La Corte costituzionale si pronuncia sul primo comma dell’art. 117 Cost.: le norme della CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale ed è, perciò, necessario che siano conformi a Costituzione.

Con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la Corte costituzionale si è pronunciata sul limite del rispetto dei vincoli derivanti dagli “obblighi internazionali” sancito per la potestà legislativa statale e regionale dall’art. 117, primo comma, Cost.
La Corte ha precisato, anzitutto, che il giudice comune non ha il “potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l’asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi”. Ciò “non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (…) o dei principi supremi (…), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le ‘norme interposte’ e quelle costituzionali”.
L’art. 117, primo comma, Cost., non consente di “attribuire rango costituzionale alle norme contenute in accordi internazionali, oggetto di una legge ordinaria di adattamento, com’è il caso delle norme della CEDU”. Il parametro costituzionale in esame comporta, invece, “l’obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme, con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con la norma della CEDU e dunque con gli ‘obblighi internazionali’ di cui all’art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale. Con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati e, con essi, al parametro, tanto da essere comunemente qualificata ‘norma interposta’”.