disattesa la sua richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule, aveva preannunciato la sua decisione di astenersi dalle udienze, cosa che in concreto aveva fatto nell’arco temporale indicato nel capo d’imputazione; il Presidente del Tribunale di Camerino, però, informato tempestivamente della scelta del Tosti, aveva provveduto a sostituirlo con altri magistrati, che si erano alternati nella trattazione dei processi fissati nelle udienze che avrebbe dovuto tenere il medesimo Tosti, sicché l’attività giudiziaria si era ugualmente svolta. Ciò posto, osserva la Corte che non sono ravvisabili in tale situazione gli estremi materiali del rifiuto di atti d’ufficio. La norma di cui all’art. 328/1 c.p., infatti, tutela in senso lato il buon andamento e il normale funzionamento della Pubblica Amministrazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Il semplice inadempimento di un dovere funzionale non assume rilevanza penale se non fa venire meno anche i risultati verso cui è proiettata la Pubblica Amministrazione per il soddisfacimento dei pubblici interessi. Il vero ed unico disvalore represso dalla norma è la mancanza dell’atto d’ufficio a rilevanza esterna. Le inadempienze interne all’ organizzazione, integranti la violazione di meri doveri di servizio che non si riflettono all’esterno, possono trovare risposta soltanto sul piano disciplinare» (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 28482 del 10 luglio 2009).

Ma, per ciò che più interessa ai fini del nostro tema, va sottolineato che la Cassazione ha ritenuto che la tesi sostenuta dall’imputato nel corso dell’intero iter processuale «introduce certamente una problematica di estrema delicatezza, quella cioè dell’esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, vivacemente dibattuta non solo in Italia ma anche in altri Paesi dell’Unione Europea con soluzioni diverse a livello giurisprudenziale e normativo». Di più: «la tesi sostenuta dall’imputato …  ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, per verificarne la fondatezza o meno, considerato che, allo stato, non risultano essere state congruamente affrontate e risolte alcune tematiche di primario rilievo per la corretta soluzione del problema: a) la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell’ azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.); b) detta circolare, tenuto conto anche dell’epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione; c) occorre individuare l’eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede». Vero è che la Corte ritiene di non dover affrontare, in questa sede, tale problematica (e gli ulteriori aspetti ad essa connessi) per l’assorbente e dirimente rilievo che la stessa non è funzionale alla soluzione del caso in esame, in quanto esso non integra, per le ragioni sopra sinteticamente esposte, l’ipotizzata fattispecie delittuosa del rifiuto di atti d’ufficio, ma non può negarsi che la decisione offra significative indicazioni anche nel merito della questione. Si legge, infatti, nella sentenza della Cassazione che «la contestazione della legittimità dell’affissione del crocifisso nelle aule di giustizia, avvenuta sulla base di una circolare ministeriale non assistita da una espressa previsione di legge impositiva del relativo obbligo, implica – tra l’altro – un problema di carattere generale, che può essere fatto valere sollecitando la Pubblica Amministrazione a rivedere la propria scelta dell’arredo delle dette aule e, in caso di esito negativo, adendo il giudice amministrativo, che ha giurisdizione esclusiva al riguardo, ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 80/1998, vertendosì in tema di contestazione della legittimità dell’esercizio del potere amministrativo (cfr. Cass. S.U. civili 1017/2006 ord. n. 15614; Cons. St. sent. n. 556/2006)». Quasi un invito a sollecitare un nuovo intervento del giudice amministrativo!

Peraltro, non senza importanza appare il rilievo preliminare della Corte di Cassazione, che sottolinea come «l’odierna udienza si è svolta in aula priva del simbolo confessionale e l’imputato, tramite i propri difensori, ai quali non ha revocato - come preannunciato - il mandato fiduciario, ha avuto modo di esercitare efficacemente e senza alcun condizionamento il diritto di difesa». Si potrebbe pertanto dubitare della effettiva vincolatività della circolare ministeriale del 1926 circa l’obbligatorietà dell’affissione del simbolo religioso nella aule giudiziarie, ricordando anche che dal 2001 nell’aula di udienza della Corte costituzionale al posto del crocifisso è esposto un dipinto della Sacra Famiglia di Perin del Vaga[27].

Diversamente da quanto detto per l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche e – sia pure con significative, ancorché tutto sommato isolate, pronunce discordanti – nei seggi elettorali, la legittimità della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia appare seriamente messa in dubbio dalla recente sentenza della Cassazione, nonché dalla richiamata pronuncia della Sezione disciplinare del CSM.

 

3. La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo…

Alla luce delle richiamate decisioni della giurisprudenza italiana ritengo debba essere esaminata la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 3 novembre 2009, caso Lautsi c. Italia, r.n. 30814/06), chiamata a pronunciarsi sul ricorso del genitore dei due bambini iscritti ad una scuola media di Abano Terme, il quale adduceva che l’esposizione del crocifisso nell’aula del suddetto istituto, frequentata dai figli, costituiva una «ingerenza incompatibile con la libertà di pensiero e di religione e con il diritto a un’istruzione e a un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche» (art. 2 del Protocollo n. 1, in combinato con l’art. 9 Cedu)[28]. Il ricorrente invocava, altresì, la violazione del principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 Cedu.

