Le istituzioni UE secondo il progetto del praesidium della Convenzione

Il praesidium della Convenzione, dopo aver discusso il testo elaborato dal Presidente Giscard d’Estaing, ha approvato il progetto della “Costituzione europea” relativo alla parte istituzionale.

LA CONVENZIONE EUROPEA
IL SEGRETARIATO
Bruxelles, 23 aprile 2003 (24.04)
(OR. fr)

CONV 691/03

NOTA
del: Praesidium
al: Convenzione
Oggetto: Istituzioni
– progetto di articoli per il titolo IV della Parte I della Costituzione

Si allega per i membri della Convenzione il progetto di articoli della Parte I, relativo alle istituzioni
dell’Unione, proposto dal Praesidium in vista del dibattito in sessione plenaria del 15/16 maggio
prossimo.

Su vari punti principali erano disponibili due opzioni: attenersi alle disposizioni del trattato di Nizza
o andare oltre. Al termine dei dibattiti in sede di Praesidium sull’insieme dei punti, le proposte
formulate per quanto riguarda la rappresentanza al Parlamento europeo, la definizione della
maggioranza qualificata e la composizione della Commissione riflettono soluzioni che vanno oltre il
trattato di Nizza. Spetterà alla Convenzione pronunciarsi su questa scelta.

Il Praesidium ritiene che la nuova definizione di maggioranza qualificata debba essere applicata
unicamente in concomitanza con l’applicazione delle nuove disposizioni relative al Parlamento
europeo e alla Commissione. Per il periodo intermedio potrebbero essere incluse nella Costituzione
delle disposizioni transitorie che riprendano le disposizioni contenute nel trattato di Nizza.

Si allega per i membri della Convenzione anche un progetto di testo per un eventuale articolo che
potrebbe essere inserito nel titolo VI della Parte I sulla vita democratica.

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ALLEGATO IT
ALLEGATO
PARTE I DELLA COSTITUZIONE

TITOLO IV: LE ISTITUZIONI DELL’UNIONE

Articolo 14: Le istituzioni dell’Unione

1. L’Unione dispone di un quadro istituzionale unico che mira a:
– perseguire gli obiettivi dell’Unione,
– promuoverne i valori,
– servire gli interessi dell’Unione, dei suoi cittadini e dei suoi Stati membri,

nonché a garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle politiche e delle azioni da essa
condotte al fine di raggiungerne gli obiettivi.

2. Tale quadro istituzionale comprende:

Il Parlamento europeo,
Il Consiglio europeo,
Il Consiglio dei ministri,
La Commissione europea,
La Corte di giustizia dell’Unione europea,
La Banca centrale europea,
La Corte dei Conti.

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3. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla
Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni
attuano tra loro una cooperazione leale. 1.

Articolo 15: Il Parlamento europeo

1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa, nonché
funzioni di controllo politico e consultive secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.
Esso elegge il Presidente della Commissione europea.

2. Il Parlamento europeo è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini europei nel corso di
uno scrutinio libero e segreto per un termine di cinque anni. Il numero dei suoi membri non
può essere superiore a settecento. La rappresentanza dei cittadini europei è garantita in modo
regressivamente proporzionale, con la fissazione di una soglia minima di quattro membri del
Parlamento europeo per Stato membro.

3. Il Parlamento europeo elegge il Presidente e l’Ufficio di presidenza tra i suoi membri, per un
periodo di cinque anni.

Articolo 16: Il Consiglio europeo

1. Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e definisce i suoi
orientamenti e le sue priorità politiche generali.

2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, nonché
dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. Il ministro degli Affari esteri partecipa
ai suoi lavori.

1 p.m: una frase del tipo “Nell’assolvere i loro compiti, le istituzioni si basano su
un’amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente” dovrà figurare in un’altra parte
della Costituzione.

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3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del suo Presidente. Se l’ordine
del giorno lo richiede, i membri del Consiglio possono decidere di farsi assistere da un
ministro, e, il Presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la
situazione lo richiede, il Presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

4. Salvo nei casi in cui la Costituzione disponga altrimenti, il Consiglio europeo si pronuncia per
consenso.

Articolo 16 bis: Il Presidente del Consiglio europeo

1. Il Presidente del Consiglio europeo è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata
per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. Per essere eletto
egli deve essere membro del Consiglio europeo o averne fatto parte per almeno due anni. In
caso di impedimenti gravi, il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato secondo la
medesima procedura.

Il Presidente del Consiglio europeo assicura al suo livello la rappresentanza esterna
dell’Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune.

2. Il Presidente del Consiglio europeo presiede e anima i lavori del Consiglio europeo e ne
assicura la preparazione e la continuità. Egli si adopera per facilitare la coesione ed il
consenso in seno al Consiglio europeo. Egli presenta al Parlamento europeo una relazione
dopo ciascuna delle sue riunioni.

