OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE DELLA XVI LEGISLATURA (aggiornato al 30 giugno 2013)

Coordinatori: Pietro Ciarlo e Gianmario Demuro

30_6_2013_Rassegna legislazione


a cura di: Marco Betzu, Roberto Cherchi, Giovanni Coinu, Andrea Deffenu, Ilenia Ruggiu e Irene Spigno

La presente rassegna di legislazione reca una selezione di atti normativi della XVI legislatura. Tale rassegna consente di ricostruire le politiche legislative e gli indirizzi dell’attuale maggioranza. Nella schedatura dei singoli atti abbiamo seguito un criterio di estrema sintesi, cosicché il lettore possa avere facilmente un effetto di insieme.

Per agevolare la lettura, accanto agli estremi dell’atto normativo, viene riportata la denominazione che nel linguaggio giornalistico è stata ad esso attribuita, ovvero l’indicazione dell’argomento principale che tratta.

Per accedere all’atto normativo selezionato si possono utilizzare gli appositi collegamenti ipertestuali.

A partire dal mese di marzo 2010 il lettore potrà trovare nella schedatura degli atti normativi gli eventuali “dubbi di costituzionalità a prima lettura” rilevati dal gruppo di lavoro.

Gli aggionamenti della legislazione sono aggiunti in ordine cronologico. Pertanto le norme più recenti si trovano alla fine del file.

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OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE

DELLA XVI LEGISLATURA

Coordinatori: prof. Pietro Ciarlo e prof. Gianmario Demuro

a cura di: Marco Betzu, Roberto Cherchi, Giovanni Coinu, Andrea Deffenu, Ilenia Ruggiu e Irene Spigno

La presente rassegna di legislazione reca una selezione di atti normativi della XVI legislatura. Tale rassegna consente di ricostruire le politiche legislative e gli indirizzi dell’attuale maggioranza. Nella schedatura dei singoli atti abbiamo seguito un criterio di estrema sintesi, cosicché il lettore possa avere facilmente un effetto di insieme.

Per agevolare la lettura, accanto agli estremi dell’atto normativo, viene riportata la denominazione che nel linguaggio giornalistico è stata ad esso attribuita, ovvero l’indicazione dell’argomento principale che tratta.

Per accedere all’atto normativo selezionato si possono utilizzare gli appositi collegamenti ipertestuali.

A partire dal mese di marzo 2010 il lettore potrà trovare nella schedatura degli atti normativi gli eventuali “dubbi di costituzionalità a prima lettura” rilevati dal gruppo di lavoro.

Gli aggionamenti della legislazione sono aggiunti in ordine cronologico. Pertanto le norme più recenti si trovano alla fine del file.

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Decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (ICI prima casa – rinegoziazione mutui)

Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie

G. U. n. 124 del 28 maggio 2008 (Rettifica G.U. n. 126 del 30 maggio 2008)

Convertito nella Legge 24 luglio 2008 n.126

Il decreto prevede l’esclusione dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Prevede inoltre la stipulazione di un’apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana per la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto.

Decreto-legge 17 giugno 2008, n. 107 (Utilizzo forze armate per attività di vigilanza)

Ulteriori norme per assicurare lo smaltimento dei rifiuti in Campania

G. U. n. 140 del 17 giugno 2008

Non convertito in quanto abrogato dalla Legge 14 luglio 2008, n. 123

Il decreto prevede, tra l’altro, che il personale delle Forze armate impiegato per lo svolgimento delle attività di vigilanza e protezione, di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e possa procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale.

Aggiornamento. Il decreto-legge non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione in quanto abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 14 luglio 2008, n. 123, concernente: «Conversione in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni in protezione civile». Con lo stesso comma del predetto articolo sono stati riconosciuti validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 107 del 2008. Si tratta di una mancata conversione dovuta ad una mera esigenza di coordinamento tra i decreti 90 e 107 del 2008. La legge 123 del 2008, infatti, riproduce nella sostanza le stesse disposizioni del decreto 107 del 2008 abrogato, per cui tra le altre previsioni, l’art. 2, c. 7bis conferma i poteri straordinari del personale delle Forze armate.

Legge 14 luglio 2008, n. 121 (numero e funzioni Ministeri)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

G.U. n. 164 del 15 luglio 2008

La legge modifica il d.lgs. 300/1999 nella parte relativa al numero dei Ministeri e ne riordina le funzioni. Secondo la nuova disciplina i Ministeri sono 12: Ministero degli affari esteri; Ministero dell’interno; Ministero della giustizia; Ministero della difesa; Ministero dell’economia e delle finanze; Ministero dello sviluppo economico; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali.

Legge 14 luglio 2008, n. 123 (rapporti tra Procuratore della Repubblica e sostituti)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile

G.U. n. 165 del 16 luglio 2008

Si segnala, in particolare, l’attribuzione esclusiva e diretta al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, anziché ai sostituti procuratori, delle funzioni di indagine nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania.

Legge 23 luglio 2008, n. 124 (immunità alte cariche dello Stato)

Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato

G.U. n. 173 del 25 luglio 2008

La legge sospende i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei ministri, dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della funzione. E’ prevista la facoltà di rinuncia alla sospensione.

Legge 24 luglio 2008, n. 125 (decreto sicurezza ed espulsione dello straniero)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

G.U. n. 173 del 25 luglio 2008

La legge converte il cosiddetto “decreto sicurezza” e contiene misure che incidono su diverse discipline, penali, processuali e amministrative. Tra le molte, si segnala la modifica in senso più rigoroso degli articoli 235 e 312 del codice penale, della disciplina dell’espulsione dello straniero, nonché la previsione della possibilità per il Procuratore nazionale antimafia di disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

Legge 2 agosto 2008, n. 130 (consolidamento UE)

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007

G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008 – Suppl. Ordinario n. 188/L

L’entrata in vigore è avvenuta il 1° dicembre 2009.

Legge 6 Agosto 2008, n. 133 (Finanziaria d’estate)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
G.U. n. 195 del 21 Agosto 2008 (suppl. ord.)

La legge contiene disposizioni eterogenee di semplificazione e di taglio dei costi con l’obiettivo generale di ridurre l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e la crescita del tasso di incremento del PIL. Tra i settori oggetto di riforma particolarmente rilevanti appaiono: l’Università che vede ridotti i propri finanziamenti, prevista la possibilità di trasformazione in Fondazioni, ridotte le possibilità di turn-over; la gestione dei libri scolastici; il settore dell’edilizia abitativa con la predisposizione di un piano per la casa in favore di determinate categorie di soggetti; misure di liberalizzazione riguardanti le imprese anche per favorirne l’internazionalizzazione; la sorveglianza sui prezzi; la previsione di una strategia energetica nazionale.

Legge 27 ottobre 2008, n. 166 (Alitalia )

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi

G.U. n. 252 del 27 Ottobre 2008

La legge prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, accordi l’ammissione alla procedura delle imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali, nomina il Commissario straordinario (il quale individua l’acquirente mediante trattativa privata e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato) e possa prescrivere specifiche attività per il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento.

La legge prevede inoltre misure per la tutela dei lavoratori e l’indennizzo per i piccoli azionisti o gli obbligazionisti. In particolare per i piccoli azionisti e/o obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A.

Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Insegnante unico, educazione civica e voto in condotta)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università

G.U.n. 256 del 31 ottobre 2008

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado da segnalare nuove norme in materia di valutazione del rendimento scolastico e del comportamento degli studenti; per le scuole primarie l’istituzione dell’insegnante unico; per l’Università norme sul valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria. Da segnalare l’art. 1 relativo all’insegnamento delle conoscenze su “Cittadinanza e Costituzione” e, inoltre, che «al fine di promuovere la conoscenza del pluralismo istituzionale, definito dalla Carta costituzionale, sono altresì attivate iniziative per lo studio degli statuti regionali delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale».

Legge 15 ottobre 2008, n. 179 (rifiuto pena di morte)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, relativo all’abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

G.U. n. 263 del 10 novembre 2008 (S.O.)

Legge 13 novembre 2008, n. 181 (trasferimento d’ufficio dei magistrati)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

G.U. n. 268 del 15 novembre 2008

La legge disciplina il trasferimento d’ufficio dei magistrati in sedi disagiate e nelle sedi a copertura immediata. La legge disciplina, inoltre, il Fondo unico Giustizia e la rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria.

Legge 28 novembre 2008, n. 186 (utilizzo Forze armate – sicurezza e immigrazione)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all’immigrazione clandestina

G.U. n. 281 del 1 Dicembre 2008

La legge prevede, nelle aree ove si ritenga necessario, in relazione ai fenomeni di emergenza criminale l’utilizzo di contingenti delle Forze armate oltre ad una serie di altre misure per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata.

La legge inoltre, al fine di fronteggiare l’immigrazione clandestina, autorizza nuove spese per la costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

Legge 4 dicembre 2008, n. 190 (misure di sostegno alle banche)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

G. U. n. 286 del 6 dicembre 2008

In particolare, prevede che, fino al 31 dicembre 2009, il Ministero dell’economia possa sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane in situazione di sofferenza patrimoniale. che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia, previa valutazione della adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione di aumento del capitale.

Legge 9 gennaio 2009, n. 1 (legge Gelmini)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

G. U. n. 6 del 9 gennaio 2009

La norma prevede che le Università che destinano oltre il 90 % delle proprie risorse per il pagamento degli stipendi non possono indire procedure concorsuali, di valutazione comparativa o assumere personale, e che queste stesse Università sono escluse dalla ripartizione straordinaria dei fondi relativi agli anni 2008-2009 per i concorsi per ricercatore della finanziaria 2007.

Le Università in regola subiscono un blocco del turn over nella misura del 50 %. Le risorse utilizzabili a fini concorsuali devono essere così ripartite: non meno del 60 % per ricercatori a tempo indeterminato e assegnisti; non più del 10 % per ordinari. Sono “fatti salvi” i posti di ricercatore oggetto di ripartizione straordinaria.

La legge contiene nuove disposizioni sulla composizione delle commissioni per le valutazioni comparative per i professori di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, prevedendo la combinazione in un commissario interno e di commissari determinati attraverso elezione ed estrazione.

Reca ulteriori disposizioni per la riqualificazione della ricerca e didattica universitaria, e segnatamente: a) la ripartizione del 7 % del fondo ordinario in base a criterio di qualità dell’offerta formativa e della ricerca; b) l’istituzione di una anagrafe nazionale dei professori ordinari, associati e dei ricercatori; c) l’esclusione dalle commissioni di concorso dei docenti privi di pubblicazioni nel triennio precedente; d) la riduzione a metà degli scatti biennali retributivi in caso di assenza, nel biennio precedente, di pubblicazioni scientifiche.

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (misure anticrisi)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

G. U. n. 2 del 28 gennaio 2009 – Supplemento Ordinario n. 14

Contiene numerose misure a sostegno delle famiglie, delle imprese e delle imprese bancarie, nonché misure finalizzate al contenimento delle spese correnti e all’incremento di quelle in conto capitale, tra le quali: l’attribuzione di un bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e soggetti non autosufficienti; misure sui mutui per la prima casa; la nullità di alcune clausole sfavorevoli al consumatore nei contratti bancari; disposizioni per facilitare le spese di investimento degli enti locali che abbiano rispettato nel triennio precedente il patto di stabilità; misure per il blocco o la riduzione delle tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche; l’istituzione di un fondo per il credito per le famiglie con un figlio nato o adottato nell’anno di riferimento; disposizioni in materia di disavanzi sanitari; la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, al fine di tener conto della crisi economica; la velocizzazione dei rimborsi fiscali; le misure per la patrimonializzazione del sistema bancario, in virtù delle quali il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere strumenti finanziari emessi da banche italiane.

Legge 20 febbraio 2009, n. 10 (soglia di sbarramento)

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia

G.U. n. 44 del 23 febbraio 2009

Modifica l’articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, stabilendo che partecipano alla ripartizione dei seggi del Parlamento europeo spettanti all’Italia soltanto le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi.

Legge 4 marzo 2009, n. 15 (efficienza nella pubblica amministrazione)

Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti

G.U. n. 53 del 5 marzo 2009

La norma delega il Governo a riformare la disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro, implementare l’efficienza e valorizzare il merito. Modifica altresì l’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevedendo, tra l’altro, che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano essere integrate da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale.

Legge 23 aprile 2009 n. 38 (violenza sessuale, stalking, video-sorveglianza)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori

G.U. n. 95 del 24 aprile 2009

La norma introduce il reato di “atti persecutori” (stalking) e misure di più stretto controllo del territorio tra cui quella per cui “i comuni  possono utilizzare  sistemi  di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico”. Da segnalare l’evocato collegamento, nell’art. 1, tra violenza sessuale e immigrazione.

Legge 5 maggio 2009 n. 42 (federalismo fiscale)

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione

G.U. n. 103 del 6 maggio 2009

La norma assegna al Governo il termine di 24 mesi per l’attuazione dell’art. 119 e prevede una serie di organi chiamati ad interagire con il Governo, tra cui una commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e detta principi e criteri direttivi in tema di tributi regionali, finanziamento degli enti locali e delle città metropolitane, perequazione, interventi speciale e coordinamento tra diversi livelli di governo.

Legge 18 giugno 2009, n. 69 (riforma del processo civile e amministrativo, del procedimento amministrativo e altro)

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

G.U. n. 140 del 19 giugno 2009

La legge prevede numerose deleghe e modifiche di importanti settori dell’ordinamento, tra le quali meritano di essere segnalate: la riforma del processo civile; la delega al Governo per l’adozione di un Codice del processo amministrativo; l’introduzione nella legge 400/1988 di una disposizione sulla chiarezza dei testi normativi; disposizioni sulla semplificazione della legislazione; modifiche alla legge 241/1990 sul procedimento amministrativo; la delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili.

Legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

G.U. n. 161 del 14 luglio 2009

Legge 15 luglio 2009, n. 94 (reato di clandestinità – ronde)

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

G.U. n. 170 del 24 luglio 2009

È la legge che introduce (o reintroduce), tra le numerose misure in materia di sicurezza e di stato giuridico degli stranieri: il nuovo art. 10bis del Testo unico sull’immigrazione (reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato); la disciplina delle c.d. ronde cittadine; il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; una nuova disciplina del permesso di soggiorno, tra cui il pagamento di un contributo tra gli 80 e i 220 euro per lo straniero richiedente; nuove norme sul sequestro di beni legati ad associazioni mafiose.

Legge 23 luglio 2009, n. 99 (energia nucleare)

Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l’internazionalizzazione  delle imprese, nonchè in materia di energia.

G.U. n. 176 del 31 luglio 2009

Si tratta di una legge di rilievo perché introduce molteplici misure di carattere incentivante a favore delle imprese, anche per quanto concerne la ricerca. Vanno segnalate, tra le varie disposizioni, la delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese (art. 5); la delega al Governo in materia nucleare (art. 25); l’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare (art. 29);  la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti  dell’amministrazione pubblica  o  dei  soggetti  alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400MW nonchè quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione nazionale  o  rete nazionale di gasdotti (art. 41); norme sugli impianti eolici in mare (art. 42); la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 53).

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. Riforma Brunetta del lavoro pubblico)

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009

In attuazione degli articoli da 2 a 7 della legge 4 marzo 2009, n.  15,  le  disposizioni  del  presente  decreto  recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni  pubbliche, intervenendo  in particolare  in  materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle  strutture  e del personale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione  del merito, di promozione delle pari opportunità, di dirigenza  pubblica  e  di responsabilità disciplinare, nell’ottica dell’implementazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Legge 29 dicembre 2009, n. 197 (Missioni di pace all’estero)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia

G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009

Sono prorogati al 31 dicembre 2009 i termini relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia e sono stati autorizzati ulteriori spese ad essi connesse. È stato prorogato al 31 dicembre 2009 anche il termine relativo agli interventi di ricostruzione, di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini italiani all’estero.

Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (camere di commercio)

Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99

G.U. n. 46 del 25 febbraio 2010

Il d.lgs. n. 23 del 2010, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 99/2009, ha introdotto delle disposizioni di modifica dell’ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura prevedendo nuove disposizioni per quanto riguarda la rappresentanza dei professionisti nei consigli camerali e la semplificazione delle modalità di composizione degli organi. Inoltre, è stato valorizzato il raccordo con le Regioni anche attraverso lo strumento degli accordi di programma; le Unioni regionali possono formulare pareri e proposte alle Regioni e devono monitorare l’economia locale. La vigilanza sulle Camere, infine, nell’ambito delle rispettive competenze, spetta allo Stato ed alle Regioni.

