Il testo del decreto-legge sulle intercettazioni telefoniche


Il decreto legge modifica il codice di procedura penale nelle parti relative alla disciplina dell’acquisizione delle prove, con particolare riferimento alla problematica delle intercettazioni telefoniche e telematiche, nonchè dei documenti anonimi e delle informazioni illegali. Nucleo centrale della riforma è l’obbligo di immediata distruzione delle intercettazioni e di qualsiasi informazione illegalmente acquisite. La distruzione è disposta dall’autorità giudiziaria, con obbligo di verbalizzazione e pubblicità dei verbali, dai quali deve essere assente qualsiasi riferimento al contenuto delle intercettazioni. E’ vietata la riproduzione in copia delle intercettazioni oggetto di distruzione, nonchè qualsiasi loro uso. Sono inasprite le pene che arrivano fino alla reclusione a 6 anni o a 7, se la divulgazione avviene da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Il decreto legge regola la riparazione del danno subito per pubblicazione a mezzo stampa e divulgazione di intercettazioni illecite prevedendo la possibilità del singolo di ricorrere entro un anno e di ottenere un risarcimento comunque non inferiore ai ventimila euro. Restano salve le eventuali iniziative del Garante per la protezione dei dati personali e dell’autorità giudiziaria ad ulteriore protezione della libertà di comunicazione.

Decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259
“Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006

Art. 1.

1. L’articolo 240 del codice di procedura penale e’ sostituito dal seguente:
«Art. 240. (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). – 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti ne’ in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato.
2. L’autorità giudiziaria dispone l’immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi e’ vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, ne’ può essere utilizzato a fini processuali o investigativi.
3. Delle operazioni di distruzione e’ redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione e dell’acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse.».

Art. 2.

1. All’articolo 512 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. E’ sempre consentita la lettura dei verbali relativi all’acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all’articolo 240, comma 2.».

Art. 3.

1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a sei anni.
2. Si applica la pena della reclusione da uno a sette anni se il fatto di cui al comma 1 e’ commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio.

Art. 4.

1. A titolo di riparazione, ciascun interessato può chiedere all’autore della divulgazione degli atti o dei documenti di cui all’articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, al direttore o vice-direttore responsabile e all’editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da cinquantamila a un milione di euro secondo l’entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l’entità della riparazione non può essere inferiore a ventimila euro.
2. L’azione va proposta nel termine di un anno dalla data della divulgazione, salvo che il soggetto interessato non dimostri di averne avuto conoscenza successivamente. La causa e’ decisa nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di giudizio ordinario, ai fini della liquidazione del danno risarcibile si tiene conto della somma corrisposta ai sensi del presente articolo.
3. L’azione e’ esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali o l’autorità giudiziaria possano disporre ove accertino o inibiscano l’illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell’esercizio di diritti da parte dell’interessato.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.