La Corte, nell’accogliere il ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 2 del Protocollo n. 1, in concorso con l’art. 9 Cedu, sottolinea che «sul diritto fondamentale all’istruzione si innesta … il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche», che deve essere reso possibile «nel quadro di un’istruzione capace di garantire un ambiente scolastico aperto e favorendo l’inclusione piuttosto che l’esclusione, indipendentemente dall’origine sociale degli allievi, dalle loro convinzioni religiose o dalla loro origine etnica». La Corte evoca qui il «pluralismo educativo», ritenendolo «essenziale alla preservazione della “società democratica”, così come la concepisce la Convenzione»: «la scuola non dovrebbe essere il teatro di attività di proselitismo o predicazione; dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni filosofiche, dove gli allievi possano acquisire conoscenze sui loro pensieri e rispettive tradizioni». Lo Stato deve vigilare affinché le informazioni che appaiono nei programmi siano «diffuse in modo oggettivo, critico e pluralistico», assumendo una posizione di «neutralità ed imparzialità» imposta dal dovere di rispettare le convinzioni religiose dei genitori e dei bambini, ivi compresa la scelta di non credere in alcuna religione. «La neutralità – afferma la Corte – dovrebbe garantire il pluralismo»[29].

Applicando questi principi, la Corte conclude che lo Stato deve «astenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone sono dipendenti dallo Stato o anche nei posti in cui le persone possono essere particolarmente vulnerabili». Tale è il caso della scuola, rappresentando l’istruzione dei bambini «un settore particolarmente sensibile». La presenza nelle aule scolastiche del crocifisso, in quanto simbolo avente un predominante e ben preciso significato religioso, può risultare «sconvolgente emotivamente per allievi di altre religioni o per coloro che non professano alcuna religione. Questo rischio è particolarmente presente negli allievi che appartengono a minoranze religiose». Qui la Corte evoca la «libertà negativa» che non deve intendersi limitata all’assenza di servizi o di insegnamenti religiosi, ma «si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l’ateismo. Questo diritto negativo merita una protezione particolare se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione in cui non può liberarsi o può farlo soltanto con sforzi e con sacrifici sproporzionati».

Considerato che il crocifisso è un simbolo che è «ragionevole associare al cattolicesimo (la religione maggioritaria in Italia)», la sua esposizione nelle scuole pubbliche «non può giustificarsi né con la richiesta di altri genitori che desiderano una istruzione religiosa conforme alle loro convinzioni», né, come sostenuto dal Governo italiano nelle sue difese, con la «necessità di trovare un compromesso con le componenti di ispirazione cristiana che rappresentano una parte essenziale della popolazione e con il sentimento religioso di questa». Da un lato si deve considerare che «il rispetto delle convinzioni di ogni genitore deve tenere conto del rispetto delle convinzioni degli altri genitori»; dall’altro si rileva che obiettivo formativo essenziale dell’istruzione pubblica obbligatoria, ove la presenza ai corsi è richiesta senza considerazione di religione, è quello di «insegnare agli allievi un pensiero critico». La conclusione di questo ragionamento è perfettamente coerente con le premesse: non si vede come l’esposizione del crocifisso nelle aule di scuole pubbliche possa servire al «pluralismo educativo che è essenziale alla preservazione di una “società democratica” come la concepisce la Convenzione e al pluralismo che è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel diritto nazionale». Al contrario, detta previsione si rivela incompatibile con «il dovere che incombe sullo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio del settore pubblico, in particolare nel settore dell’istruzione». Ecco perché la obbligatoria presenza del simbolo religioso nella aule scolastiche «viola il diritto dei genitori di istruire i loro bambini secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere».

La motivazione della decisione, sopra sintetizzata, induce ad alcune riflessioni che attengono anzitutto alle sue conseguenze «immediate», «concrete», ma che poi non possono non comprendere questioni più generali che riguardano le possibili declinazioni del principio di laicità. Sotto quest’ultimo profilo, che affronterò nelle conclusioni, sembrano di particolare rilievo sia i passaggi che concernono la «natura» del simbolo sia quelli in cui si esplicita l’intima connessione tra laicità e democrazia.

 

4.            …e i suoi possibili effetti nel nostro ordinamento

Inizio con le conseguenze «immediate» della sentenza, precisando subito che il Governo italiano, in data 6 novembre 2009, ha deciso di richiedere che il caso sia rinviato innanzi alla Grande Camera[30]. La sentenza di camera sul caso Lautsi diverrà pertanto definitiva soltanto se tale richiesta non sarà accolta. Altrimenti sarà necessario attendere il pronunciamento della Grande Camera.

Ipotizzo, comunque, di seguito, che la pronuncia sopra esaminata sia definitiva, il che potrebbe accadere anche ove, accolta la richiesta di rinvio alla Grande Camera, quest’ultima confermi nella sostanza la decisione del 3 novembre 2009. D’altra parte, fintanto che la decisione non venisse riformata l’interpretazione nella specie fornita dalla Corte europea dei diritti dell’uomo resterebbe quella espressa dalla sentenza di camera qui esaminata. Il che, come vedremo, non è senza conseguenze sul piano del diritto interno.

Dalla sentenza si desume l’impossibilità di imporre, come «obbligatoria», l’esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche. Ciò significa che il crocifisso non possa essere in nessun caso esposto?  Si potrebbe ritenere di sì, assolutizzando l’affermazione della Corte europea secondo la quale il «diritto negativo» di coloro che professano una diversa religione (o non professano alcuna religione) merita una «protezione particolare» specie se «la persona è messa in una situazione in cui non può liberarsi o può farlo soltanto con sforzi o sacrifici sproporzionati». Ciò significa, senz’altro che la scelta per la “ parete bianca” è compatibile con il dovere che incombe sullo Stato di rispettare la neutralità nel settore dell’istruzione pubblica, ma non ancora che questa sia la scelta obbligata. Se tutti i genitori chiedessero in seno al Consiglio di classe l’esposizione del crocifisso nell’aula frequentata dai loro figli minori difficilmente potrebbe dirsi leso il loro diritto di istruire i bambini secondo le proprie convinzioni. Ma la Corte fa anche espresso riferimento al «diritto dei bambini scolarizzati di credere o di non credere». Affermazione che, però, è espressamente riferita alla «esposizione  obbligatoria di un simbolo confessionale» e non all’esposizione autonomamente decisa in seno agli organismi della scuola. Il che implicherebbe la necessità di un’attiva partecipazione degli alunni riguardo a tale scelta, che credo possa trovare realizzazione nelle scuole superiori, forse anche nelle scuole medie[31], ma non nelle scuole elementari. L’esposizione del crocifisso non potrebbe, insomma, essere giustificata in virtù del principio del nemine contradicente, facendo leva sulla implicita volontà maggioritaria, ma dovrebbe costituire oggetto di una specifica determinazione, che peraltro dovrebbe coinvolgere anche gli insegnanti di ciascuna classe i quali ben potrebbero non condividere la presenza del simbolo nell’aula nella quale tengono le lezioni.