Legge 22 febbraio 2010, n. 24 (disposizioni organico uffici giudiziari)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario

G.U. n. 47 del 26 febbraio 2010

Il provvedimento interviene sulla copertura dei posti vacanti negli uffici giudiziari meno richiesti dai magistrati, attribuendo al Consiglio Superiore della Magistratura, in via eccezionale e temporanea, fino al 31 dicembre 2014, il potere di trasferire d’ufficio i magistrati da altri uffici vicini. Sono state previste anche alcune disposizioni con riferimento alla digitalizzazione del processo civile e penale, tra le quali l’uso della posta elettronica certificata, sia nel processo civile che in quello penale, per l’effettuazione delle comunicazioni e delle notificazioni, fatta eccezione per le comunicazioni rivolte all’indagato o all’imputato.

Legge 26 febbraio 2010, n. 25 (proroga di termini, mille proroghe)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 (suppl.ord.)

La legge di conversione del decreto legge n. 194 del 2009 ha prorogato vari termini tra i quali quelli previsti con riferimento ai seguenti settori: adesione allo scudo fiscale, le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, il termine per munirsi della licenza del questore per l’apertura dei cosiddetti “internet points”, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, il passaggio al regime ordinario dell’attività libero professionale intramuraria per i medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, le disposizioni in materia di reclutamento dei ricercatori universitari e la sospensione dei versamenti tributari nel “cratere” del terremoto in Abruzzo.

Legge 26 febbraio 2010, n. 26 (utilizzazione forze armate)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile

G.U. n. 48 del 27 febbraio 2010 (suppl.ord.)

La legge converte con modifiche il decreto legge recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania e per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo. Si tratta di disposizioni numerose e dal contenuto eterogeneo che vanno dall’attribuzione al Presidente della regione Abruzzo, delle funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, alla previsione della costituzione della Unità stralcio e Unità operativa per la chiusura dell’emergenza rifiuti in Campania; particolari disposizioni sono previste per quanto riguarda l’impiego delle Forze armate, chiamate a proteggere sorvegliare i siti per lo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, l’attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti e gli interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico, al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale e altre.

Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (conciliazione controversie civili e commerciali)

Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

G.U. n. 53 del 5 marzo 2010

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha approvato l’istituto della mediazione civile e commerciale il quale inciderà sul processo civile, trattandosi di un’attività svolta da un terzo imparziale con i supporto di enti pubblici o privati iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia e finalizzato ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva), sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

Decreto Legge 5 marzo 2010, n. 29  (decreto salva-liste)

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

G.U. n. 54 del 6 marzo 2010

Il presente decreto è decaduto per mancata conversione.

Il decreto legge n. 29 del 2010 stabilisce che l’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per le elezioni dei Consigli Regionali delle Regioni a statuto normale) si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, purché tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, l’indicazione del luogo di autenticazione, nonché l’indicazione della qualificazione dell’autorità autenticante, purché autorizzata.

Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (energia nucleare e rifiuti)
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99

G.U. n. 55 del 8 marzo 2010 (suppl. ord.)

Il decreto legislativo n. 31 del 2010 regolamenta tra le altre le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti nucleari, nonché per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Esso inoltre regolamenta: il Fondo per la disattivazione degli impianti nucleari, le misure compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, la disciplina della localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e le procedure autorizzative per la costruzione e l’esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico.

Legge 15 marzo 2010, n. 38 (cure e terapia del dolore)

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore

G.U. n. 65 del 19 marzo 2010

La legge n. 38 del 2010 tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. In particolare le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali: tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, tutela e promozione della qualità della vita fino al suo termine, adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale sia della persona malata che della sua famiglia.

Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (appalti pubblici)

Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici 
G.U. n. 84 del 12 aprile 2010     

Il decreto legislativo n. 53 del 2010 contiene disposizioni per rendere più efficaci le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici e per garantire una tutela processuale effettiva e celere prima dell’avvenuta stipulazione del contratto, mediante la previsione di un termine dilatorio per la stipulazione del contratto (cosiddetto “stand still”) decorrente dall’aggiudicazione definitiva e finalizzato ad aumentare la tutela dei soggetti contro interessati. È inoltre previsto l’effetto sospensivo automatico della possibilità di stipulazione del contratto, decorrente dalla proposizione del ricorso giurisdizionale fino alla pronuncia del giudice competente.

Legge 26 marzo 2010, n. 42 (interventi urgenti enti locali e regioni)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni

G.U. n. 72 del 27 marzo 2010

La legge n. 42 del 2010 converte con modificazioni il decreto legge n. 2 del 2010 e tra le disposizioni più rilevanti vi è la soppressione delle Autorità d’ambito territoriale per la gestione delle risorse idriche e per la gestione dei rifiuti urbani, intese come soggetti giuridici autonomi. Viene inoltre stabilito che le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di  sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Legge 31 marzo 2010, n. 50 (sequestro giudiziario e confisca beni collegati alla criminalità organizzata)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

G.U. n. 78 del 3 aprile 2010       

La legge n. 50 del 2010 procede all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Essa è composta per un periodo di quattro anni rinnovabili solo una volta da un direttore, un consiglio direttivo e un collegio dei revisori e si avvarrà anche della collaborazione dell’Agenzia del Demanio e delle prefetture territoriali. Il magistrato non verrà più esautorato da ogni potere subito dopo il momento della confisca, così com’era previsto nel testo originario, ma continuerà ad avere un rapporto diretto con l’amministratore incaricato di gestire i beni. All’Agenzia verranno affidati vari compiti tra cui quello di coadiuvare l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati e dopo il decreto di confisca di primo grado, potrà anche amministrare il bene autonomamente oppure avvalendosi dell’operato di un amministratore, che potrà anche essere quello che ha gestito l’immobile o la società nella fase iniziale.

Legge 7 aprile 2010, n. 51 (Lodo Alfano bis)

Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.

G.U. n. 81 del 8 aprile 2010

Stabilisce che il concomitante esercizio delle attività previste dalle  leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni costituisce, per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri, legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quale imputato. Ove  la  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri  attesti  che l’impedimento è continuativo  e correlato allo svolgimento  delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi. Il corso della prescrizione rimane sospeso per  l’intera  durata del rinvio. La legge si applica anche ai processi penali in corso.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: l’atto appare in contrasto, in particolare, con l’art. 3 della Costituzione. È stata sollevata, al riguardo, una questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

Legge 22 aprile 2010, n. 60 (sanatoria degli effetti di decreto legge non convertito)

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge.

G.U. n. 94 del 23 aprile 2010

Stabilisce che restano validi gli atti e i provvedimenti  adottati  e  sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 5 marzo 2010, n. 29, non convertito.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: la presente legge di sanatoria, esorbitando dalla funzione che le è propria, sembrerebbe in contrasto con l’art. 77, comma 3, della Costituzione, perché viola la regola della decadenza degli effetti prodotti da un decreto legge non convertito.

Decreto Legge 28 aprile 2010, n. 62 (sospensione degli effetti di sentenze penali)

Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall’autorità giudiziaria in Campania.

G.U. n. 99 del 29 aprile 2010

Il presente D.L. è decaduto per mancata conversione.

Sospende fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente  a prima abitazione, siti nel territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti  immobili occupati stabilmente da  soggetti  sforniti  di  altra  abitazione  e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: appare in contrasto con l’art. 77, comma 2, della Costituzione, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza. Viola, altresì, il principio dell’intangibilità del giudicato penale.

Decreto Legge 28 aprile 2010, n. 63

Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero.

G.U. n. 99 del 29 aprile 2010

Convertito nella Legge 23 giugno 2010, n. 98.

Sospende di diritto l’efficacia dei titoli esecutivi nei confronti di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale, qualora gli stessi abbiano presentato un ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, diretto all’accertamento della propria immunità dalla giurisdizione italiana, in relazione a controversie oggettivamente connesse a detti titoli esecutivi. La sospensione dell’efficacia cessa con la pubblicazione della decisione della Corte (art. 1). Rinvia, altresì, le  elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), in attesa del generale riordino della materia (art. 2).

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: l’art. 2 appare in contrasto con l’art. 77, comma 2, della Costituzione, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza.

Decreto Legge 30 aprile 2010, n. 64 (norme sfavorevoli per i lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.

GU n. 100 del 30-4-2010

Convertito nella Legge 29 giugno 2010, n. 100.

Autorizza l’adozione di uno o più regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2 , l. 400/1988) per la revisione dell’assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tali regolamenti possono modificare disposizioni legislative vigenti.

Prevede altresì nuove norme sul rinnovo dei contratti collettivi; la riduzione del 50% del trattamento economico integrativo dei dipendenti decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge fino alla stipulazione dei nuovi contratti con le regole previste dal decreto-legge; prevede il blocco del turn over e il divieto delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2012; vieta le prestazioni di lavoro autonomo per il personale del comparto fino al rinnovo del contratto collettivo; modifica le modalità di pensionamento anticipato dei tersicorei e dei ballerini.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: si autorizza l’adozione di regolamenti di delegificazione con un decreto-legge, individuando norme-principio abbastanza generiche. I regolamenti sono abilitati a modificare disposizioni legislative vigenti, senza una previa individuazione delle stesse.

Decreto Legge 10 maggio 2010, n. 67 (crisi finanziaria greca).

Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro.

GU n. 107 del 10-5-2010

Convertito nella Legge 22 giugno 2010, n. 99. 

Reca disposizioni che si applicano al programma triennale di sostegno finanziario mediante prestiti bilaterali alla Grecia, definito a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conseguenti decisioni dell’Eurogruppo adottate l’11 aprile e il 2 maggio 2010. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad erogare prestiti in favore della Grecia fino al limite massimo complessivo di euro quattordici miliardi e ottocento milioni, che saranno reperiti mediante l’emissione dei titoli di Stato a medio-lungo termine.

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (decreto “salva-euro”)

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

G.U. n. 125 del 31 maggio 2010 (suppl.ord.)

Convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Il decreto-legge reca misure volte a stabilizzare la finanza pubblica fino al 2012.

Si segnalano: la riduzione delle “finestre” pensionistiche in un’unica finestra a 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi; l’aumento dell’età pensionabile delle donne a 65 anni (dal 2016); la rateizzazione del TFR; il blocco del turn over nelle amministrazioni sino al 2013; il blocco dei contratti nel pubblico impiego fino a tutto il 2012; il “congelamento” degli stipendi nel pubblico impiego sino a tutto il 2013; il differimento degli acconti IRPEF per gli anni 2011 e 2012; l’introduzione dei pedaggi su raccordi autostradali; la sanatoria delle “case fantasma”; la tracciabilità dei pagamenti sopra i 5 mila euro e l’intensificazione delle misure fiscali; la riduzione degli stipendi di dirigenti, manager e magistrati (dal 5% al 10%); la riduzione dei trasferimenti a comuni e regioni.

Decreto legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 (federalismo demaniale)

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42

G.U. n. 134 dell’11 giugno 2010

Entrata in vigore del provvedimento: 26-6-2010

In attuazione della delega sul federalismo fiscale, il decreto legislativo prevede i criteri per l’attribuzione dei beni demaniali da parte dello stato alle regioni e agli enti locali, a titolo non oneroso e previa intesa. Entro 180 giorni verranno pubblicati i Dpcm contenenti gli elenchi dei beni, dopodiché regioni ed enti locali entro i successivi 60 giorni potranno fare domanda per la loro effettiva attribuzione. Gli elenchi saranno aggiornati ogni due anni con i beni resisi eventualmente disponibili.

Le risorse nette che deriveranno alle regioni e agli enti locali dall’eventuale alienazione andranno per il 75% all’ente (per la riduzione del proprio debito) e per il 25% al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato.

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104   (Codice del processo amministrativo)

Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo

G.U. n. 156 del 7 luglio 2010

Il Codice del processo amministrativo è stato elaborato al fine di rendere il rito più veloce ed efficace. Tra le numerose novità si segnalano: 1) la possibilità – seppur sottoposta a talune condizioni – di chiedere direttamente il risarcimento del danno, entro 120 giorni, senza la previa impugnazione del provvedimento ritenuto illegittimo; 2) l’introduzione di ulteriori mezzi istruttori in analogia con quanto previsto dal codice di procedura civile; 3) l’ammissibilità della testimonianza scritta.

Legge 2 luglio 2010, n. 108 (lotta alla schiavitù)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

G.U. n. 163 del 15 luglio 2010

Nell’attuare il Trattato di cui sopra il legislatore ha introdotto nuove aggravanti, che comportano l’aumento di un terzo della pena, alle norme del codice penale che puniscono reati quali la riduzione in schiavitù e la prostituzione minorile.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 (Manovra d’estate)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

G.U. n. 176 del 30 luglio 2010

Si tratta di una manovra da oltre 25 miliardi di euro che interviene, con i suoi 62 articoli, nei più svariati settori dell’ordinamento, soprattutto al fine di ridurre le spese pubbliche. Si segnalano, tra le numerose novità: a) contenimento delle spese del pubblico impiego, attraverso il congelamento degli scatti di anzianità fino al 2013 (art. 9); b) fiscalità di vantaggio per le regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), che avranno la possibilità di modificare le aliquote dell’imposta sulle attività produttive, con proprie leggi, fino ad azzerarle o a concedere esenzioni, detrazioni e deduzioni relative alla stessa imposta, in favore delle nuove iniziative produttive (art. 40); c) rimodulazione del patto di stabilità interno: il concorso alla manovra per le autonomie locali è determinato in 6,3 miliardi per il 2011, di cui 4 miliardi a carico delle regioni a statuto ordinario; per il 2012-2013, il contributo sarà di 8,5 miliardi l’anno (art. 14); entro il termine stabilito con successivo D.P.C.M. le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (art. 14, c. 28).

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: l’art. 49 (Zone a burocrazia zero) prevede che, nelle Regioni meridionali (eccetto le aree soggette a vincolo), i provvedimenti conclusivi relativi all’apertura di nuove iniziative produttive sono adottati da un Commissario di Governo, che a tal fine convoca anche apposite conferenze di servizi, e che essi si intendono adottati se entro 30 giorni non viene emanato un atto di segno contrario. Tale disciplina suscita seri dubbi di compatibilità costituzionale nella parte in cui non garantisce il pieno coinvolgimento di regioni ed enti locali interessati, ledendo in tal modo il principio di leale collaborazione.

 

Decreto Legge 5 agosto 2010, n. 125 (società di trasporto, sanità Puglia, esposizioni)

Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria

G.U. n. 182 del 6 agosto 2010

Convertito nella Legge 1 ottobre 2010, n. 163.

Il decreto legge contiene tre articoli dai contenuti molto eterogenei. Da segnalare l’art. 1 che autorizza diverse società di trasporto a stornare risorse per l’ammodernamento ai fini di risolvere problemi di cassa e l’art. 2 che concede alla Regione Puglia una proroga per la stipula di un Accordo contenente un piano di rientro in modo da evitare  l’aggravamento  della  situazione economico finanziaria del settore sanitario in tale regione.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura. Il contenuto del decreto è estremamente eterogeneo e i requisiti di necessità e urgenza richiesti all’art. 77 c. 2 non appaiono ricorrere per tutte le situazioni in esso disciplinate. In particolare appaiono assenti nell’art. 3 che prevede l’autorizzazione affinché l’Italia partecipi a due esposizioni internazionali in Corea e nei Paesi bassi che si terranno nel 2012. La norma provvede anche al relativo finanziamento delle predette esposizioni.

 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (testo unico mafia, delega)

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

G.U. n. 196 del 23 agosto 2010

La legge contiene principi e criteri direttivi molto dettagliati per la redazione di un testo unico di armonizzazione e coordinamento denominato “codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”. Particolarmente rilevanti i principi in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di confisca di beni della mafia. La legge contiene anche alcune modifiche al codice di procedura penale.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: L’art. 1 c. 3 punto 1), dettando i principi della delega, dopo aver fatto riferimento a misure di prevenzione, prevede che “l’azione  di  prevenzione  possa  essere  esercitata  anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”. Se l’espressione “azione di prevenzione” si intende riferita, come pare, a misure relative alla libertà personale si potrebbe ritenere messa in discussione la riserva di giurisdizione prevista all’art. 13 della Costituzione. Bisognerà attendere l’esercizio della delega per capire che contenuto verrà dato all’espressione “azione di prevenzione” e per verificare se queste incideranno sulla libertà personale.

