IL TAR PUGLIA SOLLEVA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ SULLA DISCIPLINA DELLA REGOLARIZZAZIONE DEI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Di seguito il testo dell’ordinanza di rimessione del TAR Puglia-Sezione Lecce, Prima Sezione, con la quale è stata sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, ottavo comma, della legge 9 ottobre 2002, n. 222, in quanto esclude, aprioristicamente, dalla regolarizzazione tutti i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non può essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione già emesso in loro danno, perché statuito con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Sezione di Lecce Prima Sezione

Composto dai Signori Magistrati:
Aldo Ravalli Presidente
Enrico d’Arpe Componente est.
Diego Sabatino Componente
ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n° 421/2003 presentato dal Sig. Amezoug Omar, rappresentato e difeso dagli Avvocati Gaetano e Maurizio Sansone ed elettivamente domiciliato in Lecce, Via Paisiello n° 45, presso lo Studio dell’Avv. Marcella Turco,
contro
– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
– la Prefettura di Brindisi, in persona del Prefetto in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;
per l’annullamento previa sospensiva
– del decreto del Prefetto di Brindisi prot. n° 20030001451 del 19 Febbraio 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario Amezoug Omar;
– del consequenziale ordine del Questore di Brindisi del 24 Febbraio 2003, di trattenimento del ricorrente nel Centro di permanenza temporanea ed assistenza di Restinco (BR) per il tempo strettamente necessario ad eseguire il precedente provvedimento di espulsione emesso in data 4 Aprile 2002;
– di ogni altro atto presupposto, antecedente e successivo ed, in particolare, ove occorra, del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brindisi il 4 Aprile 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2003 il Relatore Cons. Dr. Enrico d’Arpe; e uditi, altresì, l’Avv. Maurizio Sansone per il ricorrente e l’Avvocato dello Stato Giovanni Gustapane per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Osserva il Collegio che la presente controversia riguarda la legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, del decreto del Prefetto di Brindisi prot. n° 20030001451 del 19 Febbraio 2003, con cui è stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata, ai sensi dell’art. 1 della Legge 9 Ottobre 2002 n° 222, dal datore di lavoro del lavoratore extracomunitario ricorrente (nato in Marocco il 20 Gennaio 1977), e degli altri atti amministrativi connessi indicati in epigrafe.
L’impugnato decreto prefettizio del 19 Febbraio 2003 costituisce, in realtà, mera applicazione della rigorosa disposizione normativa contenuta nell’art. 1 ottavo comma lettera a) della citata Legge 9 Ottobre 2002 n° 222 (di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 Settembre 2002 n° 195), che esclude dalla “regolarizzazione” (introdotta dalla medesima legge) i lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali non possa essere disposta la revoca del provvedimento di espulsione già emesso in loro danno, in quanto statuito con la modalità dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.
Con l’ordinanza cautelare n° 240/2003 pronunciata in esito alla Camera di Consiglio del 19 Marzo 2003, la Sezione ha accolto “ad tempus” (sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della Corte Costituzionale in seguito alla decisione della questione di legittimità costituzionale sollevata con separata ordinanza) l’istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dal Sig. Amezoug Omar.
Rileva il Tribunale che la soprarichiamata norma dell’art. 1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 Ottobre 2002 n° 222 (“Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari”) – statuente che “le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale; la revoca…..non può essere in ogni caso disposta nell’ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo…..ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica…” – suscita seri dubbi circa la sua conformità all’art. 3 primo comma della Carta Costituzionale.
Il Collegio intende, quindi, sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 Ottobre 2002 n° 222 poichè lo stesso sembra porsi in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione – che, notoriamente, vieta anche al legislatore di trattare in modo eguale situazioni soggettive profondamente diverse – nella misura in cui sbrigativamente equipara, ai fini dell’aprioristica esclusione dalla “regolarizzazione” (precludendo la possibilità di attribuire rilievo all’esistenza di circostanze obiettive attestanti l’avvenuto inserimento sociale dello straniero), la ben differente posizione dell’extracomunitario che sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o perché ritenuto socialmente pericoloso, con quella del lavoratore extracomunitario che (come di consueto avviene) si sia semplicemente trattenuto nel territorio dello Stato Italiano oltre il termine di quindici giorni fissato nell’intimazione scritta di espulsione o sia entrato clandestinamente nel territorio dello Stato privo di un valido documento di identità, non commettendo reati e senza rendersi in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto, desumibile dallo stesso articolo 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative.
La sollevata questione di legittimità costituzionale appare rilevante – già nella fase cautelare del presente giudizio – in quanto, da un lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, le censure prospettate nel ricorso appaiono prive di pregio giuridico in quanto l’impugnato decreto del Prefetto di Brindisi del 19 Febbraio 2003 costituisce – come detto – mera applicazione della soprariportata disposizione normativa e, dall’altro, l’esecuzione degli atti amministrativi gravati sarebbe suscettibile di provocare l’irreversibile e gravissimo pregiudizio delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente.
Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso del Collegio, non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione della sollevata questione di legittimità costituzionale (che, per le ragioni sinteticamente indicate, appare non manifestamente infondata), dal momento che l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati dovrà essere definitivamente accolta oppure respinta, a seconda che la disposizione normativa denunciata sarà o meno dichiarata incostituzionale (in parte qua) nella sede competente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – visto l’art. 23 della Legge 11 Marzo 1953 n° 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale, ordina la sospensione dell’ulteriore corso del giudizio iniziato con il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte Costituzionale la definizione della costituzionalità, in parte qua, dell’art. 1 ottavo comma lettera a) della Legge 9 Ottobre 2002 n° 222 in relazione all’art. 3 della Carta Costituzionale.
Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Ordina che, a cura della Segretaria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2003.
Aldo Ravalli – Presidente
Enrico d’Arpe – Consigliere Relatore-Estensore