Alla luce della sentenza della Corte europea non sembrerebbe, dunque, idonea nemmeno la c.d. soluzione bavarese ossia la previsione contenuta nell’art. 7, par. 3, della Legge bavarese del 23 dicembre 1995 secondo la quale se la prescritta affissione del crocifisso in ogni aula della scuole elementari viene contestata da chi ha diritto all’istruzione per seri e comprensibili motivi religiosi o ideologici, la decisione deve essere assunta dal direttore didattico, il quale dapprima cerca un accordo amichevole e, in mancanza, adotta una regola ad hoc (per il caso singolo) che rispetti la libertà di religione del dissenziente e operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e ideologiche di tutti gli alunni della classe. Peraltro, la legge bavarese precisa che «nello stesso tempo va anche tenuta in considerazione, per quanto possibile, la volontà della maggioranza»[32].

In sintesi: la sentenza della Corte europea ritiene non conforme ai principi della Convenzione l’obbligo di esposizione del crocifisso, ma non mi sembra implichi il divieto di affissione dello stesso. Residua probabilmente lo spazio per una scelta diversa, preconizzata in dottrina, secondo la quale «lo Stato deve lasciare alla libera autodeterminazione delle singole comunità scolastiche – non come espressione della semplice maggioranza, ma nel loro complesso (agli studenti, ai genitori e agli insegnanti di ciascuna classe) – la decisione di esporre il crocifisso, di rimuoverlo o di appendere sulle pareti altri simboli religiosi o areligiosi»[33]. Il che dovrebbe implicare, a mio giudizio, una condivisione della scelta di esporre il crocifisso da parte di tutti i soggetti interessati, frutto dell’esercizio della libertà di coscienza di ciascuno e non di una inammissibile (e improduttiva di effetti) rinuncia all’esercizio della stessa conseguente ad una decisione assunta a maggioranza[34].

Così delineato il senso dell’intervento della Corte europea, occorre ora interrogarsi sugli effetti della pronuncia sia rispetto alla normativa vigente, sia con riguardo ad eventuali futuri interventi del legislatore.

Come si è detto l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche è prescritto da disposizioni contenute nei regi decreti n. 965 del 1924 (art. 118) e n. 1297 del 1928 (art. 119 e allegata tabella C), riguardanti gli arredi scolastici. La materia è stata parzialmente legificata con il d.lgs. n. 297 del 1994, che affida ai Comuni il compito di fornire gli arredi per le scuole elementari e medie (artt. 159, comma 1, e 190), prevedendo che le disposizioni non inserite nel presente testo unico restino vigenti eccetto quelle contrarie o incompatibili con esso (art. 676). Le disposizioni regolamentari erano originariamente prive di fondamento legislativo e potevano farsi rientrare nella tipologia dei regolamenti autonomi o indipendenti che, come è noto, possono intervenire in materie non disciplinate dalla legge e non riservate ad essa[35]. A seguito della (sia pur parziale) legificazione della materia le disposizioni regolamentari in oggetto possono essere probabilmente qualificate, ancorché antecedenti, come attuative del testo unico (una sorta di pre-attuazione), in quanto non incompatibili con esso e pertanto vigenti[36]. Salvo a ritenere che esse siano state abrogate per effetto della entrata in vigore della Costituzione, soluzione però non seguita dalla giurisprudenza maggioritaria. Anche a ritenere vigenti tali disposizioni, resta però il problema della loro conformità ai principi costituzionali che la giurisprudenza amministrativa non sembra aver definitivamente sciolto, ancorché in più di un’occasione ne sia stata affermata la non incompatibilità rispetto al principio di laicità dello Stato. Soluzione quest’ultima tutt’altro che scontata come emerge, tra l’altro, dalla recentissima sentenza della Cassazione sul caso Tosti che, sia pure con riferimento all’esposizione del crocifisso nelle aule di giustizia,  sottolinea come la scelta per la obbligatorietà dell’affissione non sembri in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione.

Come incide su questa problematica la recente sentenza della Corte di Strasburgo?

