Il D. d. L. sulla disciplina in materia di filiazione

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo ha approvato, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, Rosy Bindi, del Ministro della giustizia, Clemente Mastella, e del Ministro per i diritti e le pari opportunità, Barbara Pollastrini, un disegno di legge che conferisce al Governo la delega ad eliminare dall’ordinamento ogni residua discriminazione in materia di filiazione.
Il disegno di legge si propone l’obiettivo – già delineato fin dalla precedente legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) – di parificare nel pieno rispetto dei principi costituzionali e comunitari in materia, qualsiasi forma di filiazione, eliminando definitivamente dall’ordinamento ogni traccia, (anche lessicale), di ingiustificata difformità di trattamento tra “figli nati nel matrimonio” e “figli nati fuori dal matrimonio”. utilizzando così la stessa definizione scelta dalla nostra Costituzione repubblicana.
Porre sullo stesso piano tutte le forme di filiazione significa, infatti, richiamarsi all’articolo 30 della Costituzione, che, col determinare diritti e doveri dei genitori senza dare spazio ad alcuna forma di discriminazione, tutela la filiazione come valore originale in sé, per cui appare evidente che non può derivare alcuna differenza dalla fonte del rapporto, sia esso un atto volontario come il matrimonio o il riconoscimento o quello autoritativo dell’accertamento della paternità o della maternità.
Il disegno di legge tende, in sostanza, a riconoscere un unico status filiationis: quello fondato sui due aspetti della verità biologica e dell’assunzione della responsabilità rispetto al figlio.
Il disegno di legge intende altresì eliminare anche l’umiliante discriminazione nei confronti dei figli incestuosi, la cui posizione giuridica deve essere comunque tutelata in via prioritaria rispetto alla posizione dei genitori. In altre parole, il riconoscimento del figlio incestuoso potrà essere possibile, previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.
È previsto, infine, l’ascolto del minore in riferimento a tutte le questioni e a tutti i procedimenti che lo riguardano direttamente.
In conclusione, il disegno di legge mira a far sì, da una parte, che il minore diventi per quanto possibile protagonista della propria vita, e dall’altra, che il genitore assuma sempre più il compito di sostenerlo in una crescita che sappia sviluppare le sue potenzialità e inclinazioni.