CGCE, OGM, presenza accidentale in prodotti per la prima infanzia, esenzione dall’obbligo di indicazione, principio di precauzione

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
26 maggio 2005 (*)
«Regolamento (CE) n. 1139/98 – Art. 2, n. 2, lett. b) – Obbligo supplementare in materia di etichettatura di prodotti alimentari – Obbligo di indicare la presenza di materiale derivato da taluni organismi geneticamente modificati (OGM) – Semi di soia e granturco geneticamente modificati – Esenzione dall’obbligo in caso di presenza accidentale, che non superi una determinata soglia di tolleranza – Prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare – Lattanti e bambini nella prima infanzia – Applicabilità dell’esenzione – Principio di precauzione»
Nel procedimento C-132/03,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con ordinanza 28 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2003, nella causa tra
Ministero della Salute
e
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons),
Federconsumatori,
intervenienti:
Lega delle Cooperative,
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),
Adusbef,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2004,
viste le osservazioni presentate:
– per il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), dagli avv.ti C. Rienzi e F. Acerboni;
– per l’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA), dagli avv.ti G. Ferrari e F. Capelli;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra I. Martínez del Peral e dal sig. A. Aresu, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE (GU L 159, pag. 4), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49 (GU L 6, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 1139/98»).
2 Questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (in prosieguo: il «Codacons») e il Ministero della Salute.
3 Detta controversia ha ad oggetto un ricorso di annullamento diretto avverso il decreto del Ministro della Salute 31 maggio 2001, n. 371, recante norme per l’attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione, del 25 maggio 1999, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GURI del 16 ottobre 2001, n. 241, pag. 4; in prosieguo: il «decreto n. 371/2001»). Da questo decreto risulta che la presenza di organismi geneticamente modificati (in prosieguo: gli «OGM»), in proporzione non superiore all’1% degli ingredienti impiegati negli alimenti per lattanti e in quelli di proseguimento, provocata da una contaminazione accidentale, non deve essere menzionata nell’etichetta di questi prodotti alimentari.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
La normativa comunitaria in materia di etichettatura di prodotti alimentari derivati da OGM
4 Il regolamento n. 1139/98 precisa le indicazioni che devono obbligatoriamente comparire nell’etichetta dei prodotti e degli ingredienti alimentari derivati da determinati OGM.
5 Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 1139/98 illustra che le differenze tra i provvedimenti adottati da taluni Stati membri per disciplinare l’etichettatura dei prodotti e ingredienti alimentari derivati da determinati OGM possono ostacolare la libera circolazione di tali prodotti e ingredienti alimentari, influendo negativamente sul funzionamento del mercato interno, per cui è necessario adottare norme comunitarie uniformi che disciplinino l’etichettatura dei prodotti in questione.
6 Il quinto e il sesto ‘considerando’ del detto regolamento enunciano quanto segue:
«(5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari [GU L 43, pag. 1], stabilisce all’articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un’adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;
(6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l’informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e [si] devono applicare ai prodotti e ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM immessi in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (…) n. 258/97, mediante autorizzazione rilasciata, ai sensi della direttiva [del Consiglio 23 aprile 1990,] 90/220/CEE, [sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15),] e ai prodotti e ingredienti alimentari immessi in commercio successivamente a tale data».
7 Secondo l’art. 1, n. 1, del regolamento n. 1139/98, quest’ultimo si applica ai prodotti e ingredienti alimentari derivati dai seguenti OGM:
– i semi di soia di cui alla decisione della Commissione 3 aprile 1996, 96/281/CE, relativa all’immissione sul mercato di semi di soia (Glycine max L.) geneticamente modificati aventi una maggiore tolleranza all’erbicida glifosato, in forza della direttiva 90/220 (GU L 107, pag. 10), e
– il granturco di cui alla decisione della Commissione 23 gennaio 1997, 97/98/CE, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) sottoposto a una modificazione combinata che garantisce proprietà insetticide conferite dal gene della Bt endotossina e una maggiore tolleranza all’erbicida glufosinato-ammonio ai sensi della direttiva 90/220 (GU L 31, pag. 69).
8 Conformemente all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 1139/98, queste regole di etichettatura consistono, in sostanza, nell’aggiunta, secondo i casi, della dicitura «prodotto con soia geneticamente modificata» oppure «prodotto con granturco geneticamente modificato».