Un tempo (prima della riforma del Titolo V) si sarebbe detto che le disposizioni della Cedu influenzano l’interpretazione dei corrispondenti enunciati costituzionali, inducendo a declinare il principio di laicità nel senso in cui esso è stato delineato dalla Corte europea. In sostanza le disposizioni della Cedu, e la giurisprudenza che si forma a partire da esse, sembravano avere esclusivamente una funzione ermeneutica rispetto ai corrispondenti ma non sempre coincidenti precetti delle Costituzioni nazionali[37]. Oggi, per effetto della previsione secondo la quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto … dei vincoli derivanti … dagli obblighi internazionali» (art. 117, comma 1, Cost.), quelle stesse disposizioni, per come interpretate dalla Corte di Strasburgo, pur mantenendo una “funzione ermeneutica” sono anche, più pervasivamente, ritenute idonee a vincolare il legislatore, al punto da determinare l’incostituzionalità di un intervento normativo che non sia ad esse conforme. È l’esito al quale si è pervenuti con le note sentt. nn. 348 e 349 del 2007 della Corte costituzionale, ove si afferma che l’eventuale incompatibilità tra una norma legislativa ordinaria e una norma Cedu si presenta come una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., di esclusiva competenza della Corte costituzionale. Ove il contrasto sia determinato da una disposizione di rango legislativo, il giudice non potrà disapplicarla, ma dovrà cercare di interpretarla in modo conforme alla Convenzione e, qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la norma convenzionale «interposta», dovrà investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117, comma 1, Cost. Il che vuol dire che le disposizioni della Cedu «integrano» il parametro costituzionale, ma non acquistano la forza delle norme costituzionali, rimanendo pur sempre «ad un livello sub-costituzionale» (sent. n. 348 del 2007) e, come tali, soggette al controllo di costituzionalità. Salva dunque la possibilità di un controllo di costituzionalità indiretto, per il tramite della legge di esecuzione, sulla norma internazionale pattizia, quest’ultima integra il parametro costituzionale, in quanto l’art. 117, comma 1, Cost. agisce realizzando «un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati» (sent. n. 349 del 2007). E l’obbligo, con specifico riferimento alle norme Cedu, assume una connotazione peculiare, in quanto, come ulteriormente precisato nella sent. n. 39 del 2008, esso «consiste nella soggezione all’interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l’eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi». Come è stato ben detto, «quando viene in rilievo la Cedu, in definitiva, su tutti gli organi giurisdizionali nazionali, Corte costituzionale compresa, ciascuno nell’esercizio delle proprie competenze, grava un vincolo interpretativo assoluto e incondizionato alla giurisprudenza della Corte europea per la determinazione dell’esatto contenuto del vincolo internazionale»[38]. Tutto ciò dovrebbe implicare che ove oggi il giudice amministrativo sia chiamato a valutare le norme dei richiamati regi decreti, in quanto, ad esempio, addotti a fondamento di una concreta determinazione del dirigente scolastico che imponga l’esposizione del crocifisso nell’aula scolastica, non possa che concludere nel senso della loro illegittimità. O per contrasto con il principio costituzionale di laicità e con la garanzia della libertà di coscienza e di religione, anche per come declinati dalla Cedu  e dalla giurisprudenza della Corte europea; o per l’immediato contrasto con lo specifico vincolo internazionale discendente dall’art. 2 del Protocollo n. 1, in combinato con l’art. 9 Cedu, individuato, proprio con riferimento alla nostra questione, dalla sentenza della Corte europea nel caso Lautsi.

Illegittime dovrebbero essere altresì ritenute le ordinanze di quei Sindaci che, all’indomani della sentenza della Corte di Strasburgo e in dichiarata opposizione ad essa, hanno disposto di mantenere il crocifisso nelle aule delle scuole comunali, prevedendo una sanzione amministrativa nei confronti dei trasgressori[39]. Proprio l’impugnazione di simili provvedimenti potrebbe permettere al giudice amministrativo di annullare, a monte, le disposizioni dei regolamenti del 1924 e del 1928 sugli arredi scolastici, che ne costituiscono il presupposto.

Ma i possibili effetti della sentenza della Corte europea non si limitano alle sue ripercussioni sulla normativa vigente, ma anche su eventuali futuri interventi del legislatore. Se, infatti, l’obbligo di esposizione del crocifisso nelle scuole dovesse essere riproposto in forma legislativa, la Corte costituzionale, ove investita della questione, non potrebbe che concludere nel senso della incostituzionalità, sulla base delle premesse poste con le sentt. nn. 348 e 349 del 2007. Per questo appare palesemente incostituzionale il disegno di legge n. 1900, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 novembre 2009[40], il cui art. 3 prevede l’esposizione del crocifisso praticamente in ogni ufficio pubblico: «in tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado, in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, in tutte le stazioni, le autostazioni, i porti e gli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile a tutti l’immagine del Crocifisso». Obbligo la cui violazione è punita «con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 500 a 1000 euro» (art. 4).

Evidentemente, per essere compatibile con lo specifico vincolo internazionale, l’intervento del legislatore non potrebbe orientarsi nel senso dell’obbligo di esposizione del crocifisso, potendo, semmai, consentire l’affissione del simbolo, qualora in tal senso decida la comunità scolastica[41],  con modalità che consentano la composizione tra l’aspetto positivo e l’aspetto negativo della libertà religiosa alla luce del principio della tolleranza[42].

 

5. Una breve riflessione conclusiva su democrazia e laicità

Che il crocifisso abbia prevalentemente natura di simbolo religioso credo debba essere fuori discussione. Anzi, come affermato dalla Corte costituzionale federale tedesca nella richiamata pronuncia del 1995, costituirebbe una violazione dell’autonomia confessionale dei cristiani e una sorta di profanazione della croce non considerare questo simbolo come segno di culto in collegamento con uno specifico credo. Così, se non si può negare che il crocifisso abbia una «funzione simbolica altamente educativa», riferibile, tra l’altro, ai valori cristiani della tolleranza, del rispetto reciproco, della valorizzazione della persona, ciò non permette di arrivare fino al punto di considerarlo «simbolo di laicità»[43]. Quell’immagine ha – non può non avere – carattere «evocativo», ossia, come affermato dal Tribunale costituzionale tedesco, rappresentativo del contenuto di fede che simboleggia e propagativo dello stesso. Non simbolo di identità o di radici, ma, cristianamente, simbolo di salvezza.