 

Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (gas e concorrenza)

Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

G.U. n. 192 del 18 agosto 2010 – Suppl. Ordinario n. 195

Il decreto legislativo ridisciplina gli obblighi per i soggetti che immettono gas  naturale  nella  rete  di trasporto e prevede un incremento dell’offerta di servizi di stoccaggio. Le diverse fasi sono tutte coordinate dal Ministero per lo sviluppo economico.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura. La norma è stata adottata senza acquisire il parere della Conferenza Stato-Regioni né prevede alcuna forma di consultazione con essa o con le Regioni nelle diverse decisioni. Da un lato, questo potrebbe essere una semplice riprova che, dopo diverse pronunce della Corte costituzionale –  a partire dalla nota sentenza “Mezzanotte” 14/2004 –, c’è un consenso diffuso sul fatto che la concorrenza sia materia di competenza statale. Nel contempo, tuttavia, alcune disposizioni non appaiono esclusivamente dirette alla tutela della concorrenza, ma alla gestione degli impianti del gas. Se esse rientrassero nella “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, si potrebbe prospettare una violazione del principio di leale collaborazione o dell’art. 117 c. 3.

 

Legge 13 agosto 2010, n. 129 (Commissari straordinari per l’energia)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi.

(G.U. n. 192 del 18 agosto 2010)

La norma stabilisce all’art. 1, c. 1, che, previa intesa con le Regioni e Province autonome interessate, il Consiglio dei Ministri individua «gli interventi urgenti ed indifferibili,  connessi  alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’energia, che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione  alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari». Tali interventi possono essere realizzati anche tramite il finanziamento di soggetti privati purchè ne sia assicurata l’entità. Per lo svolgimento degli interventi in oggetto è prevista dall’art. 1, c. 3, la nomina di uno o più commissari straordinari del Governo, che emanano gli atti e i provvedimenti, nonchè curano tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o  quelli  più brevi, comunque non inferiori alla metà, eventualmente fissati in deroga  dallo  stesso commissario, occorrenti all’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto delle  disposizioni comunitarie, avvalendosi se indispensabile dei poteri di sostituzione e di deroga previsti dalla normativa vigente. Da segnalare che il decreto legge 105/2010 convertito è stato emanato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale  17  giugno  2010, n. 215 che aveva richiamato la necessità del rispetto della leale collaborazione tra Stato e Regioni, da soddisfarsi tramite intese e sostituisce  la disciplina, dichiarata illegittima, precedentemente prevista dal d.l. 78/2009, conv. in l. 102/2009.

 

Decreto Legislativo 2 agosto 2010, n. 153

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.

G.U. n. 214 del 13-9-2010

La norma prevede il trasferimento, dal 1 gennaio 2011, alla Regione siciliana delle competenze sul rilascio delle concessioni e sull’incasso dei relativi oneri concessori riguardanti le grandi derivazioni di acque pubbliche. Il d.lgs., approvato in seguito all’accordo raggiunto dalla Commissione paritetica Stato-Regione, consente l’allineamento dell’ordinamento regionale alle attribuzioni già riconosciute alle altre Regioni sia ordinarie (ad opera del decreto legislativo n. 112 del 1998), che speciali (in forza di norme di attuazione dei rispettivi Statuti) ed è volto a determinare una significativa semplificazione amministrativa complessiva ed una migliore gestione dell’acqua nei suoi diversi utilizzi (potabile, irriguo, industriale). In tal modo si completa quell’assetto competenziale già avviato con il trasferimento delle funzioni in materia di acque e acquedotti.

Non si rilevano dubbi di costituzionalità a prima lettura. 

 

Decreto Legislativo 17 settembre 2010, n. 156 (decreto ponte organizzazione Roma Capitale).

Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.

G.U. n. 219 del 18-9-2010

La norma detta disposizioni transitorie per Roma Capitale, secondo quanto previsto dall’art. 114, comma 3, della Costituzione, sottolineando la differenziazione del ruolo svolto dalla città di Roma rispetto agli altri Comuni d’Italia. I sette articoli che compongono il testo fissano l’assetto ordina mentale, senza precisare le funzioni e le competenze: così, tra le altre previsioni, si stabilisce la trasformazione del Consiglio comunale in Assemblea capitolina (quest’ultima formata da 48 consiglieri (contro i 60 attuali) e la possibilità per gli assessori (per i quali è previsto un tetto massimo di 12) di rientrare come consiglieri nel caso di decadenza dal loro incarico. Infine, l’art. 4, c. 10, prevede che l’Assemblea capitolina possa adottare, previa richiesta del Sindaco, tramite procedura d’urgenza, deliberazioni al fine di “evitare che l’omessa adozione di atti fondamentali di competenza dell’Assemblea capitolina possa recare grave pregiudizio alla regolarità ed al buon andamento dell’azione amministrativa”.

Nessun dubbio di costituzionalità rilevato a prima lettura.

 

Legge 1 ottobre 2010, n. 163 (società di trasporto, sanità Puglia, esposizioni)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.

G.U. n. 233 del 5-10-2010

Converte, con modifiche trascurabili, il decreto legge n. 125 del 2010.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura. Gli stessi già prospettati in sede di analisi del decreto legge convertito.

 

Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro)

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl.ord.)

Contiene numerose disposizioni – alcune direttamente applicabili, altre integranti una delega al Governo –  relative a numerosi oggetti tra cui tempo parziale (art. 16), aspettativa (art. 18), pari opportunità e benessere per chi lavora (art. 21), il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (art. 23), nuove norme in tema di  portatori di handicap (art. 24), conciliazione ed arbitrato (art. 31). Da segnalare che il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro, inizialmente previsto nel disegno di legge come obbligatorio, è diventato facoltativo. L’impugnazione del licenziamento deve essere effettuata a pena di decadenza entro sessanta giorni, e deve essere seguita dal deposito del ricorso in tribunale nei successivi 270 giorni (anziché cinque anni).

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: la modifica, nel corso del procedimento legislativo, dell’obbligo di conciliazione (divenuto mera facoltà), ha eliminato il principale dubbio di legittimità esistente nell’originario disegno di legge.

 

Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 (sicurezza).

Misure urgenti in materia di sicurezza

G.U. n. 265 del 12 novembre 2010

Convertito nella Legge 17 dicembre 2010, n. 187

Da segnalare la reintroduzione dell’“arresto differito” nel caso di commissione di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, entro 48 ore dal fatto, qualora non risulti possibile provvedervi nell’immediatezza per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 1, co. 1); l’introduzione di disposizioni interpretative relative alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 (artt. 6 e 7) e altresì, in tema di
sicurezza urbana, la previsione del potere prefettizio di disporre le misure necessarie per il concorso delle forze di polizia per assicurare l’attuazione delle ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL (art. 8).

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: per quanto da più parti l’istituto dell’arresto differito sia stato ritenuto di dubbia legittimità costituzionale, la Corte costituzionale lo ha ritenuto non illegittimo, in primo luogo perché non è automatico, dovendo l’autorità di pubblica sicurezza procedere ad un’adeguata ponderazione della necessità e urgenza dell’intervento differito, e in secondo luogo perché l’autorità giudiziaria, in ossequio al sistema di garanzie previsto dall’art. 13 della Costituzione, valuta, “in sede di convalida del provvedimento, la sussistenza delle condizioni richieste per la sua adozione sul piano della necessità ed urgenza, nonché l’adeguatezza del suo contenuto anche sotto il profilo della durata” (Corte cost., sent. 512 del 2002).

 

 

Legge 26 novembre 2010, n. 199 (misure alternative alla detenzione in carcere)

Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno.

GU n. 281 del 1-12-2010

Fino all’approvazione del piano straordinario penitenziario, e comunque al massimo fino al 31 dicembre 2013, la legge prevede che le pene detentive fino a 12 mesi vengano eseguite presso l’abitazione del condannato o altre idonee strutture. Sono esclusi dall’applicazione i delinquenti abituali e coloro i quali siano stati già condannati per particolari tipologie di reato. La misura non è automatica in quanto il giudice può valutarne l’applicazione in base al caso concreto con riferimento alla pericolosità del reo, alla possibilità di fuga o alla ritenuta idoneità della misura sostitutiva. In conseguenza, sono modificate alcune disposizioni del codice penale e introdotta una specifica aggravante per i reati commessi durante la misura alternativa alla detenzione in carcere.

 

Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (rifiuti)

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

(GU n. 288 del 10-12-2010  – Suppl. Ordinario n.269 )

Il decreto dà attuazione alla direttiva 2008/98/CE e modifica in modo consistente tutta la parte quarta, in materia di rifiuti, del D. Lgs. 152 del 2006. Molti articoli vengono modificati e vengono introdotte alcune disposizioni in materia di riutilizzo dei prodotti, riciclaggio dei rifiuti e cessazione della qualifica di rifiuto. In particolare, si prevedono la responsabilità estesa del produttore anche per le fasi di riciclaggio o riutilizzo e l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di promuovere il riutilizzo dei prodotti e dei rifiuti.

 

Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (salva-leggi)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore.

G.U. n. 292 del 15-12-2010

Vengono integrati gli elenchi delle disposizioni legislative che, ai sensi del decreto salva-leggi, permangono in vigore nonostante che siano anteriori al 1 gennaio 1970.

 

Decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 (taglia-leggi)

Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

(GU n. 292 del 15-12-2010  – Suppl. Ordinario n.276 )

Vengono integrati gli elenchi delle disposizioni legislative che, a far data dal 16 dicembre 2010, cessano la loro vigenza.

 

 

Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (federalismo municipale – costi standard)

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

GU n. 294 del 17-12-2010

Il decreto prevede che a partire dal 2011 verranno individuati i fabbisogni standard e, conseguentemente, determinati i costi standard relativi alle funzioni fondamentali degli enti locali, che vengono espressamente elencate nell’art. 3 del decreto stesso. L’anno 2012 è individuato come il primo anno sperimentale con riferimento al definitivo superamento del criterio della spesa storica. Il processo prevede diverse fasi di attuazione e dovrebbe concludersi nel 2014. Sulla base dei criteri individuati nel provvedimento, la Sose S.p.a. cura la predisposizione delle metodologie tecniche per la determinazione dei fabbisogni standard avvalendosi della collaborazione dell’IFEL. Tali metodologie sono poi sottoposte alla Commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale o alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In assenza di osservazioni, tali metodologie si intendono approvate decorsi 15 giorni. Sulla base di tali metodologie un Dpcm, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali,  approverà i costi standard per ciascun comune e ciascuna provincia. Entro il terzo anno, con le stesse descritte modalità, si provvederà all’aggiornamento dei costi standard individuati. Se alla fine di ciascun anno si dovessero realizzare delle economie rispetto ai costi standard, le somme sono acquisite al bilancio dell’ente locale.

Ai sensi dell’art. 27 della legge 42/2009, tali disposizioni non si applicano agli enti locali delle regioni e delle province autonome.

 

Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (sicurezza)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza.

G.U. n. 295 del 18-12-2010

Viene convertito in legge con modificazioni il decreto legge 187/2010. Tra le modificazioni di rilievo, l’introduzione del Fondo di solidarietà civile a favore delle vittime di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive o di altre manifestazioni.

 

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011)

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

G.U. n. 297 del 21-12-2010

La legge di stabilità dispone, per l’anno cui si riferisce, il quadro di riferimento finanziario all’interno del periodo compreso nel bilancio pluriennale. Provvede, pertanto, alla regolazione annuale delle poste previste dalla legislazione vigente allo scopo di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

La legge di stabilità per il 2011 non produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l’aggiustamento dei conti pubblici per il triennio di programmazione è stato già approvato con la legge 122/2010, che ha convertito il decreto legge 78/2010. Non ci sono norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro-settoriale. Le modifiche finanziarie sono state invece inserite nel decreto mille proroghe (v. infra).

Il provvedimento, costituito da un articolo unico e da una serie di tabelle, indica il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio.

Di particolare rilievo all’art. 1, comma 5, viene riportato il taglio dei trasferimenti alle regioni disposto dalla legge 122/2010, pari a 4 miliardi di euro per l’anno 2011 e a 4,5 miliardi annui a decorrere dal 2012. Ciascuna regione può richiedere che parte dei tagli vengano effettuati sulla quota, spettante alla singola regione, destinata alla programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), anziché sui trasferimenti statali destinati al trasporto pubblico locale e all’edilizia sanitaria. I trasferimenti spettanti alle regioni a statuto ordinario risultano quantificati per il 2010 in complessivi 5.963 milioni di euro. Di questi, 3.186 milioni sono destinati al finanziamento delle risorse spettanti alle regioni per l’esercizio delle funzioni trasferite con i decreti attuativi della legge 59/1997; tra questi, 1.181 milioni di euro sono le risorse trasferite per il trasporto pubblico locale (articolo 9 del Dlgs 422/1997). Le risorse destinate all’edilizia sanitaria pubblica sono quantificate in 800 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e in 1.800 milioni per l’anno 2012. Sul fronte del trasporto pubblico locale si ricorda che il primo periodo del comma 2 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010, dispone l’abrogazione del comma 302 dell’articolo 1 della legge 244/2007 il quale, con decorrenza 2011, stabiliva la sostituzione dei trasferimenti statali destinati al finanziamento del trasporto pubblico locale con un incremento della quota regionale di compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

 

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (milleproroghe)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

G.U. n. 303 del 29-12-2010

Convertito nella Legge 26 febbraio 2011, n. 10

Il decreto proroga tutta una serie di termini in scadenza entro il 15 marzo 2011. Il provvedimento è composto di 4 articoli e di una tabella. L’art. 1 proroga fino al 31 marzo tutti quei termini (indicati nella tabella) che non comportano spese per l’Erario in scadenza entro il 15 marzo 2011 e autorizza uno o più DPCM, da adottarsi d’intesa col Tesoro, ad allungare ulteriormente tale termine fino al 31 dicembre 2011. L’articolo 2 elenca invece tutte le proroghe “onerose”, la cui copertura è prevista all’art. 3.

Tra le tante disposizioni si segnalano: il rinvio della soppressione degli Aato per rifiuti e acqua, il rinvio della previsione secondo cui i documenti devono contenere anche le impronte digitali della persona cui si riferiscono, l’autorizzazione per la Banca d’Italia ad estendere la linea di credito per garantire l’adempimento degli obblighi internazionali, la previsione che il 42,5% dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili della Difesa venga utilizzato per l’ammortamento dei titoli di Stato, la previsione per cui fino al 31 marzo i comuni potranno utilizzare il 75% del ricavato degli oneri di urbanizzazione per far fronte alle spese correnti, la proroga del potere dei prefetti sugli enti locali in caso di inadempimenti sul bilancio, la proroga del termine per il raggiungimento dell’intesa tra Stato, regioni e province autonome in materia di reti di energia (se entro il 31 marzo non si raggiunge l’intesa, provvederà il governo), lo slittamento al 31 marzo 2011 della cessazione delle gestioni di affidamento del trasporto pubblico locale in regime difforme da quello previsto dall’articolo 23-bis del decreto legge 112 del 2008.

 

Legge 30 dicembre 2010, n. 238

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia
G.U. n. 9 del 13 gennaio 2011

Prevede  la  concessione di incentivi fiscali, sotto forma di minore imponibilità del reddito, in favore dei cittadini dell’Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post lauream all’estero e che decidono di fare rientro in Italia per essere assunti, avviare un’attività di impresa o un lavoro autonomo. I benefici fiscali spettano fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013.

 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (riforma Gelmini dell’Università)

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario

G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011

Si prevede un riordino complessivo del sistema universitario. Alcune norme della legge sono immediatamente operative, per altre si dovranno attendere le conseguenti modifiche degli Statuti delle Università o i previsti decreti legislativi e ministeriali attuativi della riforma. Tra le numerose novità si segnalano: a) in materia di governance universitaria (art. 2) la complessiva rimodulazione delle modalità di elezione, composizione e rapporti tra il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione (sulla base dei principi stabiliti dalla legge le Università sono tenute ad adeguare i rispettivi Statuti); b) la riarticolazione delle strutture di didattica e ricerca (art. 2), con l’attribuzione, tra le altre previsioni, al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative (sulla base dei principi stabiliti dalla legge le Università sono tenute ad adeguare i rispettivi Statuti); c) norme volte a favorire la federazione e la fusione di atenei e la razionalizzazione dell’offerta formativa (art. 3); d) una delega al Governo in materia di interventi per la qualità e l’efficienza del sistema universitario (art. 5); e) disposizioni sullo stato giuridico dei professori e dei ricercatori (art. 6); f) nuove norme sulla disciplina del personale accademico e del reclutamento dei professori. A quest’ultimo proposito, oltre alla previsione dell’accorpamento, tramite decreto ministeriale, dei settori scientifico-disciplinari, si deve sottolineare che all’art. 16 viene istituita l’abilitazione scientifica nazionale per i professori associati e ordinari, di durata quadriennale, senza limiti numerici, alla quale seguirà una procedura di chiamata dei professori da parte delle singole Università (art. 18).