9 Il regolamento n. 1139/98 prevede tuttavia un’eccezione a queste norme in materia di etichettatura, qualora la presenza di materiale derivato dagli OGM di cui trattasi sia accidentale, purché tale presenza non superi un livello de minimis o soglia di tolleranza.
10 Secondo il quattordicesimo ‘considerando’ del detto regolamento, una siffatta contaminazione accidentale non può essere esclusa. Il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 49/2000 illustra che una contaminazione accidentale può avvenire, per esempio, durante la coltivazione, il raccolto, il trasporto, la conservazione e la lavorazione.
11 Pertanto, l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98 così dispone:
«Ai prodotti alimentari in oggetto non si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura qualora:
(…)
b) nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da [OGM] menzionati all’articolo 1, paragrafo 1, assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri [OGM] in proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale.
Per stabilire che la presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivati) di cui al precedente paragrafo».
12 L’art. 8, n. 1, del regolamento n. 258/97 prevede quanto segue:
«Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si applicano ai prodotti alimentari i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura:
a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:
– composizione,
– valore nutritivo o effetti nutritivi,
– uso al quale è destinato il prodotto alimentare,
che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.
Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un’analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.
In tal caso, l’etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell’indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;
b) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;
c) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell’alimento equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;
d) indicazione della presenza di un [OGM] con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco figura all’allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE».
13 Tanto il regolamento n. 1139/98, quanto l’art. 8, n. 1, lett. d), del regolamento n. 258/97 sono stati abrogati mediante il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1).
14 Gli artt. 12-14 di quest’ultimo regolamento, divenuto applicabile a partire dal 18 aprile 2004, prevedono obblighi specifici in materia di etichettatura applicabili ai prodotti alimentari che contengono OGM o che derivano da OGM, nonché un’esenzione da tali obblighi in caso di contaminazione fortuita o accidentale mediante OGM che non superino un livello de minimis pari allo 0,9%.
La normativa comunitaria generale in materia d’etichettatura di prodotti alimentari
15 Il terzo e il quarto ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), enunciano quanto segue:
«considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio;
considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti».
16 Il sesto ‘considerando’ di questa direttiva è del seguente tenore:
«considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità di informare e tutelare i consumatori».
17 L’art. 3 della direttiva 79/112 contiene un elenco tassativo di indicazioni che devono obbligatoriamente comparire nell’etichetta dei prodotti alimentari.
18 L’art. 4, n. 2, primo comma, di questa stessa direttiva così dispone:
«Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all’articolo 3».
19 La direttiva 79/112 è stata abrogata e sostituita mediante la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE (GU L 109, pag. 29), entrata in vigore il 26 maggio 2000.
La normativa comunitaria in materia di prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia
20 Il secondo e il terzo ‘considerando’ della direttiva del Consiglio 3 maggio 1989, 89/398/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (GU L 186, pag. 27), enunciano che questa direttiva costituisce una prima tappa nell’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare derivanti dalle divergenze tra le normative nazionali e che, nella fase attuale, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali che essa propone ha come scopo l’elaborazione di una definizione comune, la determinazione di misure atte ad assicurare la difesa del consumatore contro le frodi relative alla natura dei prodotti e la fissazione delle norme cui deve soddisfare l’etichettatura dei prodotti in questione.
21 Il quarto ‘considerando’ della direttiva 89/398 enuncia quanto segue:
«considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l’obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari».
22 L’art. 1, n. 2, di questa direttiva prevede quanto segue:
«a) I prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.
b) Un’alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari:
(…)
oppure
iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute».
23 Conformemente all’art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva 89/398, mediante direttive specifiche devono essere stabilite disposizioni specifiche, applicabili ai gruppi di alimenti destinati ad un’alimentazione particolare indicati nell’allegato I della detta direttiva. Nel novero di questi gruppi sono presenti, in particolare nel punto 1, il gruppo dei «preparati per lattanti», nel punto 2, il gruppo del «latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia» e, nel punto 3, il gruppo degli «alimenti per bambini piccoli (bebè)».
24 A norma dell’art. 4, n. 1, secondo comma, lett. f), della direttiva 89/398, queste direttive specifiche possono contenere, in particolare, disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti appartenenti a uno dei gruppi di alimenti presenti nell’allegato I di questa direttiva.