Se il crocifisso è, come a me sembra, simbolo religioso, non posso che condividere l’asse portante della decisione della Corte di Strasburgo, che individuo nel rapporto tra laicità e democrazia e nella sua concreta traduzione sul piano dell’istruzione pubblica in termini di «pluralismo educativo».

Come ammoniva Kelsen, «la democrazia è discussione» e comporta che «se non è possibile decidere in modo assoluto ciò che è giusto e ciò che è errato è consigliabile discutere il caso e, dopo la discussione, addivenire ad un compromesso»[44]. Una società è laica – come ha sottolineato Rusconi – quando vi è «uno spazio pubblico entro cui tutti i cittadini, credenti e non, confrontano i loro argomenti e seguono procedure consensuali di decisione, senza far valere ragioni autoritative delle proprie verità di fede o dei propri convincimenti in generale»[45]. I due passi, richiamati in un recente lavoro di Alfonso Di Giovine dedicato a «Laicità e democrazia»[46], credo ben riassumano la questione di fondo che ci troviamo ad affrontare nell’esaminare il tema dell’esposizione dei crocifissi nelle scuole pubbliche. Il pluralismo che connota, in base alla Costituzione, la nostra democrazia ha vieppiù necessità di essere preservato nella istruzione scolastica, che deve avere come finalità prioritaria quella della acquisizione di un pensiero critico. Qui, a maggior ragione, lo Stato non può imporre valori propri, né tanto meno vantare un proprio diritto di avere una religione, espropriandolo agli individui che ne sono gli unici titolari.

La laicità non è solo un fatto giuridico, è uno stato d’animo, che presuppone il riconoscimento reciproco del pari pregio dei singoli convincimenti etici[47]. L’inveramento del principio comporta la realizzazione di una «communis area», di una «terra non nullius ma utriusque», dove può esprimersi quel «ponderato accomodamento transattivo fra le pretese in lizza al quale è regola di convivenza civile addivenire»[48]. Credo che questa sia un’esigenza avvertita anche dal vero cristiano, rimandando a quella idea di pacificazione[49] che costituisce proprio uno dei messaggi del crocifisso. Lo ha ben detto, a commento della sentenza della Corte di Strasburgo, Raniero La Valle, con una conclusione che faccio senz’altro anche mia: «se dovessi dire come procedere, direi che lo Stato smetta di imporre alle scuole il crocifisso …; che la Chiesa non ne rivendichi l’obbligo, tanto meno come simbolo d’identità e di radici, piuttosto che come simbolo di salvezza … e che con buon senso, secondo le tradizioni e le esigenze dei luoghi, si trovi un consenso tra genitori, alunni e maestri sul lasciare o togliere la croce. L’ultima cosa che vorrebbe quel Dio schiavo che vi si trova appeso, è di portare l’inquietudine, l’inimicizia e lo scontro nei luoghi dove una generazione sta scegliendo, e forse solo subendo, il suo futuro»[50].

 



[1] Sui problemi pratici della laicità v. gli atti del XXI Convegno Annuale dei Costituzionalisti italiani, svoltosi a Napoli nei giorni 26 e 27 ottobre 2007, ora pubblicati nel volume dal titolo Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI, Padova, 2008. In questo volume, oltre alla magistrale introduzione di Leopoldo Elia, Introduzione ai problemi pratici della laicità, 3 ss., che si conclude con un richiamo al pensiero di Aldo Moro e con un invito a non dimenticare che «le leggi vanno fatte per i credenti e per i non credenti e che le leggi facoltizzanti … sono di norma le più adatte ad una società pluralista e multiculturale», si vedano in particolare i contributi specifici di G. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità, 275 ss., e di E. Rossi, Laicità e simboli religiosi, 325 ss.


[2] Per una rassegna sui principali orientamenti della giurisprudenza v., di recente, M. Luciani, La problematica laicità italiana, in Democrazia e diritto, n. 2/2008, 121 ss.; P. Vipiana, Neutralità degli spazi pubblici e diritto all’identità religiosa nell’ordinamento italiano: orientamenti giurisprudenziali, in G. Rolla (a cura di), Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale, Napoli, 2009, 129 ss. Ancor prima, cfr. i numerosi saggi apparsi nel volume curato da R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. Veronesi, La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici, Torino, 2004. Sulla questione dei simboli religiosi v., altresì, il recente volume di S. Mancini, Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo, Padova, 2008, e, con specifico riferimento alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Lautsi, le interessanti riflessioni della stessa Autrice nel contributo dal titolo La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti, in questa Rivista, fasc. 5/2009 (contributo anticipato in www.associazionedeicostituzionalisti.it).


[3] L’art. 118 r.d. 30 aprile 1924, n. 965 (recante «Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media»), inserito nel Capo XII, «Dei locali e dell’arredamento scolastico» dispone che «ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re».


[4] L’art. 119 r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 (recante «Regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare») dispone che «gli arredi delle varie classi e la dotazione della scuola sono indicati nella tabella C, allegata al presente regolamento», che ricomprende il Crocifisso e il ritratto di S.M. il Re.


[5] Si vedano anche le circolari del ministro della pubblica istruzione 22 novembre 1922 (per le scuole elementari) e 26 maggio 1926 (per le scuole di ogni ordine e grado).


[6] Cons. Stato, sez. II, 17 aprile 1988, parere n. 63, in Cons. St., 1992, I, 507 ss.