 

 

Legge 26 febbraio 2011, n. 10 (modifiche al decreto milleproroghe)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011

La legge converte il cosiddetto decreto legge “milleproroghe” con modifiche consistenti: la maggior parte di essere riguarda ulteriori proroghe di vari termini che vengono ulteriormente posticipati in sede di conversione. La legge si caratterizza per estrema eterogeneità nei contenuti e per il carattere provvedimentale di diverse disposizioni.

 

 

Decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 15

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia.

GU n. 55 del 8-3-2011

Il provvedimento è volto a limitare la circolazione nel mercato unico europeo ai prodotti conformi ai criteri stabiliti dall’UE e recepisce senza modifiche sostanziali quanto previsto dal testo della direttiva, che si applica a tutti i prodotti che in qualche modo producono effetti sul consumo di energia, sia in modo diretto sia indiretto, ad esclusione dei mezzi di trasporto. Viene inoltre conferita al Ministero dello Sviluppo Economico la competenza a verificare la conformità dei prodotti connessi all’energia alle norme sull’ecodesign. Infine, la norma prevede che spetta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio comminare le eventuali sanzioni.

 

 

Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale)

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

G.U. n. 67 del 23-3-2011 

L’atto dispone il coordinamento tra i decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge n. 42/2009 e contiene disposizioni importanti in merito all’autonomia impositiva dei Comuni e si articola, temporalmente, in due fasi. Nella fase di avvio, della durata triennale, ai Comuni sarà attribuito il gettito dei tributi immobiliari quali finora conosciuti, senza che sia prevista l’introduzione di nuovi tributi di loro esclusiva spettanza (se non la tassa di soggiorno per alcuni di essi). Nella seconda fase, invece, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri, il cui gettito sarà di pertinenza dei (e quindi affluirà direttamente ai) Comuni, ossia l’imposta municipale unica (IMU) e l’imposta municipale secondaria. È, inoltre, prevista la facoltà per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni dei comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un tetto massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché quelli di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e i relativi servizi pubblici.

Ulteriori disposizioni disciplinano il nuovo regime tributario applicabile dal 2014 ai trasferimenti immobiliari, novellando le disposizioni del DPR n. 131/1986 in materia di imposta erariale di registro. L’articolo 13, infine, stabilisce l’istituzione nel bilancio dello Stato di un fondo perequativo destinato al finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. In esso deve essere data separata indicazione degli stanziamenti per i comuni e di quelli per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte.

Dubbi di costituzionalità a prima lettura. Una attenta lettura della legge di delega evidenzia come il decreto legislativo presenti alcune difformità: tra le varie si veda la disciplina dell’imposta di soggiorno, espressa in termini e per finalità differenti da quelli previsti dalla legge di delega, la quale indicava solo la necessità di individuare la disciplina di un tributo proprio comunale che, valorizzando l’autonomia tributaria, attribuisse all’ente la facoltà della sua istituzione in riferimento a particolari scopi quali la realizzazione di opere pubbliche ovvero a finanziare oneri derivanti da eventi particolari quali flussi turistici e mobilità urbana (art. 12, comma 1, lett. D, legge 42/2009). Anche l’imposta cedolare facoltativa sulle locazioni abitative, di immediata applicazione, non appare esente da dubbi di costituzionalità, trattandosi di un tipo di incremento patrimoniale che viene assoggettato ad un prelievo sostitutivo, costituendo così una deroga al principio di progressività sancito dall’art. 53, secondo comma della Costituzione.

 

 

 

Decreto Legislativo 23 marzo 2011, n. 41 (nucleare)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

G.U. n. 85 del 13 aprile 2011

Contiene numerose modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010. Degno di rilievo è, in particolare, l’art. 4, secondo cui a costruzione e l’esercizio  degli  impianti  nucleari  sono considerate attività di preminente interesse  statale  e  come  tali soggette ad autorizzazione unica che  viene  rilasciata,  su  istanza dell’operatore,  e  sentito  il  Ministero  della  difesa  ai   sensi dell’articolo 334 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66, previa acquisizione del  parere  della  regione  sul  cui  territorio insiste l’impianto e dell’intesa con  la  Conferenza  unificata,  con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti. Il parere  della  regione, di carattere obbligatorio e non  vincolante,  è  espresso  entro  il termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  decorso  il  quale  si prescinde  dalla  sua  acquisizione  e  si  procede  a  demandare  la questione alla Conferenza unificata.

 

 

 

Decreto legge 31 marzo 2011, n. 34

Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo

G.U. 31 marzo 2011 n. 74

Convertito nella Legge 26 maggio 2011, n. 75

Si tratta di un atto eterogeneo contenente disposizioni che vanno dall’intervento finanziario dello Stato in favore della cultura e del potenziamento delle funzioni di tutela dell’area archeologica di Pompei, alla razionalizzazione dello spettro radioelettrico. Rilevanti le norme in materia di moratoria nucleare: infatti, allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui parametri di sicurezza è prevista la sospensione per un anno delle attività di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare. La sospensione dell’efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione, costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito nazionale.

 

 

 

Legge 7 aprile 2011, n. 39 (finanza pubblica)

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

G.U. n. 84 del 12 aprile 2011

Modifica in più punti la legge 31 dicembre  2009, n. 196. Si segnalano, in particolare: l’obbligo di presentare il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma al  Consiglio  dell’Unione  europea  e  alla Commissione europea entro il 30 aprile, e comunque nei termini e con le modalità previsti dal  Codice  di  condotta  sull’attuazione  del patto di stabilità e crescita; la previsione per cui le maggiori entrate  rispetto  a  quelle  iscritte nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

 

 

Decreto Legge 11 aprile 2011, n. 37 (esercizio del voto per corrispondenza)

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

G.U. n. 83 dell’11 aprile 2011

Convertito nella Legge 1 giugno 2011, n. 78.

L’art. 2 del provvedimento in esame disciplina, in occasione dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, l’esercizio per corrispondenza del diritto di voto delle seguenti categorie di cittadini temporaneamente all’estero: a) appartenenti  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello  svolgimento  di missioni internazionali; b) dipendenti di amministrazioni dello Stato,  di  regioni  o  di

province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero sia  superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi; c) professori e ricercatori universitari,  titolari  di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, commi 12 e 14,  della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre  2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e  di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno  sei  mesi  e che, alla  data  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di convocazione dei comizi, si trovano all’estero da  almeno  tre  mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei  cittadini  italiani all’estero, i loro familiari conviventi.

 

Decreto Legislativo 11 Aprile 61/2011 (infrastrutture energia e trasporti)

Attuazione della Direttiva 2008/114/CE recante l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

G.U. n. 102 del 04 maggio 2011

Il decreto disciplina le procedure per individuare e designare le Infrastrutture Critiche Europee (ICE) nei settori dell’energia e dei trasporti, e altresì le modalità per la valutazione della sicurezza e le prescrizioni minime di protezione delle ICE, in conformità a quanto disposto dalla direttiva europea 114/2008, cui da attuazione.

 

 

Legge 21 aprile 2011, n. 63 (centocinquantesimo anniversario unità nazionale)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

G.U. n. 92 del 21 aprile 2011

La norma converte il d.l. che ha individuato il giorno 17 marzo come festivo, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260. 2, limitatamente all’anno 2011, per celebrare il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. La legge di conversione, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri della finanza pubblica e delle imprese private, ha previsto l’applicazione all’anniversario dell’unità degli effetti economici e degli istituti giuridici  e  contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre.

 

 

Decreto Legislativo 21 Aprile 2011, n. 67 (pensione lavori usuranti)

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge 4 novembre 201, n. 183.

G.U. n. 108 del 11 maggio 2011

Il decreto introduce regole per il pensionamento anticipato per gli addetti a lavori reputati usuranti, e segnatamente: i lavori in gallerie, cave e miniere; in cassoni ad aria compressa; in spazi sottomarini; i lavori che si svolgono ad alte temperature; i lavori in spazi ristretti; l’asportazione dell’amianto; i lavori notturni; gli addetti alla catena di montaggio; i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai 9 posti.

 

 

Decreto Legislativo 6 Maggio 2011, n. 68  (attuazione federalismo fiscale, costi standard).

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

G.U. n. 109 del 12 maggio 2011

In attuazione della l. 42/2009, il decreto dispone in merito all’autonomia di entrata delle regioni ordinarie (Capo I), all’ autonomia di entrata delle province (Capo II) e delle città metropolitane (Capo III), ai fabbisogni e ai costi standard per il settore sanitario (Capo IV) e introduce la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composta da rappresentati di Stato, Regioni ed enti locali (Capo V). Per le Regioni, le entrate saranno assicurate dall’addizionale IRPEF, da una compartecipazione all’IVA (art. 4), dall’IRAP, e dai tributi regionali propri, istituiti con proprie leggi (art. 8). Il gettito di tali imposte sostituisce i trasferimenti ordinari dallo Stato. Con riferimento alle spese sanitarie, lo Stato individuerà le cinque regioni più virtuose nella garanzia dei livelli essenziali di assistenza sanitaria; tra queste, la migliore e altre due scelte dalla conferenza Stato Regioni diverranno regioni d riferimento. Di queste cinque, tre – la migliore e altre due, scelte dalla Conferenza Stato-Regioni – diventeranno le “regioni di riferimento”, i cui valori di costo rappresenteranno il parametro per la determinazione del fabbisogno delle altre regioni e per la distribuzione delle risorse destinate a finanziare la spesa sanitaria. Determinato il “valore standard” per abitante, questo sarà moltiplicato per il numero di abitanti al fine di calcolare il fabbisogno regionale. Il fondo di perequazione di cui all’art. 15, co. 5, integrerà ove necessario le entrate regionali per finanziare i costi standard. Il fondo perequativo finanzierà anche le spese non corrispondenti ai livelli essenziali, ma solo nella misura del 75 % delle stesse. I comuni si finanzieranno con la compartecipazione ai tributi regionali o la devoluzione di alcuni tributi regionali agli stessi. Tale decisione spetta alle Regioni, d’intesa con i comuni.

 

 

 

Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (sviluppo economico)

Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia

G.U. n. 110 del 13 maggio 2011

Convertito nella Legge 12 luglio 2011, n. 106

Il decreto, tra le varie misure previste: rende possibile alle Regioni, d’intesa con i comuni e l’agenzia del demanio e del territorio, di costituire un diritto di superficie per 20 anni sugli arenili (con esclusione di spiagge e scogliere) (art. 3); eleva da 50 a 70 anni il periodo necessario perché si formi la presunzione di rilevanza culturale degli immobili appartenenti ad enti pubblici ed a persone giuridiche non lucrative di cui agli artt. 10 e 12 del t.u. dei beni culturali (art. 4); modifica l’art. 2643 c.c., al fine di assicurare la pubblicità dei contratti di trasferimento dei diritti edificatori; abolisce l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cessione fabbricati in relazione alle compravendite immobiliari (art. 5); conferma la facoltà di ricorrere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) il materia edilizia (art. 5); introduce il silenzio assenso per la domanda di rilascio del permesso, fatta eccezione per i casi nei quali vi siano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (art. 5); prevede che le difformità edilizie rispetto alle misure del progetto sono tollerate, se non superano il 2 %; riapre i termini per la rideterminazione dei valori dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni societarie; estende la “portabilità del mutuo” anche alle micro-imprese (art. 8).

 

 

Legge 1 giugno 2011, n. 78 (esercizio del voto per corrispondenza)

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

G.U. n. 127 del 3 giugno 2011

 

 

Legge 8 giugno 2011, n. 85 (attuazione federalismo fiscale, proroga termini)

Proroga dei termini per l’esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

G.U. n. 139 del 17 giugno 2011

Il provvedimento contiene alcune proroghe per l’esercizio dei poteri delegati al Governo per l’attuazione del cd. Federalismo fiscale. In particolare viene portato:

1)     da 24 a 30 mesi il termine per l’approvazione dei decreti legislativi per l’attuazione dell’art. 119 Cost. (con un’ulteriore eventuale proroga di 150 giorni nel caso in cui il termine per il rilascio del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei 30 giorni precedenti alla scadenza del termine per l’esercizio della delega);

2)     da 60 a 90 giorni il termine per il rilascio del parere sugli schemi dei decreti legislativi da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

3)     da 2 a 3 anni il termine per l’emanazione dei decreti correttivi;

4)     da 36 a 48 mesi il termine per l’approvazione dei decreti delegati in materia di città metropolitane;

5)     da 24 a 30 mesi il termine per l’approvazione delle norme di attuazione degli statuti speciali.

La legge, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 16, specifica inoltre che gli interventi di cui all’art. 119, comma 5, Cost. sono riferiti a tutti gli enti territoriali per i  quali ricorrano i requisiti ivi stabiliti.

 

Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (codice turismo)

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

G.U. n. 129 del 06 giugno 2011 – Suppl. Ordinario n. 139

Il codice disciplina la materia nei limiti della competenza statale che deriva dalle materie di competenza esclusiva o concorrente e altresì quando sussistono ragioni che possono ricondursi allo sviluppo, al coordinamento e al riordino del turismo in quanto risorsa fondamentale del Paese. Il codice contiene principi in materia di turismo accessibile, definisce le imprese turistiche (anche quelle senza scopo di lucro), disciplina le professioni turistiche, la formazione dei giovani operatori turistici, le tipologie di turismo e i contratti del turismo. Il decreto disciplina anche la classificazione delle strutture ricettive per le quali sono previsti standard qualitativi a livello nazionale, le attestazioni e i riconoscimenti in materia turistica, la carta dei servizi del turista.

La norma introduce inoltre i circuiti nazionali di eccellenza a supporto dell’offerta turistica e del sistema Italia.

 

 

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 (attuazione federalismo fiscale, risorse aggiuntive)

Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42

G.U. n. 143 del 22 giugno 2011

Il decreto, in attuazione dell’art. 16 della legge delega sul federalismo fiscale, definisce le modalità per la destinazione e l’utilizzazione delle risorse aggiuntive di cui all’art. 119, comma 5, Cost. Istituisce a tal fine il “Fondo per lo sviluppo e la coesione” e individua gli interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, anche ai fini della perequazione infrastrutturale. Tali interventi verranno realizzati attraverso il ricorso ai principi di leale collaborazione, di aggiuntività di tali risorse rispetto a quelle ordinarie, della programmazione pluriennale e attraverso la valutazione dei risultati e l’introduzione delle relative misure premiali o sanzionatorie.

Viene infine istituito il “Contratto istituzionale di sviluppo” tra lo Stato, le regioni e le amministrazioni competenti per l’utilizzazione dei finanziamenti erogati dal CIPE.

 

 

Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93

Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.

G.U. n. 148 del 28 giugno 2011 – Suppl. Ordinario n. 157

Il decreto da attuazione ad alcune direttive comunitarie in materia. Introduce, da adottarsi d’intesa con la Conferenza Unificata, il Piano d’Azione Nazionale e il Piano d’Azione per l’efficienza energetica, da aggiornarsi con cadenza almeno biennale. I piani individuano impianti ed infrastrutture di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili.

Il decreto prevede misure comuni al mercato del gas naturale e dell’energia elettrica e misure specifiche per ciascuno dei due settori, attribuendo alla Autorità per l’energia elettrica e per il gas (in aggiunta alle competenze di cui è già destinataria ai sensi della normativa vigente) l’esercizio di tutte le misure ragionevoli e idonee per perseguire le finalità del decreto stesso.