25 L’art. 7 di questa stessa direttiva così dispone:
«1. La direttiva 79/112 (…), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, si applica ai prodotti di cui all’articolo 1, alle condizioni seguenti.
(…)
3. L’etichettatura dei prodotti per i quali non è stata adottata alcuna direttiva specifica ai sensi dell’articolo 4 deve precisare inoltre:
(…)
4. Le norme particolari relative all’etichettatura dei prodotti per i quali è stata adottata una direttiva specifica saranno previste in quella stessa direttiva».
26 In forza dell’art. 4, n. 1, della direttiva 89/398, sono state adottate, in particolare, la direttiva della Commissione 14 maggio 1991, 91/321/CEE, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (GU L 175, pag. 35), modificata dalla direttiva della Commissione 25 maggio 1999, 1999/50/CE (GU L 139, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva 91/321»), e la direttiva della Commissione 16 febbraio 1996, 96/5/CE, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 49, pag. 17), modificata dalle direttive della Commissione 2 giugno 1998, 98/36/CE (GU L 167, pag. 23), e 6 maggio 1999, 1999/39/CE (GU L 124, pag. 8; in prosieguo: la «direttiva 96/5»).
27 Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 91/321, e dell’art. 1, n. 4, della direttiva 96/5, si intendono per «lattanti» i bambini di meno di dodici mesi di età, e per «bambini» i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
28 Le direttive 91/321 e 96/5 stabiliscono norme in materia di composizione ed etichettatura, rispettivamente, degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ai bambini in buona salute, e degli alimenti a base di cereali e degli alimenti per bambini destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
La normativa nazionale
29 L’art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5 e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini (GURI 12 maggio 1999, n. 109, pag. 5; in prosieguo: il «decreto n. 128/1999») così dispone:
«(…) I prodotti di cui [trattasi] non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono contenere prodotti geneticamente modificati».
30 L’art. 4, primo comma, del decreto del Ministro della Salute 6 aprile 1994, n. 500, concernente l’attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all’esportazione verso paesi terzi (GURI 13 agosto 1994, n. 189, pag. 3; in prosieguo: il «decreto n. 500/1994»), prevede quanto segue:
«Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al [decreto n. 128/1999] e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati».
31 Mediante il decreto n. 371/2001, all’art. 4, primo comma, del decreto n. 500/1994, è stata aggiunta la frase seguente:
«È escluso, in ogni caso, l’uso di materiale derivato da [OGM], salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000».
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
32 Con sentenza 14 maggio 2002, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha annullato il decreto n. 371/2001 nella parte in cui da esso discende che la presenza di OGM in misura non superiore all’1% degli ingredienti impiegati negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento, causata da una contaminazione accidentale, non deve essere menzionata nell’etichetta di questi alimenti.
33 Tale sentenza ha stabilito, in particolare, che la deroga all’obbligo di etichettatura prevista dal decreto n. 371/2001 è contraria all’art. 3, secondo comma, del decreto n. 128/1999 e che essa non si giustifica nemmeno in forza del regolamento n. 49/2000, dal momento che quest’ultimo non è applicabile agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia.
34 Secondo questo giudice, la direttiva 91/321 ha istituito una disciplina speciale per quanto riguarda, in particolare, l’etichettatura degli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Orbene, questa disciplina derogherebbe alla normativa comunitaria generale in materia di etichettatura di prodotti alimentari di cui alla direttiva 79/112, nel senso che essa imporrebbe obblighi più severi rispetto al principio generale di una completa e corretta informazione del consumatore.
35 Quest’interpretazione della normativa comunitaria s’imporrebbe non solo per motivi di coerenza del sistema ma anche in considerazione del principio di precauzione, principio generale di diritto comunitario, che imporrebbe la migliore informazione possibile.
36 Con la detta sentenza, viceversa, il ricorso è stato per il resto respinto. Si è infatti dichiarato che il decreto n. 371/2001 è legittimo nella parte in cui esso consente che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento contengano materiali derivanti da OGM in misura non superiore all’1%.
37 Il 25 giugno 2002, il Ministero della Salute ha interposto appello avverso questa sentenza dinanzi al Consiglio di Stato ed ha chiesto il suo annullamento nella parte in cui, mediante quest’ultima, è stato annullato il decreto n. 371/2001.