3. Il Consiglio europeo può decidere per consenso di creare al suo interno un Ufficio di
presidenza composto da tre membri scelti secondo un sistema equo di rotazione.

4. Il Presidente del Consiglio europeo non può essere membro di un’altra istituzione europea o
esercitare un mandato nazionale.

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Articolo 17: Il Consiglio dei ministri

1. Il Consiglio dei ministri esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione
legislativa nonché funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, alle condizioni
stabilite dalla Costituzione.

2. Il Consiglio dei ministri è composto di un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro
a livello ministeriale per ciascuna delle sue formazioni. Tale rappresentante è il solo abilitato
ad impegnare lo Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

3. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.

Articolo 17 bis: Le formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori del Consiglio dei ministri. Esso
prepara, con il concorso della Commissione, le riunioni del Consiglio europeo.

2. Il Consiglio legislativo delibera, e si pronuncia congiuntamente al Parlamento europeo, sulle
leggi europee e sulle leggi quadro europee, conformemente alle disposizioni della
Costituzione. In funzione dell’ordine del giorno, il rappresentante a livello ministeriale di
ciascuno Stato membro può essere assistito da uno o, eventualmente, da due rappresentanti
specializzati di livello ministeriale.

3. Il Consiglio “Affari esteri” elabora le politiche esterne dell’Unione secondo le linee
strategiche definite del Consiglio europeo e assicura la coerenza della sua azione. È
presieduto dal ministro degli Affari esteri dell’Unione.

4. Il Consiglio si riunisce inoltre nella formazione di Consiglio “Affari economici e finanziari” e
di Consiglio “Giustizia e sicurezza”.

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5. Il Consiglio, nella formazione “Affari generali”, può decidere che il Consiglio si riunisca in
altre formazioni.

6. Il Consiglio europeo può decidere, per consenso, che la presidenza di una formazione del
Consiglio di ministri, ad eccezione della formazione “Affari esteri”, sia esercitata da uno Stato
membro per un periodo minimo di un anno, tenendo conto degli equilibri politici e geografici
europei e della diversità di tutti gli Stati membri.

Articolo 17 ter: La maggioranza qualificata

1. Quando il Consiglio europeo o il Consiglio dei ministri deliberano a maggioranza qualificata,
quest’ultima è definita come voto della maggioranza degli Stati membri, che rappresenti
almeno i tre quinti della popolazione dell’Unione.

2. In seno al Consiglio europeo, il suo presidente e il presidente della Commissione non
partecipano alla votazione.

Articolo 18: La Commissione europea

1. La Commissione europea tutela l’interesse generale europeo. Essa vigila sull’applicazione
delle disposizioni della Costituzione e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù della
Costituzione. Essa esercita altresì funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione,
secondo le condizioni stabilite dalla Costituzione.

2. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente, un atto dell’Unione può essere adottato
solo su proposta della Commissione.

3. La Commissione è composta da un presidente e da un massimo di altri quattordici membri.
Essa può essere assistita da Commissari delegati.

4. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Nell’adempimento dei
loro doveri, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun
governo né da alcun organismo.

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Articolo 18 bis: Il presidente della Commissione europea

1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo il Consiglio europeo, deliberando a
maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente
della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo alla maggioranza dei
membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo
propone entro un mese un nuovo candidato al Parlamento europeo, secondo la stessa
procedura seguita precedentemente.

2. Ciascuno Stato membro redige un elenco di tre persone, tra le quali vi è almeno una donna,
che ritiene qualificate per esercitare la funzione di Commissario europeo. Tra di esse il
presidente eletto designa quali membri della Commissione, tenendo conto degli equilibri
politici e geografici europei, fino a tredici persone, scelte per la loro competenza e il loro
impegno europeo, che offrano ogni garanzia di indipendenza. Il presidente e le persone
designate per divenire membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto
di approvazione da parte del Parlamento europeo.

3. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Quest’ultimo
può adottare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui
all’articolo X della Costituzione. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione
devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di
ordinaria amministrazione fino alla nomina dei loro successori.

4. Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione
esercita i suoi compiti. Egli ne decide l’organizzazione interna per assicurare la coerenza,
l’efficacia e la collegialità della sua azione. Egli nomina dei vicepresidenti scelti tra i membri
della Commissione.

5. Il presidente può nominare dei commissari delegati, scelti tenendo conto degli stessi criteri
seguiti per i membri della Commissione. Il loro numero non può superare quello dei membri
della Commissione.

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Articolo 19: Il ministro degli Affari esteri

1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l’accordo del presidente della
Commissione, nomina il ministro degli Affari esteri dell’Unione. Questi guida la politica
estera e di sicurezza comune dell’Unione.