 

Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (manovra correttiva luglio 2011)

G.U. n.155 del 6-7-2011

Convertito nella Legge 15 luglio 2011, n. 111

La manovra correttiva de qua interviene in svariati settori della finanza pubblica. Le numerose disposizioni sono tutte accomunate da un’unica finalità: la riduzione delle spese ed il conseguente taglio dello Stato sociale. Tra i tanti interventi segnaliamo: 1) misure volte al contenimento delle spese nel settore del pubblico impiego, alla dismissione di partecipazioni pubbliche (art. 29, c. 1ter), al taglio lineare delle spese dei ministeri (art. 10, cc. 1-5); 2) istituzione presso la Conferenza Stato-Regioni della «sessione per la coesione territoriale», che deve svolgersi con cadenza almeno semestrale e alla quale partecipano anche le parti sociali, al fine di monitorare l’utilizzo dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Alla sessione per la coesione territoriale i presidenti delle Regioni del Sud presentano una relazione sui risultati conseguiti (art. 32, cc. 13-15); 3) concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, a partire dal 2012, in un’unica data, qualora si svolgano nello stesso anno (art. 7); 4) è introdotto – a seguito della sent. 393/2010 della Corte cost. – l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 327/2001 che disciplina, in materia di espropri per pubblica utilità, l’acquisizione al patrimonio indisponibile di beni immobili utilizzati per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido provvedimento di esproprio o di dichiarazione di pubblica utilità, prevedendo che sia la p.a. a stabilire l’indennizzo sommando al valore di mercato del bene i danni, patrimoniali e non (art. 34); 5) è introdotto un meccanismo di livellamento remunerativo del trattamento economico dei titolari di cariche elettive e  di i vertici di enti e istituzioni che non può superare la media, ponderata rispetto al Pil, degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Grecia e Belgio (art. 1); 6) sono introdotte disposizioni relative al concorso degli enti territoriali alla manovra di finanza pubblica, attraverso modifiche e integrazioni alla disciplina del patto di stabilità e ad altre disposizioni in materia di finanza locale. È prevista la redistribuzione degli obiettivi del patto fra i singoli enti sulla base di nuovi criteri di “virtuosità”, con effetti di minore incidenza finanziaria dei vincoli per gli enti virtuosi e di maggiore incidenza per gli altri enti. Si prevede anche un aumento del concorso di Regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in misura pari a complessivi 3.200 milioni di euro per il 2013 e complessivi 6.400 milioni di euro a decorrere dal 2014 (art. 20); 7) misure in materia di pensioni tra le quali quella secondo cui dal 1.1.2020 è previsto un progressivo innalzamento, da 60 a 65 anni, del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti e autonome (art. 18, c. 1); 8) molteplici disposizioni volte a razionalizzare la spesa sanitaria; 9) riordino giustizia tributaria (art. 39).

 

Legge 12 luglio 2011, n. 112

Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (garante per l’infanzia)

G.U. n.166 del 19-7-2011

È istituito al fine di assicurare  la  piena  attuazione  e  la  tutela  dei diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di  minore età in conformità a quanto previsto dalle convenzioni  internazionali. Chiunque può rivolgersi all’Autorità per la  segnalazione di violazioni ovvero di  situazioni  di  rischio  di  violazione  dei diritti dei minori (art. 6). Sono attribuiti all’Autorità poteri informativi, di accertamento e di controllo (art. 4).

 

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (attuazione federalismo fiscale)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42

G.U. n. 172 del 26 luglio 2011

Il decreto, in attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, introduce nuovi principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi strumentali.

In particolare, l’art. prevede una fase di sperimentazione, finalizzata alla verifica della rispondenza del nuovo assetto contabile alle esigenze conoscitive e all’individuazione di eventuali criticità del sistema. La sperimentazione partirà dal 2012 e si protrarrà per due esercizi finanziari. I criteri e le modalità della sperimentazione saranno definiti con D.P.C.M. entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Entro 150 giorni dalla medesima data di entrata in vigore, verranno individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica. Per le amministrazioni non interessate dalla sperimentazione continua ad applicarsi la vigente disciplina contabile.

I Comuni con meno di 5.000 abitanti possono sperimentare sistemi di contabilità e schemi di bilancio semplificati.

 

 

Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

G.U. n. 179 del 03-8-2011

Il decreto legislativo disciplina: i controlli preventivi e successivi per assicurare la regolarità amministrativa e contabile degli atti statali; i controlli dei collegi dei revisori dei conti e sindacali presso enti e organismi pubblici; i controlli dei servizi ispettivi di finanza pubblica; i meccanismi di analisi e valutazione della spesa per le amministrazioni centrali statali. Si tratta di meccanismi fortemente proceduralizzati con l’istituzione di nuclei di valutazione, obblighi di programmi triennali e valutazione con criteri oggettivi delle performances.

 

Legge 27 luglio 2011, n. 128

Nuova disciplina del prezzo dei libri (sconto massimo sui libri)

G.U. n.181 del 5-8-2011

La legge – così prevede l’art. 1 – mira a contribuire  allo  sviluppo  del  settore librario, al sostegno della creatività letteraria,  alla  promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell’informazione. In realtà, tuttavia, gli articoli successivi si limitano a introdurre una serie di limiti massimi agli sconti sui libri.

 

Legge 2 agosto 2011, n. 129 (immigrazione e rimpatri)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

G.U. n. 181 del 5-8-2011

La legge converte, con modificazioni di tipo prevalentemente formale, una serie di disposizioni al fine di adeguare la normativa italiana alla disciplina comunitaria. In particolare, viene ri-disciplinata la procedura di espulsione coattiva immediata per gli extracomunitari clandestini, che può essere disposta per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo, per rischio di fuga, nel caso di espulsione decisa dall’autorità giudiziaria o di violazione delle misure di garanzia imposte dal Questore. Al di fuori di queste ipotesi, lo straniero può chiedere un termine per la partenza volontaria, ma se non ne fa richiesta – o se il viola il termine che gli è stato concesso – subisce l’espulsione coattiva. Viene introdotto l’allontanamento coattivo anche dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico, se permangono sul territorio nazionale in violazione di un precedente ordine di allontanamento. Viene prolungato il periodo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione fino a 18 mesi in linea con le disposizioni comunitarie.

Vengono, inoltre, previste misure di garanzia idonee ad evitare il rischio di fuga dello straniero e sono rimodulate le fattispecie dei reati di violazione e reiterata violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio con la previsione della sanzione pecuniaria. Tali reati sono attribuiti alla competenza del giudice di pace, il quale può anche sostituire la condanna con l’espulsione. Vengono, infine, introdotte misure amministrative alternative al trattenimento nei Centri di identificazione ed espulsione per lo straniero irregolare che non sia pericoloso, quali la consegna del passaporto, l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione presso gli uffici della forza pubblica.

 

Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (misure crisi economica, manovra d’estate)

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

G.U. n. 188 del 13 agosto 2011

Convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148

Il d.l. emanato per fronteggiare la grave situazione di crisi economica a livello internazionale, noto anche come “manovra d’estate”, prevede: la riduzione dell’indebitamento; la riduzione delle qualifiche dirigenziali nelle P.A.; il blocco delle assunzioni per le P.A. che non rispettino alcuni parametri indicati; diverse modifiche al d.l. 98/2011 contenente anch’esso misure anti-crisi; la possibilità di differimento della tredicesima mensilità per i dipendenti pubblici senza interessi; lo spostamento delle feste nazionali al lunedì o alla domenica successiva rispetto alla data in cui cadono (disposizione convertita escludendo le feste del 25 aprile e del 2 giugno); la soppressione di diversi enti pubblici non economici tra cui quelli deputati alla memoria della Resistenza e dell’Olocausto; un contributo di solidarietà per fronteggiare la crisi internazionale sui redditi elevati (disposizione convertita, con modificazioni); la possibilità di introdurre nuove norme in materia di giochi, compresa l’istituzione di nuovi giochi, al fine di incrementare le entrate erariali; norme sulla liberalizzazione delle professioni, fermo restando l’esame di stato; norme sull’obbligo di aggiornamento permanente e sull’obbligo di compenso per i tirocinanti; norme che eliminano restrizioni per l’esercizio di attività economiche (con qualche eccezione tra cui i servizi di taxi e noleggio con conducente  non  di  linea); la possibilità per l’agenzia del Demanio di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato inutilizzati con altri più adatti all’uso; disposizioni di riforma dell’ordinamento degli enti locali con particolare riguardo ai servizi pubblici economici, alle società municipalizzate. Contiene inoltre misure a sostegno dell’occupazione; tra le numerose misure volte a ridurre la spesa pubblica si segnalano quelle concernenti l’obbligo di gestione associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni e la riduzione, sempre per i comuni più piccoli, dei componenti del consiglio comunale e della giunta. Il d.l. stabilisce altresì la soppressione delle province che non rispettino alcuni parametri (300 mila abitanti e 3 mila chilometri quadrati di territorio), in attesa della complessiva revisione costituzionale e a decorrere dalla scadenza del mandato dei rappresentanti provinciali (disposizione non convertita). L’obbligo dei voli in classe economica per tutti i parlamentari e gli amministratori pubblici.

 

Dubbi di costituzionalità a prima lettura: l’art. 15 del d.l. relativo alla soppressione delle province presenta profili di incostituzionalità (la disposizione, in effetti, non è stata convertita)

 

Decreto Legislativo 1 Agosto 2011, n. 141 (decreto correttivo riforma Brunetta)

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

G.U. n. 194 del 22 agosto 2011

Si tratta di un decreto legislativo correttivo della riforma della PA nota come “riforma Brunetta”. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano il limite di soglia (18%) per conferire incarichi dirigenziali anche negli Enti locali più virtuosi, nonché alcune disposizioni di interpretazione autentica sull’adeguamento dei contratti collettivi integrativi, necessario solo per quelli vigenti all’entrata in vigore  del d.lgs. 150/2009. La norma conferma il principio di differenziazione per merito nei contratti.

 

Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 142

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi (Università provinciale)

G.U. n. 195 del 23.8.2011

Il decreto definisce le  specifiche  norme  relative all’Università di Trento, con particolare riferimento al suo assetto statutario e determina le modalità per assicurare la  l’integrazione e partecipazione dell’Università di Trento al sistema delle Università italiane e dell’ambito europeo ed internazionale (art. 1).

 

Legge 14 settembre 2011, n. 148 (misure crisi economica)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

G.U. n. 216 del 16-09-2011

La legge converte, con integrazioni sostanziali, le misure anti-crisi adottate dal Governo. Tra le novità rispetto al d.l. si segnalano, in particolare, l’obbligo di predisposizione di un programma da parte del Governo entro il 30 novembre 2011, nonché misure di risparmio sempre più incisive. La legge contiene altresì delega al Governo per adottare una serie di misure di risparmio, concretizzantesi in riduzioni ed accorpamenti, in riferimento agli  uffici  giudiziari  di  vario ordine e grado.

 

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

GU n.226 del 28-9-2011 – Suppl. Ordinario n. 214

Composto da 132 articoli, il decreto legislativo raccoglie, coordina e armonizza tutta la legislazione antimafia, comprese alcune norme del codice penale (tra cui l’art. 416-bis). Tra le principali novità si segnalano le modifiche del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione (è ammessa la possibilità per il soggetto di chiedere che si proceda in pubblica udienza) e quelle dei termini di durata del sequestro di prevenzione (la misura perde efficacia se il procedimento di primo grado o il procedimento di appello durano ciascuno più di 1 anno e 6 mesi. I termini possono essere prorogati di 6 mesi e per non più di due volte in caso di indagini complesse). Una disciplina interamente innovativa è stata introdotta con riferimento alla revocazione della confisca, ai rapporti tra sequestro di prevenzione e sequestro penale, alla tutela dei terzi, ai rapporti con le procedure concorsuali e agli effetti fiscali del sequestro.

 

Legge 3 ottobre 2011, n. 174 (codificazione amministrativa)

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione

G.U. n. 255 del 2 novembre 2011

Delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più  decreti  legislativi  con  i  quali raccogliere  in  appositi  codici  o  testi   unici   le disposizioni vigenti in materia di principi generali dell’azione amministrativa; documentazione amministrativa; lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Individua quali principi e criteri direttivi: ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione inespressa, nonché di quelle prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete; organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per materie; coordinamento  delle  disposizioni; risoluzione di  eventuali  incongruenze  e  antinomie  tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

 

Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 199 (commissariamento delle Università in dissesto)

Disciplina del dissesto finanziario delle Università e del commissariamento degli atenei, a norma dell’articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

G.U. n. 275 del 25 novembre 2011

Il decreto disciplina i presupposti della dichiarazione del dissesto finanziario delle Università,  nonché  i presupposti e la procedura per il commissariamento  degli  atenei  in dissesto, da attivare nel caso in cui il “piano di  rientro” (di cui all’art. 5, comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240) non sia stato predisposto dagli  atenei  nei  termini  previsti, o non sia stato approvato,  o non sia stato realizzato (in  tutto  o  in  parte).  Il  provvedimento disciplina, inoltre, il funzionamento della fase  commissariale  e  i contenuti minimi del piano di rientro.

 

Legge 11 novembre 2011, n. 180 (partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto)

Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese

GU n.265 del 14-11-2011

Si prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti aggiudicatori di articolare in più lotti i contratti d’appalto, nonché di incentivare la partecipazione di conglomerati di piccole e medie imprese, con particolare riferimento ad ATI, reti d’impresa e consorzi. Le amministrazioni devono altresì realizzare forme di coinvolgimento delle imprese localizzate nelle Regioni e nei territori in cui sono realizzate “grandi opere”. Introduce forme di semplificazione amministrativa a vantaggio delle piccole imprese, prescrivendo che l’amministrazione possa richiedere la documentazione che attesta la prova dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara solo all’impresa aggiudicataria.

 

Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di stabilità 2012)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)

G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 (Suppl. Ord.)   

Tra le principali novità di rilievo costituzionale devono essere segnalate la ripresa della riscossione dei tributi nelle zone dell’Abruzzo colpite dal sisma (articolo 33, co. 28-31); la proroga della concessione di ammortizzatori sociali “in deroga” (articolo 33, co. 23); viene altresì incentivato l’uso delle dichiarazioni sostitutive (in quanto si prevede l’invalidità e inutilizzabilità dei certificati rilasciati dalla P.A. nei rapporti con la P.A.: art. 15); si autorizza il tesoro alla vendita di immobili pubblici al fine di ridurre il debito pubblico (art. 6); viene resa permanente la spesa, inizialmente autorizzata in via sperimentale per un triennio, relativa alla “Mini Naja”, ossia i corsi di formazione teorica e pratica organizzata dalle forze armate a vantaggio dei giovani, affinché possano apprendere i valori propri delle forze armate (art. 29). Con riferimento alle libere professioni, si prevede la delegificazione della disciplina degli ordini professionali, si aboliscono le tariffe professionali, si consente la costituzione di società di capitali di professionisti e si ammette l’ingresso nel capitale di soci investitori; l’età di accesso alla pensione di vecchiaia è elevata a 67 anni, a partire dal 2026 (art. 5). Si consente, in caso di eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni, il licenziamento di coloro che abbiano già raggiunto 40 anni di contributi e, in subordine, la ricollocazione dei dipendenti nella stessa o in altre amministrazioni (anche fuori dalla Regione in cui lavorano), e in ultima istanza il collocamento in disponibilità (art. 16). Viene autorizzato il finanziamento di 242 milioni per le scuole paritarie (art. 33, co. 16); si introducono norme per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, fatta eccezione per i servizi idrici (art. 9); si dichiarano zone di interesse strategico nazionale i siti del Comune di Chiaromonte in cui dovrà passare il tunnel della Torino-Lione, e si prevedono sanzioni penali per le persone non autorizzate che si introducono nel sito o ostacolano l’ingresso delle persone autorizzate (art. 19); si estende a tutto il territorio nazionale, per gli anni 2012 e 2013,  la disciplina prevista per le “zone a burocrazia zero”, attualmente vigente solo nel Mezzogiorno d’Italia (art. 14, co. 1-6).

 

Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.

G.U. n. 292 del 16 dicembre 2011

Il Decreto disciplina i contratti pubblici sopra e sotto soglia comunitaria relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare. Per i casi non espressamente previsti dal Decreto troverà applicazione anche nei settori della difesa e della sicurezza il Codice dei contratti pubblici (D. lgs. 163/2006). Entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore, l Governo potrà approvare un regolamento limitatamente agli  istituti  che  richiedono  una  disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione del Codice.

 

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto salva Italia)

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.

G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 (suppl.ord.)

Convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n. 214.