38 A sostegno del suo appello, il Ministero della Salute ha affermato, in particolare, che nessuna direttiva specifica in materia di prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia contiene norme relative all’indicazione nell’etichetta della presenza accidentale di materiale derivante da OGM in siffatti prodotti alimentari.
39 Da ciò discenderebbe che le uniche disposizioni applicabili sono quelle previste dal regolamento n. 1139/98, di modo che queste disposizioni, ivi comprese quelle relative alla soglia di tolleranza introdotta mediante il regolamento n. 49/2000, si applicano a tutti i prodotti alimentari e quindi parimenti a quelli destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia.
40 L’Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA) (in prosieguo: l’«AIIPA») è intervenuta in appello a sostegno del Ministero della Salute.
41 Il Codacons, sostenuto dall’Adusbef e dalla Federconsumatori, intervenienti in appello, ha chiesto il rigetto dell’appello.
42 Alla luce di tutto ciò, ritenendo che la soluzione della causa principale rendesse necessaria l’interpretazione del regolamento n. 1139/98, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 1139/98 (…), debba essere applicata anche ai prodotti alimentari per lattanti e per bambini fino a tre anni e, cioè, specificamente, se, in relazione a tali prodotti, la contaminazione accidentale di materiale derivato da [OGM], in proporzione non superiore all’1%, debba, o meno, essere indicata nella etichettatura».
Sulla questione pregiudiziale
43 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98 debba essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un’indicazione, nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applichi parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
44 In via preliminare occorre ricordare che spetta, in linea di principio, al solo giudice del rinvio delimitare la portata delle questioni pregiudiziali ch’esso ritiene di dover sottoporre alla Corte.
45 Ne discende che la questione della legittimità dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, sollevata dal Codacons in via subordinata, ossia nel caso in cui la Corte giungesse alla conclusione che questa disposizione si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia, non può essere esaminata dalla Corte, dal momento che essa eccede manifestamente la portata della questione pregiudiziale formulata dal giudice del rinvio.
46 Al fine di rispondere alla questione pregiudiziale, occorre collocare le disposizioni rilevanti del regolamento n. 1139/98 nella cornice del complesso della normativa comunitaria in materia di etichettatura di prodotti alimentari.
47 Nel secondo visto del suo preambolo, il regolamento n. 1139/98 si riferisce all’art. 4, n. 2, della direttiva 79/112, secondo il quale le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari, e non ai prodotti alimentari in generale, possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate nell’art. 3 della detta direttiva.
48 Il regolamento n. 1139/98 contiene alcune disposizioni in materia di etichettatura le quali, ai sensi del quarto ‘considerando’ della direttiva 79/112, hanno un «carattere specifico e verticale riguardan[do] soltanto determinati prodotti alimentari».
49 Il regolamento n. 1139/98 si applica infatti soltanto a determinati prodotti alimentari, ossia a quelli ottenuti in tutto o in parte da alcuni semi di soia o da taluni tipi di granturco geneticamente modificati, di cui all’art. 1, n. 1, del detto regolamento.
50 Per quanto riguarda la normativa comunitaria in materia di prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare, segnatamente a quella dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, dall’art. 4 della direttiva 89/398 discende che spetta alla Commissione adottare direttive specifiche che prevedano, in particolare, disposizioni concernenti etichettatura, presentazione e pubblicità di taluni prodotti, tra i quali sono compresi i preparati per lattanti, il latte di svezzamento ed altri alimenti per la seconda infanzia e gli alimenti per bebè.
51 Sono state così adottate le direttive 91/321 e 96/5, le quali stabiliscono norme in materia di composizione ed etichettatura riguardanti, rispettivamente, gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati ai bambini in buona salute, e gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
52 Si pone pertanto la questione se gli obblighi specifici in materia di etichettatura di cui al regolamento n. 1139/98 si applichino parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, disciplinati dalla normativa comunitaria citata nei punti 50 e 51 della presente sentenza.