2. Il ministro degli Affari esteri contribuisce con le sue proposte all’elaborazione della politica
estera comune e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo
per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

3. Il ministro degli Affari esteri è uno dei vicepresidenti della Commissione europea. In seno a
tale istituzione egli è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti
dell’azione esterna dell’Unione. Nell’esercizio di queste responsabilità in seno alla
commissione e limitatamente alle stesse, egli è soggetto alle procedure che regolano il
funzionamento della Commissione.

Articolo 20: La Corte di giustizia dell’Unione europea

1. La Corte di giustizia, ivi compreso il Tribunale, assicura il rispetto della Costituzione e del
diritto dell’Unione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela
giurisdizionale effettiva nel settore del diritto dell’Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati
generali. Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro: il numero dei
giudici è stabilito dallo statuto della Corte di giustizia. I giudici della Corte di giustizia e del
Tribunale e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte
le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste all’articolo [XX] della
parte II, sono nominati di comune accordo per un mandato di sei anni dai governi degli Stati
membri 1. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

1 Per la Corte di giustizia, il circolo di riflessione presieduto dal sig. Vitorino ha altresì
esaminato la possibilità di un mandato di nove o dodici anni, non rinnovabile.

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3. La Corte di giustizia è competente:

– a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalla Commissione, da uno Stato membro, da
un’istituzione o una persona fisica o giuridica, nei casi e secondo le modalità di cui
all’articolo [YY] della parte II;
– a pronunciarsi, in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali,
sull’interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità degli atti adottati dalle
istituzioni;
– a pronunciarsi sulle impugnazioni delle decisioni emesse dal Tribunale, o a titolo
eccezionale, a riesaminare tali decisioni, alle condizioni previste dallo statuto della
Corte.

Articolo 21: La Banca centrale europea

1. La Banca centrale europea dirige il sistema europeo di banche centrali, di cui fa parte
unitamente alle banche centrali nazionali.

2. L’obiettivo principale della Banca è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo
l’obiettivo della stabilità dei prezzi, essa sostiene le politiche economiche generali dell’Unione
al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell’Unione.

3. La Banca definisce e attua la politica monetaria dell’Unione. Essa ha il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione dell’euro, valuta dell’Unione. Essa svolge ogni altra funzione di banca
centrale conformemente alle disposizioni della parte II della Costituzione.

4. La Banca ha personalità giuridica. Nell’esercizio dei suoi poteri e nelle sue finanze essa è
indipendente. Le istituzioni e gli organi dell’Unione e i governi degli Stati membri si
impegnano a rispettare questo principio.

5. La Banca adotta le misure necessarie all’assolvimento dei suoi compiti in conformità degli
articoli [A-B] della parte II della Costituzione e alle condizioni stabilite negli statuti della
Banca e del sistema europeo di banche centrali. In conformità di queste stesse disposizioni, gli
Stati membri che non hanno adottato l’euro, nonché le rispettive banche centrali, conservano
le loro competenze nel settore monetario.

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6. Nei settori di sua competenza, la Banca è consultata su ogni progetto di atto dell’Unione
nonché su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

7. Gli organi della Banca, la loro composizione e le modalità di funzionamento, sono definiti
agli articoli da X a Y della Parte II, nonché nello statuto della Banca.

Articolo 22 : La Corte dei conti

1. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.

2. Essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell’Unione ed accerta la sana gestione
finanziaria.

3. Essa si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro
funzioni in piena indipendenza.

Articolo 23: Gli organi consultivi dell’Unione

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione sono assistiti da un
Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni
consultive.

2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che
sono titolari di un mandato nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente
responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori
di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile rappresentativa, in
particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non devono essere
vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,
nell’interesse generale dell’Unione.

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5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle
loro attribuzioni ed al loro funzionamento sono definite negli articoli XY della Parte II della
Costituzione. Le regole relative alla composizione sono riesaminate ad intervalli regolari dal
Consiglio su proposta della Commissione, in funzione dell’evoluzione economica, sociale e
demografica dell’Unione.

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Eventuale articolo X che potrebbe essere inserito nel titolo VI sulla vita democratica

1. Il Congresso dei Popoli dell’Europa è l’istanza di incontro e di riflessione della vita politica
europea. Esso si riunisce almeno una volta l’anno. Le sue sessioni sono pubbliche. Il
Presidente del Parlamento europeo convoca e presiede tali sessioni.

2. Il Congresso non interviene nella procedura legislativa dell’Unione.

3. Il Presidente del Consiglio europeo riferisce sullo stato dell’Unione. Il Presidente della
Commissione presenta il programma legislativo annuale.

4. Il Congresso si compone per un terzo di membri del Parlamento europeo e per due terzi di
rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Il totale dei suoi membri non può essere superiore a
settecento.

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