[7] Su questa accezione di laicità v., in particolare, C. Cardia, Stato laico, in Enc. Dir., XLIII, Milano, 1990, 874 ss., che parla di «Stato laico sociale»: ferma restando la dimensione privatistica del fenomeno religioso, lo Stato ne riconosce la «eccezionale rilevanza sociale e normativa», intervenendo, ove necessario, per «garantire la libertà di scelta dei cittadini, ma anche per favorire la soddisfazione dei bisogni religiosi di ciascuno». Per una diversa lettura del principio, interpretato in stretta connessione alla «dimensione complessiva del modello pluralista» e implicante l’elisione di ogni previsione speciale per la disciplina del fenomeno religioso in sé, v. F. Rimoli, Laicità (dir. cost.), in Enc. Giur., XVIII, Roma, 1995, 11 ss., il quale afferma tra l’altro che «dinanzi al moltiplicarsi delle fedi e delle confessioni … presenti nel tessuto sociale, la sfida del pluralismo non può essere vinta con una incontrollata estensione additiva di privilegi» [Id., I diritti fondamentali in materia religiosa, in R. Nania – P. Ridola (a cura di), I diritti costituzionali, II ed. Torino, 2006, vol. III, 897].


[8] Sono dunque ragioni di «ordine normativo» (il superamento della considerazione della religione cattolica come «sola religione dello Stato») che ostano al trattamento privilegiato di una religione, non potendo esso «continuare a giustificarsi con l’appartenenza ad essa della “quasi totalità” dei cittadini italiani (v. sent. n. 79 del 1958) e nemmeno con l’esigenza di tutelare il sentimento religioso della “maggior parte” della popolazione italiana (v. sent. n. 14 del 1973)» (sent. n. 925 del 1988). Il mutamento di giurisprudenza appare radicale.


[9] L’ordinanza è pubblicata in Foro It., 2004, I, 1276 ss., con commenti di V. Molaschi e R. Romboli. Nell’ordinanza si respinge anche la tesi secondo la quale il crocifisso dovrebbe rimanere nell’aula scolastica ove fossero d’accordo tutti gli studenti, mentre andrebbe rimosso in caso di contrarietà anche di un solo studente, in quanto, essendo in questione «non solo la libertà religiosa degli alunni, ma anche la neutralità di un’istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati “a richiesta”, ma piuttosto deve essere connaturato all’operare stesso dell’amministrazione pubblica».


[10] L’art. 190 dispone che i Comuni sono tenuti a fornire l’arredamento delle scuole medie; l’art. 159, comma 1, prevede che spetti ai Comuni provvedere alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione e il rinnovamento degli arredi scolastici per le scuole elementari.


[11] L’art. 676 prevede che le disposizioni non inserite nel testo unico restano vigenti eccetto quelle contrarie o incompatibili con esso.


[12] Ordinanza pubblicata in Foro It., 2006, 2714 ss.


[13] Il Tar Veneto considera il crocifisso come simbolo «anche della laicità dello Stato», con un argomento che sarà ripreso e sviluppato dal Consiglio di Stato, come vedremo tra poco nel testo. Per una critica alla decisione del Tar Veneto, v. P. Veronesi, L’ordinanza n.389/2004 della Corte costituzionale e il suo seguito: la logica giuridica «messa in croce», in Studium Iuris, 2005, 678 ss.


[14] La decisione può essere letta in Foro It., 2006, III, 181 ss.


[15] Diversamente, per giungere alla conclusione che l’esposizione del crocifisso «non può costituire pregiudizio alcuno per la formazione culturale e ideologica dell’alunno», altro giudice aveva vent’anni prima considerato detto simbolo come mero «arredo» (Pretore di Roma, sent.  17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619 ss.).


[16] Cons. Stato, Sez. II, 15 febbraio 2006, n. 4575/2003 – 2482/2004, in Giurisd. Amm., 2006, I, 329 ss.


[17] Sul punto v. le interessanti notazioni di M. Bignami, Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo italiano, relazione svolta al Convegno di Lipsia del 15 maggio 2009, organizzato dall’Associazione giudici amministrativi franco-italo-tedeschi, pubblicata in www.associazionedeicostituzionalisti.it


[18] Su questa decisione v. le riflessioni di M. Bignami, op. cit., § 3, il quale, pur rilevando l’aderenza al dettato costituzionale della nozione di laicità assunta dal TAR Brescia, ritiene che essa allenti la funzione – definita dall’autore «oppositiva» – «propria del giudice nella tutela della libertà religiosa dell’individuo, ivi incluso il diritto di ignorare il fenomeno religioso e di rifuggire il confronto pubblico che si alimenti a partire dai simboli che ne sono l’articolazione icastica».


[19] Non mancano voci favorevoli a questo “modello”. V., ad es., S. Ceccanti, I crocifissi nelle scuole pubbliche: rimuovere solo sulla base di una specifica richiesta, in www.forumcostituzionale.it, 6.11.2001, il quale sostiene che «i crocifissi possono restare quando l’insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori, se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti, pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa essi andrebbero rimossi». In questo senso v. anche M. Cartabia, Il crocefisso e il calamaio, in La laicità crocifissa?, cit., 64 ss.


[20] V., sul punto, i contributi di Bin, Brunelli, Martinelli, Tosi e Veronesi nel citato volume La laicità crocifissa?.


[21] Sulla quale v. le considerazioni critiche di N. Fiorita, Se Terni non è Valladolid, 6 luglio 2009, in www.forumcostituzionale.it


[22] Sulla esposizione del crocifisso negli uffici pubblici v. la circolare ministeriale 11 novembre 1923, n. 250 e, per ciò che concerne le aule giudiziarie, la circolare del Ministro di Grazia e giustizia del 29 maggio 1926, n. 2134/1867 che richiede l’esposizione del crocifisso «nelle aule di udienza, sopra il banco dei giudici» quale «solenne ammonimento di verità e di giustizia».


[23] La decisione può essere letta in Foro It., 2000, II, 521 ss.