Il Decreto costituisce la quarta manovra economico/finanziaria del 2011 ed interviene in modo massiccio sul sistema della tassazione diretta e indiretta (con l’aumento della base imponibile dell’addizionale regionale IRPEF all’1,23%, anche per le regioni a statuto speciale), centrale e locale, sull’accelerazione dell’innalzamento dell’età e dell’anzianità pensionabile, sulle modalità di calcolo delle pensioni, sulle liberalizzazioni, sulla semplificazione di alcuni adempimenti e sull’adozione di provvedimenti finalizzati al rilancio della produttività e dell’occupazione delle donne e dei giovani.

Tra le principali modifiche approvate con la legge di conversione sono da segnalare la rivalutazione delle pensioni fino a circa 1.400 euro, la maggiorazione della detrazione ICI per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, l’aumento dell’imposta sulle attività finanziarie oggetto di emersione (cd. scudo fiscale) nonché l’introduzione di un’imposta sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all’estero. Sono state inoltre rafforzate le misure volte a favorire la tax compliance.

 

Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d Decreto cresci Italia)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

G.U. n. 19 del 24 gennaio 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27

Il decreto interviene su una miriade di tematiche connesse – direttamente o indirettamente – all’art. 41 Cost.. Tra le novità legislative di maggior interesse costituzionalistico si segnalano, in particolare: a) interventi in materia di liberalizzazione delle attività economiche (art. 1), per cui si considerano abrogate tutte le disposizioni che prevedono – in particolare – limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità (ma v. anche art. 1, comma 1, lett. b). Entro il 31.12.2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione per individuare le sole attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonchè i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione; b) le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, oggi esistenti in alcuni tribunali, diventano sezioni specializzate in materia di impresa (c.d. Tribunale delle imprese). Le sezioni avranno competenza, tra l’altro, in materia di controversie su proprietà industriale, concorrenza sleale, diritto d’autore, class action, cause tra soci (art. 2); c) il Governo è chiamato a monitorare la normativa regionale e locale per individuare le eventuali disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza, al fine di invitare l’ente interessato a rimuovere la normativa de qua pena, in mancanza, l’esercizio dei poteri sostitutivi ex art. 8 l. 131/2003 (art. 4); d) in materia di professioni, l’abolizione delle tariffe professionali e la riduzione della durata del tirocinio a 18 mesi; e) per quanto concerne i servizi pubblici locali si prevede che, a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei  individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del  territorio provinciale e tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee   a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012 (art. 25).

 

Legge 17 febbraio 2012, n. 9 (carceri e ospedali psichiatrici giudiziari)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.

GU n. 42 del 20 febbraio 2012

La norma contiene un cospicuo impegno finanziario per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie. Essa contiene, inoltre, modifiche al codice di procedura penale in tema di luoghi in cui svolgere gli interrogatori da parte del pubblico ministero e di riparazione per l’ingiusta detenzione. Tra le modifiche intervenute in sede di conversione si segnala la previsione della data per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari che viene fissata al 1 febbraio 2013.

 

Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5   (decreto semplifica Italia)

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

GU n. 33 del 9 febbraio 2012 – Suppl. Ordinario n. 27

Convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35

Secondo una prassi legislativa ormai invalsa si tratta di un decreto omnibus, con disposizioni eterogenee accomunate dalla volontà di semplificare e modernizzare settori sia pubblici che privati. Tra le disposizioni più rilevanti si segnalano: in relazione all’art. 97 Cost.: l’individuazione all’interno delle pubbliche amministrazioni di chi esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia e tardiva emanazione dell’atto richiesto dai cittadini; la possibilità di ottenere il certificato di residenza in tempo reale; l’obbligo di invio di determinati documenti soltanto per via telematica, tra i comuni; la previsione che a partire dal primo gennaio 2014 nella p.a. saranno utilizzati “esclusivamente” i “canali e i servizi telematici” compresa la “posta elettronica certificata”; lo spostamento della scadenza delle carte d’identità alla data di nascita del titolare. Il d.l. rende telematico il sistema di scambio dei dati tra INPS ed altre amministrazioni previdenziali e regola l’istituzione di una Cabina di regia per attuare l’agenda digitale italiana e informatizzare ulteriormente i rapporti tra cittadino e amministrazioni.Un altro gruppo di disposizioni riguarda le imprese e l’iniziativa economica prevedendo: la dichiarazione unica di conformità degli impianti termici; semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese; la modifica al testo unico sull’immigrazione nel senso di rendere più agevole la proroga del permesso di soggiorno per lavoratori stagionali per il quale si prevede un’ipotesi di silenzio assenso; la previsione di una Banca dati nazionale dei contratti pubblici che “raccoglie la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere   generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle    procedure di appalto”. Il d.l. stabilisce il principio della responsabilità in solido tra appaltatore e datore di lavoro nei confronti dei lavoratori. Si prevede la soppressione del vincolo di chiusura domenicale per alcune imprese e si modificano le regole per la concessione del credito di imposta.Rilevanti anche le semplificazioni in materia ambientale dove si prevede un’autorizzazione unica ambientale rilasciata in base al principio di proporzionalità alle piccole e medie imprese; e in materia di agricoltura dove si consente l’accesso a banche dati nazionali all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).Un altro gruppo di disposizioni riguarda la ricerca scientifica e industriale – con particolare riferimento alla presentazione di progetti comunitari rispetto ai quali vengono snellite le procedure sia di presentazione che di controllo dei risultati – e la ricerca di base. Rispetto a quest’ultima si stabilisce che la valutazione della ricerca debba essere fatta ex post, in attesa di una trasformazione del sistema di valutazione; si stabilisce che il 10% dei fondi FIRST (Fondo per gli investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica) sia destinato a ricercatori con meno di 40 anni; si prevedono misure di semplificazione per l’uso di tale Fondo, in particolare nel caso di progetti risultati idonei a livello comunitario ma non finanziati; si prevede la possibilità per i ricercatori universitari di far parte delle Commissioni per gli esami di Avvocato.Un altro gruppo di disposizioni riguarda l’Istruzione scolastica. Il decreto conferma il ruolo dell’Invalsi nelle more di una posta in opera di un sistema di valutazione delle istituzioni scolastiche. Potenzia il ruolo degli istituti tecnici superiori.In una miscellanea finale il decreto contiene altre misure di semplificazione che vanno dalla tenuta dei gas medicinali alla richiesta di mera comunicazione per chi intende vendere cibi e bevande in occasioni di sagre e manifestazioni locali. Da segnalare una norma provvedimento per i giochi paraolimpici dei disabili.

 

Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (semplificazioni tributarie)

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. 

GU n. 52 del 2 marzo 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44

Numerose ed eterogenee le disposizioni contenute nel provvedimento sulla semplificazione tributaria. Tra le varie si segnalano: la limitazione dell’obbligo di indicare il domicilio fiscale in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari solo ai casi espressamente previsti dalla legge per singole tipologie di atti; l’obbligo della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (cd. “paesi black list”) solo per le operazioni di importo superiore a 500 euro; la deroga alle norme sulla tracciabilità del contante per quegli acquisti di beni effettuati presso dettaglianti da persone fisiche cittadini stranieri e non residenti in Italia (per la quale sono previsti una serie di adempimenti burocratici tra i quali l’acquisizione della fotocopia del passaporto ed una apposita certificazione attestante le condizioni per l’esenzione dalla tracciabilità obbligatoria – cittadinanza e residenza – , ai quali segue il versamento in un conto corrente, entro il primo giorno feriale successivo all’operazione, del contante incassato e la consegna alla banca o posta della fotocopia del passaporto del cliente assieme allo scontrino fiscale emesso). È inoltre previsto che con riferimento alle partite IVA inattive, l’Agenzia delle Entrate invii in modo automatico una comunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. In assenza di motivazioni valide da parte del contribuente, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita IVA e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.

Sono previste delle disposizioni anche in materia di IMU: difatti, tramite delibera comunale, i Comuni possono cambiare, in aumento o diminuzione l’aliquota di base pari allo 0,76% sino a 0,3 punti percentuali. Per l’IMU delle case all’estero l’imposta non sarà dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Inoltre, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato, ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti e, per gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato, si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta una detrazione  di 200 euro se l’immobile è adibito ad abitazione principale.

Il provvedimento è stato sottoposto ad osservazione di legittimità da parte della Direzione generale fiscalità dell’Unione Europea.

 

Decreto Legge 15 marzo 2012, n. 21 (decreto golden share)

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonchè per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni

GU n. 63 del 15 marzo 2012

Convertito nella legge 11 maggio 2012, n. 56

Il provvedimento prevede, unicamente per le aziende operanti nei settori nevralgici dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni, l’obbligo di una notifica al Governo delle delibere adottate da una società, che abbiano per effetto modifiche della sua titolarità, delle sue eventuali fusioni o scissioni. In questo modo, il Governo si garantisce la possibilità di sottoporre a specifiche condizioni le delibere, gli atti, o le operazioni di quella società, le quali possano dare luogo ad una situazione di eccezionale minaccia effettiva, ad un pregiudizio per gli interessi pubblici, relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti. Infine, l’Esecutivo avrà la possibilità di esercitare il potere di veto nei casi in cui un soggetto acquirente, originario di un Paese extra-europeo, intenda stabilirsi nell’UE con l’acquisto di un’azienda del settore “protetto”, o anche soltanto di un suo ramo. Sono inoltre previsti anche una serie di poteri speciali del Governo nel caso in cui vi sia una minaccia effettiva, di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa nazionale. In questo caso, è prevista la possibilità che il Governo imponga delle specifiche condizioni nel caso di acquisto di partecipazioni in imprese svolgenti attività strategiche per la sicurezza. Inoltre, l’esecutivo potrà porre il proprio veto su delibere dell’assemblea o degli organi delle imprese strategiche, le quali puntino ad una modifica dell’aspetto societario, o dell’oggetto sociale, oppure allo scioglimento della stessa società.

 

Decreto legge 24 marzo 2012, n. 29  (Osservatorio sull’erogazione del credito)

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

GU n. 71 del 24 marzo 2012

Convertito nella legge 18 maggio 2012, n. 62

Il provvedimento ha previsto la costituzione di un Osservatorio sull’erogazione del credito da parte delle banche alle imprese. All’Osservatorio partecipano due rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d’Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l’Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria. L’Osservatorio, che si attiva d’ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l’ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d’Italia, all’Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.

 

Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (pareggio di bilancio in Costituzione)

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale

G.U. n. 95 del 23 aprile 2012

La legge di revisione costituzionale modifica gli articoli 81, 97, 117 commi secondo e terzo, 119 commi primo e sesto. In particolare: fissa il principio secondo cui lo Stato assicura l’equilibrio tra le  entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico; stabilisce che il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate  e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche  amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con apposita legge costituzionale; impone alle pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, di assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; attribuisce alla competenze legislativa esclusiva dello Stato l’armonizzazione dei bilanci pubblici, prima oggetto di potestà concorrente; condiziona l’autonomia finanziaria degli altri enti territoriali al rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e  dell’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

 

 

 

 

Legge 26 aprile 2012, n. 44 (semplificazioni tributarie)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

G.U. n. 99 del 28 aprile 2012 (suppl.ord.)

Tra le principali novità introdotte dalla legge di conversione: 1) sono elevate le soglie al di sotto delle quali si è considerati “contribuenti minori”, con conseguenti facilitazioni negli obblighi di fatturazione e di registrazione; 2) sono considerati “commercianti al minuto”, esonerati dall’obbligo di fattura tranne che su richiesta, gli organizzatori di attività di organizzazione di escursione, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo; 3) si prevede, per le cessioni di contratti di locazione finanziaria, l’applicazione dell’IVA sul “margine”, ossia sulla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all’acquisto; 4) viene sollevata dal 25% al 35 % la riduzione forfetaria del canone applicata per determinare il reddito da locazione imponibile IRPEF e IRES sugli immobili di pregio storico o artistico; 5) è abolita l’imposta di bollo del 2% sui trasferimenti di denaro mediante istituti bancari, money transfer e agenzie per attività finanziarie; 6) ai fini dell’IMU, è qualificata come abitazione principale quella in cui si dimora abitualmente e si risiede anagraficamente (qualora vi sia una divergenza tra dimora abituale e residenza anagrafica, è possibile l’applicazione di una sola agevolazione); 7) si prevede che i Comuni delle isole minori possono applicare un’imposta di sbarco fino a 1,50 euro, alternativa rispetto all’imposta di soggiorno.

 

Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenimento della spesa pubblica)

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

G.U. n. 106 dell’8 maggio 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94

Il decreto istituisce un Comitato interministeriale per il riordino della spesa pubblica. A tal fine, è consentita al Presidente del Consiglio la nomina di un Commissario straordinario. Questi può chiedere informazioni, documenti e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni e ad enti di diritto pubblico; definisce i livelli di spesa per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; sovrintende all’attività di acquisizione dei beni e dei servizi da parte delle pubbliche amministrazioni; può dare pareri sulle misure utili a ridurre la spesa pubblica; può proporre al Presidente del Consiglio, al Ministro delegato o ai Presidenti di Regione la sospensione, la revoca o l’annullamento d’ufficio di procedure per l’acquisto di beni e servizi. Il commissario può segnalare alle amministrazioni utili misure di razionalizzazione di spesa, fissando un termine affinché queste si conformino, alla scadenza del quale si attiva il potere sostitutivo del Governo. Il Commissario deve inoltre segnalare al Governo e al Consiglio regionale le disposizioni legislative e regolamentari da cui discendono spese per le pubbliche amministrazioni che possono essere rivisitate. Il decreto valorizza, altresì, i parametri di prezzo e qualità della Consip per l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, parametri che non possono essere derogati in peius nelle procedure di acquisto delle pubbliche amministrazioni.

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Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 (protezione civile)

Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile

G.U. n. 113 del 16 maggio 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2012, n. 100

Il decreto specifica e ridefinisce le attività di protezione civile, individuandone le tipologie (la previsione, la prevenzione e l’attività di primo soccorso e assistenza). Prevede altresì che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro dell’interno possano esercitare funzioni di promozione e coordinamento delle amministrazioni statali, locali, o di altre istituzioni pubbliche o private sul territorio. Le tipologie di rischio sono così definite: le calamità affrontabili da parte di enti e amministrazioni in via ordinaria; quelle che per loro natura comportano l’intervento coordinato di più soggetti competenti in via ordinaria; quelle che necessitano l’esercizio di poteri straordinari. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione interessata, e dura di regola 60 giorni (con possibile proroga di 40): è questa la fase di soccorso, di competenza della protezione civile. Il superamento dell’emergenza è affidato all’amministrazione in via ordinaria. Nella fase di emergenza, il Presidente del Consiglio o il Ministro dell’Interno possono delegare al Capo della protezione civile l’esercizio del potere di ordinanza. Le ordinanze adottate nei primi 20 giorni sono emanate senza il concerto del Ministro dell’economia, su quelle successive si deve raggiungere tale concerto, limitatamente ai profili finanziari.

 

Legge 18 maggio 2012, n. 62

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

G.U. n. 117 del 21 maggio 2012

In sede di conversione del decreto si è modificata la disciplina relativa all’Osservatorio sull’erogazione del credito. Esso diviene competente ad analizzare i tassi, le commissioni e le altre condizioni accessorie, articolando l’informazione a livello settoriale, geografico e dimensionale. Si prevede altresì che l’Osservatorio ponga in essere il monitoraggio dei finanziamenti erogati dal settore bancario e le condizioni poste alla clientela.

 

Decreto Legge 18 maggio 2012, n. 63 (contributi all’editoria)

Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale

G.U. n. 117 del 21 maggio 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 16 luglio 2012, n. 103

Il decreto ridefinisce i requisiti di accesso ai contributi all’editoria, introducendo forme di correlazione tra il contributo corrisposto alle imprese editoriali e i loro livelli di vendita e di occupazione professionale. I contributi relativi all’anno 2013 possono essere richiesti solo, per le testate nazionali, qualora siano state vendute almeno il 30% delle copie distribuite, e per le testate nazionali almeno il 35% delle copie distribuite. Anche al fine di garantire un’adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute, a decorrere dal 1° gennaio 2013 diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici mediante l’utilizzo di strumenti informatici e telematici che comportano la lettura di un codice a barre.

 

Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012.