53 Dall’art. 7, nn. 1 e 4, della direttiva 89/398, interpretato alla luce del quarto ‘considerando’ della medesima direttiva, risulta che disposizioni in materia di etichettatura quali quelle previste dal regolamento n. 1139/98 sono applicabili, in linea di principio, ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare ai quali si applica questa direttiva, ossia a quelli che mirano a soddisfare un obiettivo nutrizionale particolare di determinate categorie di persone, a meno che non sia necessario prevedere una deroga a queste disposizioni al fine di garantire che l’obiettivo nutrizionale specifico di cui trattasi venga raggiunto (v., in tal senso, sentenza 16 dicembre 1999, causa C-101/98, UDL, Racc. pag. I-8841, punti 15 e 18).
54 Orbene, le direttive 91/321 e 96/5 non contengono obblighi particolari in materia d’etichettatura relativi alla presenza di materiale derivato da OGM che deroghino, per quanto concerne prodotti alimentari destinati ai lattanti o ai bambini nella prima infanzia, a quelle di cui al regolamento n. 1139/98. A tutt’oggi, obblighi di tal genere non sono considerati pertanto necessari per conseguire l’obiettivo nutrizionale particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
55 Pertanto, in assenza di qualsiasi indizio in senso contrario ricavabile dal suo disposto o dal contesto o dalla finalità dell’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98, questa disposizione dev’essere interpretata nel senso che l’esenzione che essa prevede dagli obblighi particolari in materia di etichettatura, contenuti nel detto regolamento, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia, cui si applica la direttiva 89/398.
56 Quest’interpretazione non può essere messa in discussione in base al principio di precauzione.
57 Come discende dai suoi ‘considerando’ quarto e sesto, il regolamento n. 1139/98 persegue un duplice obiettivo, ossia, in primo luogo, eliminare gli ostacoli potenziali alla libera circolazione dei prodotti contenenti soia e granturco geneticamente modificati e, in secondo luogo, informare il consumatore finale (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 2003, causa C-316/01, Glawischnig, Racc. pag. I 5995, punti 30 e 31).
58 Il regolamento n. 1139/98 mira ad aggiungere informazioni supplementari rispetto a quelle la cui menzione è già obbligatoria nell’etichetta di taluni prodotti alimentari in forza della direttiva 79/112, la quale, per parte sua, non è stata concepita come una misura destinata a proteggere l’ambiente (v. sentenza Glawischnig, cit., punto 33).
59 Il quinto e il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1139/98 indicano inoltre che gli obblighi specifici supplementari in materia di etichettatura che questo regolamento prevede si basano sugli stessi principi di quelli a fondamento delle disposizioni previste dall’art. 8 del regolamento n. 258/97, e sono destinati ad informare il consumatore finale.
60 Da questi medesimi ‘considerando’ si ricava peraltro che i suddetti obblighi sono applicabili agli alimenti e agli ingredienti alimentari consistenti in OGM o derivati da OGM e immessi in commercio prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 258/97 in forza di un’autorizzazione rilasciata in applicazione della direttiva 90/220, nonché agli alimenti e ingredienti alimentari immessi in commercio dopo l’entrata in vigore del detto regolamento.
61 Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio di precauzione presuppone che sussistano incertezze in merito all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone (v., in tal senso, sentenza 9 settembre 2003, causa C-236/01, Monsanto Agricoltura Italia e a., Racc. pag. I-8105, punto 111 e giurisprudenza ivi citata).
62 Ebbene, l’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 258/97 enuncia che gli obblighi specifici supplementari in materia di etichettatura previsti da questo regolamento mirano a garantire che il consumatore disponga delle informazioni necessarie sui prodotti alimentari di cui trattasi. Esso aggiunge che questi ultimi devono essere sicuri per la salute umana e che questa assicurazione deve essere fornita dal rispetto della procedura di autorizzazione prevista nella direttiva 90/220 e/o della procedura di valutazione specifica che il regolamento medesimo ha stabilito.
63 Infatti, l’immissione in commercio di OGM di cui al regolamento n. 1139/98 può avvenire solo se questi ultimi siano stati preventivamente autorizzati in esito a una valutazione dei rischi diretta a garantire che, in considerazione delle conclusioni di una siffatta valutazione, questi ultimi non comportino pericoli per i consumatori. Il principio di precauzione va eventualmente tenuto presente nell’ambito di una siffatta procedura di decisione (v., in tal senso, sentenza Monsanto Agricoltura Italia e a., cit., punto 133).
64 Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1139/98 deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un’indicazione, nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Sulle spese
65 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, quale modificato mediante il regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un’indicazione, nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.
Firme

* Lingua processuale: l’italiano.