[24] V., ad es., Tribunale di Napoli, X sez. civ., ord. 26 marzo 2005 (in Foro It., 2005, 1575 ss.).


[25] Trib. L’Aquila, ordinanza del 31 marzo 2005. Per una rassegna sulla giurisprudenza in tema di esposizione dei simboli religiosi nei seggi elettorali v. l’assai ricca analisi di P. Vipiana, Neutralità degli spazi pubblici, cit., 144 ss., dalla quale si desume il dato della prevalenza dell’orientamento che ritiene la presenza del simbolo inidonea a condizionare l’orientamento del votante.


[26] Il dott. Tosti ha anche sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della giustizia per avere quest’ultimo negato la rimozione dei crocifissi nella aule giudiziarie. Difettando i requisiti soggettivo e oggettivo la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso (ord. n. 127 del 2006)


[27] Come ricorda B. Randazzo, Laicità «positiva» e crocifisso nelle aule scolastiche: incostituzionalità dell’obbligo di esposizione e incostituzionalità dell’obbligo di rimozione, in www.forumcostituzionale.it, 29 giugno 2004 (pubblicato anche in Quad. Cost., 2004, 841 ss.), nel novembre 2001 il Presidente Ruperto dichiarò alla stampa che il crocifisso era caduto ed era stato mandato a riparare. Ancora oggi, però, non è stato riposizionato e al suo posto campeggia il dipinto di Perin del Vaga.


[28] L’art. 2 del Protocollo n. 1 dispone che «Nessuno può vedersi rifiutare il diritto all’istruzione. Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni nel settore dell’istruzione e dell’insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori a veder garantiti l’istruzione e l’insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

L’art. 9 Cedu sancisce quanto segue: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo diritto implica la libertà di cambiare religione o convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o privato, con il culto, l’insegnamento, le pratiche e il compimento dei riti. // 2. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni rispetto a quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà degli altri».


[29] Qui la Corte richiama la propria decisione sul caso Folgerø ed altri c. Norvegia [GC], 15472/02,  84.


[30] Tale possibilità è data quando il caso solleva una grave questione relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei Protocolli, oppure un’importante questione di carattere generale. La richiesta è esaminata da un collegio formato da cinque giudici della Grande Camera.


[31] Ove, però, attualmente gli studenti non hanno rappresentanza negli organi collegiali.


[32] La Corte costituzionale federale tedesca si era pronunciata, in precedenza, su una disposizione contenuta nel Regolamento scolastico per le scuole elementari in Baviera del 21 giugno 1983, dichiarandone la illegittimità in quanto prescriveva l’esposizione obbligatoria del crocifisso in violazione del diritto di libertà religiosa (sent. 16 maggio 1985). La Corte costituzionale aveva anche indicato il criterio per risolvere i possibili conflitti, da ricercare nel principio di una pratica ponderazione dei vari diritti che tratti le situazioni giuridiche in contrasto in modo il più possibile paritario. La composizione tra l’aspetto positivo e l’aspetto negativo della libertà religiosa alla luce del principio della tolleranza obbliga il legislatore a ricercare nel processo di formazione delle proprie prescrizioni una soluzione di compromesso da tutti sostenibile.


[33] Così B. Randazzo, Laicità «positiva», cit., la quale auspica che sia affidato «al dirigente scolastico il compito di garante del pluralismo ed il ruolo di mediatore, di autorità terza e imparziale che, solo come extrema ratio, in caso di conflitti insanabili, potrebbe imporre la rimozione dalle pareti scolastiche di tutti i simboli».


[34] I diritti della persona (e tra questi i diritti di libertà, in quanto costituiscono attributi essenziali ed insopprimibili della personalità) sono infatti intrasmissibili, irrinunciabili, indisponibili e imprescrittibili: A. De Cupis, I diritti della personalità, II ed., Milano, 1982, 86; L. Bigliazzi Geri – U. Breccia – F.D. Busnelli – U. Natoli,  Diritto civile, 1.1, Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 297 (e ivi esemplificazioni); A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Padova, 2003, 330 s. Da ciò discende, ad esempio, che gli accordi tra partiti «di non organizzare riunioni in certi luoghi» sono «privi di forza vincolante per i singoli aderenti al partito e per i terzi non iscritti che, come non hanno il potere di disporre del proprio diritto, così hanno il diritto a non “subire” disposizioni dello stesso da parte di altri» (A. Pace, La libertà di riunione nella Costituzione italiana, Milano, 1967, p. 116 s.). Analogamente si dovrebbe dire per l’eventuale scelta di ostensione del crocifisso ove essa sia assunta dall’istituzione scolastica e non sia il frutto di una libera determinazione dei soggetti interessati.


[35] Ma siamo sicuri che la disciplina oggetto delle presenti disposizioni regolamentari non sia riservata alla legge? Il «presidio» costituito dalla riserva di legge dovrebbe operare ove si ritenga che si versi in un’ipotesi relativa all’esercizio della «libertà negativa di coscienza in materia religiosa, strettamente connessa al divieto di discriminazione per motivi di appartenenza religiosa» (G. Brunelli, Simboli collettivi e segni individuali, cit. 302).


[36] Vero è che la Corte costituzionale ha sottolineato che «gli articoli 159 e 190 del testo unico si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire gli arredi scolastici … attenendo dunque il loro oggetto e il loro contenuto solo all’onere della spesa per gli arredi» e che «pertanto, non sussiste fra le due menzionate disposizioni legislative, da un lato, e le disposizioni regolamentari richiamate dal remittente, dall’altro lato, quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell’oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l’impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari». Ma ciò mi sembra comporti soltanto l’impossibilità di sindacare, sia pure indirettamente, le norme regolamentari, non anche l’esplicita esclusione che nel t.u. possa rinvenirsi il fondamento legislativo di queste ultime (diversamente, G. Brunelli, op. ult. cit., 302).