G.U. n. 131 del 7 giugno 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122

Il Decreto, istituendo un apposito Fondo, disciplina gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dal terremoto, delegando ai Presidenti delle Regioni interessate il coordinamento delle attività. Il decreto sospende inoltre tutti i termini giudiziali e quelli amministrativi relativi al pagamento di imposte e contributi previdenziali, prevede una deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma e istituisce un Fondo di garanzia per le imprese danneggiate.

 

Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

G.U. n. 142 del 20 giugno 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131

Il Decreto introduce alcune norme relative alla differenza tra armi da sparo ad uso comune e armi sportive, attribuendo al Banco Nazionale di prova la competenza allo svolgimento delle relative verifiche. Si prevede inoltre una procedura straordinaria per la copertura di alcuni ruoli nel Corpo dei Vigili del Fuoco, si riassegnano gli avanzi accertati del Fondo per le vittime dei reati di mafia e usura al Fondo nazionale per il Servizio civile e al funzionamento degli Sportelli Unici per l’immigrazione. Infine, il Decreto prevede la trasformazione della Fondazione Gaslini di Genova (Ente pubblico nazionale) in Fondazione di diritto privato, conseguentemente cessano le funzioni di alta vigilanza espletate dal Ministero dell’Interno.

 

Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto Sviluppo 2012)

Misure urgenti per la crescita del Paese

G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 (suppl. ord.)

Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134

Il provvedimento è composto di settanta articoli organizzati in  quattro titoli riguardanti nell’ordine: le misure urgenti per le infrastrutture, l’edilizia e i trasporti (titolo I), le misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza nella pubblica  amministrazione (titolo II), le misure urgenti per lo sviluppo economico (titolo III) e le disposizioni finanziarie (titolo IV).

In materia di sviluppo economico il Decreto istituisce il Fondo per la crescita sostenibile, introduce importanti defiscalizzazioni per la realizzazione di infrastrutture attraverso i partenariati pubblico-privati e semplificazioni per l’affidamento dei lavori di ingegneria ed architettura. É istituito il Piano nazionale per le città dedicato alla riqualificazione delle aree più degradate. Si prevede un’ulteriore ampliamento dell’utilizzo della DIA e dell’autocertificazione (art. 19 L. 241/1990) per la semplificazione degli interventi in edilizia. Si interviene nuovamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica modificando l’art. 4 del DL 138/2011 e viene modificata la disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico.

In materia di trasparenza, si istituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale (preposta alla realizzazione degli obiettivi indicati nell’Agenda digitale italiana) e si rende obbligatoria la pubblicazione sul sito internet di qualsiasi forma di sovvenzione, contributo, sussidio o compenso erogato in favore di imprese, persone e professionisti.

In materia di giustizia civile, l’art. 54 introduce una limitazione alle impugnazioni sia di merito che di legittimità, mediante un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata in via preliminare dal giudice dell’appello. L’art. 56 introduce la Scuola di Magistratura, articolata in tre sedi sul territorio nazionale. Il Decreto prevede infine alcune modifiche di rilievo alla legge fallimentare.

 

Decreto Legge 27 giugno 2012, n. 87

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario.

G.U. n. 148 del 27 giugno 2012

Decreto Legge decaduto per mancata conversione. I suoi effetti sono stati fatti salvi dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135

Il provvedimento promuove una unitaria e sinergica operazione di valorizzazione e messa a reddito dei patrimoni immobiliari pubblici, siano essi di proprietà dello Stato, che degli Enti territoriali ovvero di società interamente partecipate dai predetti soggetti. Il Decreto istituisce il Fondo immobiliare al quale verranno conferiti tutti gli immobili pubblici, sia dello Stato (ivi comprese le caserme), sia degli enti territoriali (ivi compresi quelli dei Comuni), che, anche con l’ausilio di Cassa Depositi e Prestiti, verranno valorizzati e venduti. Il Decreto prevede inoltre la soppressione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell’Agenzia del territorio le cui funzioni sono attribuite, rispettivamente, all’Agenzia delle Dogane, che assume la denominazione di “Agenzia delle dogane e dei monopoli”, e all’Agenzia delle Entrate.

 

Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero)

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

G.U. n. 153 del 3 luglio 2012 (suppl.ord.)

La legge di riforma si incentra sulla flessibilità del rapporto di lavoro, in entrata ed in uscita. Con riferimento alle tipologie contrattuali più diffuse le principali modifiche hanno ad oggetto:

a) i contratti a progetto, che non potranno essere stipulati per attività meramente esecutive. Viene introdotta una presunzione di subordinazione, se le attività assegnate al collaboratore si svolgono con modalità analoghe a quelle espletate da dipendenti del committente.

b) i contratti regolati dalle partite IVA, per i quali scatta una presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due delle seguenti condizioni: la collaborazione ha una durata complessiva superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno solare; più dell’80% del fatturato del prestatore d’opera è costituito dalle somme a lui versate dal committente; il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso il committente;

c) il contratto di apprendistato, che viene incentivato sia sotto il profilo dei benefici contributivi, che sotto quello dei limiti percentuali di assunzione.

La riforma prevede innovative tipologie di risarcimento e di reintegrazione  a seconda che il licenziamento sia dovuto a giusta causa o a giustificati motivi soggettivi, a motivi oggettivi attinenti a ragioni organizzative o economiche, o infine a licenziamenti collettivi. Il reintegro permane nei casi di licenziamento nullo (ad esempio perché discriminatorio) a prescindere dal numero dei dipendenti, mentre in altri casi la disciplina è differente a seconda della dimensione dell’azienda e della tipologia di licenziamento.

La legge prevede che le dimissioni e le risoluzioni consensuali con la lavoratrice nel periodo di gravidanza o della madre o del padre nei primi 3 anni di vita del bambino debbano essere convalidate dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro, mentre tutte le dimissioni e risoluzioni consensuali al di fuori dalla predetta ipotesi dovranno comunque essere convalidate presso la Direzione Provinciale del Lavoro o presso il centro territorialmente competente per l’impiego o presso le sedi definite dalla contrattazione collettiva.

In tema di strumenti di sostegno del reddito, viene introdotta l’assicurazione Sociale per l’impiego (ASPI) che sarà operativa per i lavoratori che hanno involontariamente perduto l’occupazione.

La riforma introduce, infine, nel processo del lavoro un rito abbreviato per le controversie aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

 

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (decreto sulla Spending Review)

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

G.U. n. 156 del 6 luglio 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135

Tra le numerose disposizioni si segnalano le seguenti: a) misure volte a ridurre le inefficienze nell’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, come ad esempio quella secondo cui i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da tale società ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla medesima Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; b) misure concernenti il pubblico impiego, come la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni dello Stato in misura non inferiore al 20% per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale. È sancito il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi nel caso di ferie non fruite, ed il divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell’ultimo anno di servizio attività corrispondenti; c) misure dirette a un uso più efficiente del patrimonio pubblico; d) misure concernenti le società pubbliche, come ad esempio la previsione secondo cui le società controllate direttamente o indirettamente da Amministrazioni pubbliche che erogano servizi quasi esclusivamente a favore delle Amministrazioni pubbliche devono essere sciolte, o in alterativa, alienate; e) misure concernenti gli enti territoriali, per cui ridetermina il concorso delle Regioni alla riduzione della spesa e si rivedono, conseguentemente, gli obiettivi del patto di stabilità. Si dispone, inoltre, una riduzione dei fondi sperimentali di riequilibrio, ovvero dei fondi perequativi, dei comuni e delle province – nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province delle Regioni Sicilia e Sardegna; f) per quanto riguarda le Province si prevede, in luogo della soppressione ed accorpamento stabilito dal testo originario del decreto-legge, un generale riordino attraverso un articolato procedimento e la ridefinizione delle loro funzioni, prevedendo tra l’altro il conferimento di ulteriori funzioni oltre a quelle di coordinamento già stabilite dalla disciplina vigente; g) per quanto riguarda la sanità si prevede una riduzione del livello del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento pari a 900 milioni di euro per il 2012, a 1.800 milioni per il 2013, a 2.000 milioni per il 2014 e 2.100 milioni a decorrere dall’anno 2015.

 

Legge 6 luglio 2012, n. 96 (Riduzione dei contributi ai partiti politici)

Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali

G.U. n. 158 del 9 luglio 2012

Ai sensi dell’art. 1 della legge «I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica». L’art. 9 prevede che «allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano  conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo speciale  tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa».

 

Legge 23 luglio 2012, n. 114 (Trattato sulla stabilità)

Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, Malta, il regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012

G.U. n. 175 del 28 luglio 2012 (suppl.ord.)

Come stabilito dall’art. 1 del Trattato allegato, «Con il presente trattato le parti contraenti, in qualità di Stati membri dell’Unione europea, convengono di rafforzare il  pilastro economico dell’unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona  euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale.

 

Legge 23 luglio 2012, n. 115

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l’articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

G.U. n. 175 del 28 luglio 2012 (suppl.ord.)

Il Trattato modifica l’art. 136 del TFUE, stabilendo che «Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per    salvaguardare la stabilità dell’intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza  finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità».

 

Legge 23 luglio 2012, n. 116 (MES)

Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012

G.U. n. 175 del 28 luglio 2012 (suppl.ord.)

Il Trattato allegato alla legge in commento, in applicazione delle modifiche apportate all’art. 136 del TFUE, istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), chiamato anche Fondo Salva-Stati, come previsto dalle modifiche al Trattato di Lisbona del 23 marzo 2011 approvate dal Parlamento europeo. Pensato come fondo finanziario europeo per la stabilità finanziaria della zona euro, ha assunto la struttura di una vera e propria organizzazione intergovernativa, prevedendo un Consiglio di governatori (formato da rappresentanti degli Stati membri) e un Consiglio di amministrazione, oltre che del potere di imporre scelte di politica macroeconomica agli Stati aderenti al fondo-organizzazione.

 

Legge 30 luglio 2012, n. 126 (Intesa Stato/Arcidiocesi ortodossa)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. n. 183 del 7 agosto 2012 (suppl.ord.)

La legge, conformemente all’intesa allegata, disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi, prevedendo, tra le altre, una serie di disposizioni relative ai ministri di culto, al servizio militare, all’assistenza spirituale per infermi e detenuti ed all’insegnamento religioso nelle scuole.

 

Legge 30 luglio 2012, n. 127 (Intesa Stato/Chiesa di Gesù Cristo)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. n. 183 del 7 agosto 2012 (suppl.ord.)

La legge, conformemente all’intesa allegata, disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi, prevedendo, tra le altre, una serie di disposizioni relative ai ministri di culto, al servizio militare, all’assistenza spirituale per infermi e detenuti ed all’insegnamento religioso nelle scuole.

 

Legge 30 luglio 2012, n. 128 (Intesa Stato/Chiesa apostolica)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. n. 183 del 7 agosto 2012

La legge, conformemente all’intesa allegata, nello stabilire all’art. 1 che «La Repubblica dà atto dell’autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti», prevede, tra le altre, una serie di disposizioni relative ai ministri di culto, al servizio militare, all’assistenza spirituale per infermi e detenuti ed all’insegnamento religioso nelle scuole.

 

Legge 7 agosto 2012, n. 133 (Segreto di Stato)

Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto.

G.U. n.186 del 10 agosto 2012

La norma implementa le prerogative del Comitato parlamentare per la  sicurezza  della  Repubblica che può ora svolgere inchieste interne, nonché del Presidente del Consiglio dei ministri ridisciplinando, tra l’altro, le modalità per l’opposizione del segreto di stato.

 

Legge 7 agosto 2012, n. 134 (Crescita 2012)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

G.U. n.187 del 11 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 171)

Le principali modifiche apportate in sede di conversione riguardano le procedure degli appalti, alcune norme di carattere provvedimentale relative alla EXPO Milano 2015, l’istituzione del “Comitato interministeriale per le politiche urbane”, creato al fine di  coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di  concertarle con le regioni e con le autonomie  locali.

 

Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Sviluppo 2012)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.

G.U. n.189 del 14 agosto 2012 – Suppl. Ordinario n. 173

La legge converte il cosiddetto “decreto sviluppo” con alcune novità riguardanti le procedure di gara a livello regionale, volte anche ad evitare la penalizzazione delle piccole e medie imprese; le modalità di uso da parte delle regioni di immobili statali: la riduzione dell’organico presso varie autorità di pubblica sicurezza. Ampio spazio è, altresì, dato alla disciplina dei “Nuovi strumenti finanziari”.

 

Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Taglia-tribunalini)

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

G.U. n. 213 del 12 settembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 185

Il presente provvedimento, unitamente al Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n. 156 “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, mira, nel complesso, a realizzare obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di rafforzamento dell’efficienza del sistema giudiziario. Pertanto, è prevista la revisione dell’intera geografia del sistema giudiziario italiano mediante la soppressione di 31 tribunali, 31 procure, 220 sezioni distaccate di tribunale e 667 uffici dei giudici di pace. Il decreto prevede inoltre che il Ministro della Giustizia possa disporre, per un periodo non superiore a cinque anni, che gli uffici giudiziari risultanti dall’accorpamento continuino ad avvalersi degli immobili impiegati dagli uffici in via di soppressione.

 

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 (protezione dei minori)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

G.U. n. 235 del 8 ottobre 2012

Autorizzando la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa di Lanzarote, la legge vi dà esecuzione modificando numerose disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale. Introduce, inoltre, nuove fattispecie di reato, quali l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies). Attribuisce, infine, al Ministero dell’Interno, la responsabilità dell’attività di conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.

 

Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 (controlli sulle autonomie)

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012

Convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Introduce un sistema di controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti su tutti “gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal governo regionale, gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal governo regionale e dall’amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, nonché gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale”.

Rafforza i controlli in materia di enti locali, apportando modifiche al TUEL. In particolare prevede che le sezioni regionali della Corte dei  conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascun ente  locale, nonché il piano esecutivo di gestione, i regolamenti e gli  atti  di programmazione e pianificazione degli enti locali.

 

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (crescita 2.0)

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 (suppl.ord.)

Convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221

Non diversamente dai decreti che lo hanno preceduto, anche il presente si presenta composito ed eterogeneo, volendo incidere su numerosi settori, pur con interventi limitati e di dettaglio. Il filo conduttore unitario è, non di meno, l’implementazione della digitalizzazione della P.A.: agenda digitale, identità digitale, sanità digitale, giustizia digitale.

 

Legge 16 ottobre 2012, n. 181

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2011

G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012 (suppl.ord.)

Approvazione del rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato e dei rendiconti  delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l’esercizio 2011.

 

Legge 6 novembre 2012 n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità  nella pubblica amministrazione

G.U. n. 265 del 13 Novembre 2012 (Supp. Ord.)

La legge istituisce una commissione avente il compito di vigilare sull’attività della pubblica amministrazione e delega il Governo ad adottare decreti legislativi sulla pubblicità e la trasparenza nella pubblica amministrazione e sulla non eleggibilità dei membri del Parlamento. Modifica, altresì, alcune norme della l. 241/1990 e del decreto legislativo sul pubblico impiego (165/2001). In particolare, viene prevista la facoltà per la P.A. di rispondere a domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata (art. 2 l. 241/1990). Si è altresì previsto, nel nuovo art. 6-bis della l. 241/1990, che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare atti rilevanti nel procedimento devono astenersi in caso di conflitto di interessi.

 

Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188

Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane

G.U. n. 259 del 6 novembre 2012

Decreto-Legge decaduto per mancata conversione

Il decreto legge riduce il numero delle province nelle Regioni a statuto ordinario: da 86 province si passa a 51, comprensive delle città metropolitane. Il mandato degli organi delle province e gli eventuali commissari in precedenza nominati termina il 31 dicembre 2013. Le giunte sono soppresse a partire dal 1° gennaio 2013; le competenze della giunta possono essere esercitate, previa delega da parte del presidente della Provincia, da non più di tre consiglieri. La data delle elezioni per la formazione degli organi delle province di nuovo conio e delle città metropolitane, nonché delle province non modificate, è determinata con un futuro decreto del Ministro dell’interno.

 

Legge 8 novembre 2012 n. 189 (tutela della salute)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

G.U. n. 263 del 10 Novembre 2012 (Supp. Ord.)

