Legge 24 ottobre 2006, n. 269, Sospensione dell’efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario

Legge 24 ottobre 2006, n. 269
Sospensione dell’efficacia nonchè modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario
G.U. n. 248 del 24 ottobre 2006

La legge contiene disposizioni sospensive e modificative della riforma dell’ordinamento giudiziario promossa nel corso della XIV legislatura ed entrata in vigore con il d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160. L’applicazione del decreto legislativo citato risulta sospesa fino al 31 luglio 2007. Contestualmente esso viene modificato in diverse sue parti: le modificazioni sono volte a ribadire il ruolo del procuratore della Repubblica quale titolare esclusivo dell’azione penale – funzione che può esercitare personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati dell’ufficio – e a regolare le procedure da seguire in caso di illecito disciplinare da parte dei magistrati. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, si stabilisce che l’illecito non è configurabile quando di scarsa rilevanza; si modificano alcune fattispecie che integrano figure di illecito disciplinare; si stabilisce in capo al Consiglio superiore della magistratura, ai consigli giudiziari e ai dirigenti degli uffici l’obbligo di comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare; si stabilisce un limite massimo di 10 anni per poter perseguire illeciti disciplinari.