[37] Per un approfondimento sul punto rinvio a M. Ruotolo, La «funzione ermeneutica» delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni costituzionali, in Dir. e soc., 2000, 291 ss., e ivi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.


[38] E. Lamarque, Il vincolo alle leggi statali e regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, relazione presentata al Seminario dal titolo «Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici», Roma, Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, testo dattiloscritto, p. 6.


[39] V., ad esempio, l’ordinanza n. 174 del 5 novembre 2009 del Sindaco del Comune di Scarlino, che affida al personale della Polizia Municipale il controllo sulla osservanza di quanto ivi disposto e prevede una sanzione amministrativa di euro 500 per i trasgressori. Analoghe previsioni sono contenute in ordinanze dei sindaci di Ascoli Piceno, Enna, Giulianova, Priverno, ecc.


[40] Il d.d.l., d’iniziativa dei senatori Caselli, De Gregorio, Giordano, Piscitelli, Calabrò, De Angelis, Gallone, Carrara e Di Girolamo, reca «Disposizioni in materia di esposizione del Crocifisso nei pubblici uffici e nelle pubbliche amministrazioni della Repubblica». La relazione illustrativa si apre con il riferimento alla sentenza della Corte di Strasburgo del 3 novembre 2009 e alle polemiche che ne sono conseguite.


[41] Va rilevata la peculiarità della istituzione scolastica, ove è possibile individuare il novero di soggetti (docenti, studenti e genitori) che, con un relativo grado di stabilità, può ritenersi interessato alla scelta in merito all’affissione del crocifisso nelle aule. Il luogo pubblico si presta qui ad essere configurato come oggetto di un esclusivo dominio dei decidenti, il che invece non sembra possibile per altri luoghi pubblici, quali ad esempio i seggi elettorali e le aule di giustizia, ove pertanto il modello dell’affidamento della scelta alla discrezionalità dei soggetti che li frequentano appare difficilmente praticabile.


[42] Si riprende qui una indicazione contenuta nella richiamata sentenza della Corte costituzionale federale tedesca del 16 maggio del 1995. Prevede l’affissione del crocifisso in ogni aula scolastica ma «con decisione del direttore didattico o del preside» un recente d.d.l. d’iniziativa dei senatori Ceccanti, Chiti, Chiaromonte, Del Vecchio, Giarretta, Lumia, Maritati, Pinotti, Tonini e Treu, recante «Norme generali sulla affissione di crocifissi nella aule scolastiche, in analogia alla legislazione bavarese e alla giurisprudenza castigliana». Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del d.d.l. in questione, un caso di contestazione per motivi religiosi o di coscienza, il direttore didattico o il preside deve cercare «un accordo in tempi brevi, anche attraverso l’esposizione di ulteriori simboli religiosi». In assenza dell’accordo, «egli adotta, previo parere del Consiglio di Circolo o di Istituto,  una regola per il caso singolo che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti i soggetti coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile». 


[43] Per la considerazione secondo la quale sarebbe «per lo meno paradossale» considerare il crocifisso un simbolo di laicità dello Stato, v., per tutti, E. Rossi, Laicità e simboli religiosi, cit., 363.


[44] H. Kelsen, I fondamenti della democrazia, Bologna, 1966, 170 e 193.


[45] G.E. Rusconi, Come se Dio non ci fosse, Torino, 2000, 7. Sulla medesima linea v. ora S. Rodotà, Perché laico, Bari, 2009, che definisce la laicità come «componente essenziale del discorso pubblico in democrazia», «spazio costituzionale che consente a tutti la convivenza e il confronto»


[46] A. Di Giovine, Laicità e democrazia, in Studi in memoria di Giuseppe G. Floridia, Napoli, 2009, 255 ss. Trovo particolarmente significativo ed emblematico dell’interesse costituzionalistico per il tema in oggetto che identico titolo sia stato dato a un coevo lavoro da G. Di Cosimo, Laicità e democrazia, in Scritti in onore di Michele Scudiero, II, Napoli, 2008, 949 ss. Rinvio ai due richiamati lavori anche per i necessari approfondimenti bibliografici sul tema.


[47] P. Bellini, Dal dogmatismo teologico al relativismo etico, in Aa. Vv., La Chiesa e l’Europa, Cosenza, 2007, 54.  Secondo S. Prisco, La laicità. Un percorso di riflessione, Torino, 2007, 43, «nel senso suo più profondo … la laicità indica un’attitudine critica del pensiero, deliberatamente “irrispettoso” del principio di autorità, in quanto tale».


[48] P. Bellini, Il diritto d’essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità, Torino, 2007, 137.


[49] M. Luciani, La problematica laicità italiana, cit., 132 s., insiste molto sulla correlazione tra «neutralizzazione» e «pacificazione», sottolineando peraltro che «spazio neutrale» della discussione pubblica non significa spazio «ateo», ma «significa, semplicemente, che nella sfera pubblica l’appartenenza religiosa non deve avere alcun rilievo, perché la sfera pubblica è quella del cittadino, non del credente».


[50] R. La Valle, Sentenza della Corte europea sul Crocefisso. Non tutto è diritto, 5 novembre 2009, in http://ranierolavalle.blogspot.com/2009/11/sentenza-della-corte-europea-sul.html




Note:
*Testo della relazione presentata al Convegno Crocifisso “di Stato” e rispetto della libertà personale. Riflessioni a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino il 13 gennaio 2010. Il presente contributo sarà prossimamente pubblicato nella Rivista "Giurisprudenza costituzionale".









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