La legge reca norme dirette a valorizzare l’assistenza sanitaria territoriale, secondo modelli scelti dalle Regioni, in correlazione alla riduzione dell’assistenza ospedaliera;  introduce norme per l’esercizio della professione intra moenia, che potrà avere luogo nelle strutture pubbliche o negli studi privati, secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle prestazioni; stabilisce che nel valutare la responsabilità del medico si tenga conto del fatto che questi ha osservato le linee guida e le buone pratiche suggerite dalla comunità scientifica internazionale; introduce norme per valorizzare il merito nella scelta dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio nazionale; Aggiorna i Lea, facendo riferimento a nuove patologie croniche e rare; limita la vendita dei tabacchi; reca norme contro le ludopatie; introduce norme per rendere subito disponibili nel SSN i farmaci innovativi; sancisce il trasferimento all’AIFA (agenzia del farmaco) delle competenze sulla sperimentazione clinica dei medicinali che attualmente fanno capo all’Istituto superiore di sanità, limita allo stesso tempo la moltiplicazione dei comitati etici e istituisce la gestione telematica delle documentazioni sugli studi clinici compiuti.

 

Legge 23 novembre 2012, n. 215 (parità tra i generi negli enti locali e nelle Regioni).

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni

G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2012

La legge promuove la parità tra donne e uomini nell’accesso ai pubblici uffici e alla cariche elettive degli enti territoriali. Con riferimento ai comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti si è prevista la quota di genere (nessuno dei due sessi può scendere sotto un terzo del numero dei candidati), e la doppia preferenza di genere, in virtù della quale l’elettore può esprimere, dopo la prima preferenza, anche una seconda ma solo a vantaggio di un candidato dell’altro sesso. Con riferimento alle giunte degli enti locali e ai consigli regionali, la legge stabilisce il principio per cui l’atto di nomina o la legge elettorale regionale devono perseguire l’equilibrio tra i due i sessi.

 

Legge 7 dicembre 2012, n. 213

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa

G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012 (suppl.ord.)

La legge di conversione prevede il rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e dei gruppi consiliari dei Consigli regionali.

 

Decreto Legge 11 dicembre 2012, n. 216 (salva infrazioni)

Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione europea.

G.U. n. 288 dell’11 dicembre 2012

Decreto-Legge decaduto per mancata conversione

Il provvedimento dà attuazione ad alcune direttive dell’Unione europea in materia di IVA (stabilendo tra l’altro norme comuni in materia di fatturazione), di parità di trattamento fra uomini e donne che esercitano un’attività autonoma (con specifico riferimento alla pesca), di congedo parentale, di trapianti e di farmacovigilanza. Il decreto legge prevede anche misure per dare esecuzione ad alcune decisioni della Corte di Giustizia e per prevenire le sanzioni che potrebbero derivare da procedure di infrazione ancora aperte.

Il provvedimento, inoltre, autorizza l’esercizio del potere sostitutivo statale per porre rimedio alla grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella provincia di Roma.

 

Legge 10 dicembre 2012, n. 219 (figli naturali)

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali

G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012

La legge modifica alcune disposizioni del codice civile in materia di filiazione, ridefinendo la nozione di parentela equiparando tutti i figli, nati all’interno o all’esterno del matrimonio e adottivi. Ad essi la legge assicura e riconosce gli stessi diritti e gli stessi doveri. La legge introduce anche alcune modifiche alla procedura di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Il Governo è delegato a dare attuazione all’art. 30 Cost., eliminando, tra l’altro, dalla legislazione vigente le dizioni «figli legittimi» e «figli naturali» (alle quali, solo laddove necessario, verranno sostituite quelle di «nati nel matrimonio» o «fuori del matrimonio»).

 

Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (crescita 2.0)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 (suppl.ord.)

In sede di conversione sono state apportate numerose modificazioni al fine complessivo di meglio specificare la gestione digitalizzata dei flussi documentali e dei dati in possesso delle PP.AA.

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 (suppl.ord.)

Tra le principali novità di rilievo costituzionale devono essere segnalati il congelamento della riforma delle Province e delle Città metropolitane, l’introduzione della nuova tassa sui rifiuti e i servizi (TARES), l’innalzamento dell’aliquota sull’imposta sulla transazione dei titoli finanziari (Tobin Tax), il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, alcune agevolazioni di tipo fiscale per i territori colpiti dai recenti terremoti, la ricongiunzione gratuita dei contributi previdenziali tra diverse “gestioni” per i dipendenti pubblici ex Inpdap.

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 (decreto Ilva)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013

Il decreto prevede che il Ministro dell’Ambiente, in sede di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), possa autorizzare la continuazione delle attività industriali degli stabilimenti di interesse strategico nazionale (tra i quali per disposizione dello stesso decreto rientra espressamente anche l’ILVA S.p.A.) qualora vi sia un’assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione. Il decreto prevede espressamente che «Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando l’autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio dell’attività d’impresa», ri-immettendo la società ILVA S.p.A. nel possesso dei beni dell’impresa posti sotto sequestro giudiziario ed autorizzando la commercializzazione dei prodotti semilavorati già posti sotto sequestro.

Il decreto (e la legge di conversione) solleva rilevanti dubbi di legittimità costituzionale in riferimento, da una parte, alle rispettive competenze esercitate dal potere giudiziario, da quello legislativo e da quello esecutivo, dall’altra, alla corretta applicazione di alcuni principi comunitari, tra cui quello di precauzione.

Il decreto ha anche previsto l’istituzione di un apposito Garante per vigilare sull’attuazione delle citate disposizioni.

In sede di conversione sono state introdotte alcune modificazioni, tra cui meritano di essere segnalate l’introduzione in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale della «Valutazione del danno sanitario» (le cui modalità saranno definite con un successivo decreto interministeriale) e la previsione di un Piano straordinario in favore della Provincia di Taranto che dispone in deroga rispetto alla vigente legislazione lavoristica e sanitaria.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 232 (elezioni politiche 2013)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013.

G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013

Il provvedimento, limitatamente alle elezioni politiche del 2013, prevede la riduzione delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste e dei candidati e rimuove le cause di ineleggibilità  che derivano dall’esercizio di particolari funzioni se tali funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento anticipato delle Camere.

Gli articoli 2 e 3 prevedono alcuni adeguamenti per l’esercizio del voto da parte di cittadini temporaneamente all’estero per ragioni di servizio.

L’art. 4 ammette la presenza ai seggi elettorali degli osservatori dell’OCSE.

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (pareggio di bilancio)

Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione

G.U. n. 12 del 15 gennaio 2013

La legge dà attuazione al principio dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, definendone – anche con riferimento alle regioni, agli enti locali e alle amministrazioni non territoriali – le caratteristiche.

L’equilibrio costituisce un obiettivo di medio termine da raggiungersi anche attraverso un graduale percorso di avvicinamento che tenga conto della sostenibilità del debito pubblico e delle regole sulla spesa pubblica (che può tollerare solo scostamenti temporanei ed eccezionali) il cui valore verrà indicato nella legge di bilancio (di cui l’art. 15 specifica il contenuto) per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Viene istituito un organismo indipendente per l’analisi e la verifica degli andamenti della finanza pubblica e per la valutazione dell’osservanza delle regole di bilancio (l’Ufficio parlamentare di bilancio) ed è previsto che una successiva legge dello Stato stabilirà le sanzioni da applicare agli enti nel caso di mancato conseguimento dell’equilibrio gestionale.

Viene, inoltre, istituito il Fondo straordinario per il concorso dello Stato, «nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali», al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti  civili e sociali.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Revisione forze militari italiane)

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia

G.U. n. 13 del 16-1-2013

Come stabilito nell’art. 1, c. 1, il Governo è delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata  in  vigore  della legge in commento, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a) dell’assetto strutturale e organizzativo del  Ministero della difesa, con particolare riferimento allo strumento militare; b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della  Marina militare e  dell’Aeronautica militare nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità; c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa. Il fine della delega è realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una  politica di difesa comune europea, per l’assolvimento dei  compiti istituzionali delle Forze armate.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 245 (Intesa Stato/Unione Buddhista Italiana)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013

La legge, conformemente all’intesa allegata, nello stabilire all’art. 2 che «La Repubblica  dà atto dell’autonomia dell’UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto», prevede, tra le altre, una serie di disposizioni relative ai ministri di culto, al servizio militare, all’assistenza spirituale per infermi e detenuti ed all’insegnamento religioso nelle scuole.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 246 (Intesa Stato/Unione Induista Italiana)

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

G.U. n. 14 del 17 gennaio 2013

La legge, conformemente all’intesa allegata, nello stabilire all’art. 2 che «La Repubblica  dà atto dell’autonomia dell’UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto», prevede, tra le altre, una serie di disposizioni relative ai ministri di culto, al servizio militare, all’assistenza spirituale per infermi e detenuti ed all’insegnamento religioso nelle scuole.

 

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (ordine avvocati)

G.U. n. 15 del 18 gennaio 2013

La legge stabilisce la nuova normativa relativa all’esercizio della professione forense, con particolare riferimento: a) alle modalità di accesso alla professione; b) alla possibilità di disciplinare, tramite regolamento, le modalità di acquisizione del titolo di avvocato “specialista”; c) alle modalità di elezione dei Consigli dell’Ordine e del Consiglio nazionale forense; d) al procedimento disciplinare e alle regole di deontologia forense.

 

Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate

G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013

La legge in commento, attuativa dell’art.  117, c. 3, Cost. e nel rispetto dei principi dell’UE in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. Per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende «l’attività economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro  intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività  riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi …, delle professioni sanitarie e  delle  attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative» (art. 1, c. 2). Secondo la legge, «l’esercizio della professione è   libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista» (art. 1, c. 4).

 

Legge 14 gennaio 2013, n. 10

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

G.U. n. 27 del 1 febbraio 2013

Ai sensi dell’art. 1, «La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l’attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la  prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della  qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la  vivibilità degli insediamenti urbani». In attuazione di tale disposizione, la legge prevede che il 21 novembre siano organizzate nelle scuole e Università giornate di promozione di tali finalità ambientali; che i sindaci dei Comuni maggiori predispongano il «bilancio arboreo»; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

 

Legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 (taglia consiglieri)

Modifiche all’articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana. Disposizioni transitorie.

G.U. n. 41 del 18-2-2013

Nel clima volto a tagliare i costi della politica, la legge porta il numero dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana da 90 a 70. La riduzione si applica a partire dal primo rinnovo dell’Assemblea regionale.

 

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 3 (taglia consiglieri)

Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del Consiglio regionale

G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013

Nel clima volto a tagliare i costi della politica, la legge modifica lo Statuto speciale portando a 60 (rispetto agli attuali 80) il numero dei consiglieri regionali e stabilisce che la legge elettorale debba prevedere norme che assicurino la parità di genere nell’accesso alle cariche politiche.

 

Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 (taglia consiglieri)

Modifica dell’articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

G.U. n. 40 del 16 febbraio 2013

Nel clima volto a tagliare i costi della politica, la legge modifica il numero dei consiglieri regionali da calcolarsi nel numero di uno ogni 25.000 abitanti o  frazioni  superiori  a  10.000  abitanti. Il parametro di riferimento per calcolare gli abitanti sono i dati desunti dall’ultima rilevazione  ufficiale  dell’ISTAT.

 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33   (Amministrazione trasparente)

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

G. U. n. 80 del 5-4-2013

Il provvedimento rappresenta un intervento di semplificazione normativa che ha come obiettivo quello di dare sistematicità alle numerose disposizioni in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni (incluse anche le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico). Oltre a dare attuazione ad alcune disposizioni della legge 190 del 2012 (cd. legge anticorruzione), il d. lgs. introduce alcuni elementi di novità quali il diritto di accesso civico, il principio della totale accessibilità delle informazioni, l’obbligo di pubblicità per alcuni atti, dati e situazioni patrimoniali, la creazione sui siti istituzionali di una apposita sezione “Amministrazione trasparente”. È inoltre previsto un articolato sistema sanzionatorio per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

 

Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 (sblocca debiti P.A.)

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

G.U. n. 82 del 8 aprile 2013

Convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64

Il decreto prevede numerose misure funzionali al pagamento dei debiti scaduti della P.A. In particolare, i pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro lo stesso termine sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5 miliardi di euro. I pagamenti dovranno essere effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra questi, ai crediti più antichi. Il decreto, infine, vincola le Amministrazioni a registrarsi presso la piattaforma informatica per la certificazione dei debiti con le imprese, che sarà costituita entro 20 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

 

Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 (sospensione dell’IMU sulla prima casa)

Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo

G.U. n. 117 del 21 maggio 2013

Convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85

Il decreto legge prevede la sospensione del pagamento dell’IMU sull’abitazione principale e le relative pertinenze (fatta eccezione per le prime case di lusso), sulle abitazioni principali appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, sugli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari e dagli altri enti di edilizia residenziale pubblica, sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali. L’obbligo di pagare l’imposta non è stato invece sospeso con riferimento alle prime case “di lusso”, alle seconde case, ai capannoni industriali e alle aree edificabili. Il decreto reca altresì il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali “in deroga”,  la proroga in tema di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e l’abolizione degli stipendi dei membri del Governo che sono anche parlamentari.

 

Legge 23 maggio 2013, n. 57 (superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

G.U. n. 121 del 25 maggio 2013

La legge prevede che dal 1° aprile 2014 gli ospedali psichiatrici giudiziari sono chiusi e le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno di nuove strutture sanitarie,  fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai dipartimenti di salute mentale.

 

Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 61 (Commissariamento ILVA)

Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale

G.U. n. 129 del 4 giugno 2013

Convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 89, G.U. n. 181 del 3 agosto 2013

Il decreto introduce la possibilità per il Consiglio  dei  Ministri di deliberare il commissariamento straordinario per un massimo di 36 mesi delle imprese, esercitate anche in forma di società, che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività  produttiva abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell’autorizzazione integrata ambientale.

L’art. 2 rende applicabile all’ILVA S.p.A. la procedura di commissariamento straordinario.

 

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (Decreto del Fare)

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

G.U. n. 144 del 21 giugno 2013 (suppl.ord.)

Convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 (suppl.ord.)

Il provvedimento è ad ampio raggio ed è composto da 125 articoli. Interviene su materie fondamentali per cittadini e imprese, quali (tra le altre) la riscossione, le semplificazioni edilizie, le multe stradali, gli incentivi per gli investimenti, la sanità «digitale» e molto altro. Il provvedimento si basa sulle Raccomandazioni rivolte all’Italia dalla Commissione europea il 29 maggio 2013 nel quadro della procedura di coordinamento delle riforme economiche per la competitività. I diversi interventi mirano a semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, nonché ad abbreviare la durata dei procedimenti civili, riducendo l’alto livello del contenzioso civile e promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali. Sono previste ulteriori semplificazioni sia per l’edilizia (con la possibilità di ricostruire con una sagoma diversa) sia per la giustizia, con il ritorno dell’obbligo di passare attraverso la mediazione per le controversie in condominio o legate all’eredità.

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76 (Lavoro e Iva)

Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti

G.U. n. 150 del 28 giugno 2013

Convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99, G.U. n. 196 del 22 agosto 2013

Il provvedimento modifica parti di rilevante importanza della riforma del lavoro adottata con la c.d. legge Fornero. In particolare, vengono riformati i requisiti di alcune tipologie di contratto di lavoro. Ad esempio, per i contratti a tempo limitato, viene ridotto il termine di intervallo tra due successive assunzioni dello stesso lavoratore; è introdotto un limite di tempo sul contratto a chiamata (400 giornate lavorative entro i 3 anni solari), oltre il quale il rapporto si trasforma automaticamente full time e a tempo indeterminato; per i cosiddetti co.co.pro., si conferma che il rapporto non possa essere costituito per la realizzazione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, con obbligo di definizione per iscritto degli elementi contrattuali probatori; con riferimento all’apprendistato, dopo la conclusione dell’apprendistato per diploma professionale, il contratto potrà essere trasformato in apprendistato professionalizzante. É fatto obbligo inoltre alle Regioni di approvare entro il 30 settembre le nuove linee guida per lo svolgimento della formazione professionale.

Sono infine previsti bonus fiscali ed incentivi per l’assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni che non abbiano il diploma o in stato di disoccupazione da almeno sei mesi. Per il Mezzogiorno il provvedimento prevede misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà e la approvazione della Carta per l’inclusione sociale.

Con riferimento alle misure fiscali, il provvedimento differisce al 1° ottobre 2013 il termine (attualmente fissato al 1° luglio 2013) per l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’IVA dal 21 al 22 per cento (previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). É inoltre introdotta, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, ivi incluse le sigarette elettroniche, pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico.