Parole, conflitto e verità nella Costituzione: doveri di solidarietà e funzione familiare

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Sommario: 1. L’interconnessione tra la dimensione funzionale della solidarietà e la dimensione sociale della funzione familiare; 2. Parole e conflitto nella Costituzione; 3. Interpretazioni e verità della Costituzione; 4. L’adempimento dei doveri di solidarietà; 5. L’adempimento dell’essenziale funzione familiare; 6. L’attuazione degli artt. 2 e 37 Cost. nelle politiche più recenti; 7. Essenziale per chi?

1. L’interconnessione tra la dimensione funzionale della solidarietà e la dimensione sociale della funzione familiare 

Il principio personalista, nell’affermare il primato dei diritti della persona, non si limita a riconoscere la titolarità dei diritti, ma, prescrivendo l’adempimento di doveri finalizzati allo sviluppo della società, svolge un’importante funzione di integrazione sociale. Solidarietà e famiglia costituiscono la base della convivenza sociale normativamente imposta dalla Costituzione, la quale assicura, per un verso, l’autonomia e la dignità della persona, uti singuli e nelle formazioni sociali, di cui la famiglia costituisce il nucleo primigenio, e, per altro verso, la solidarietà sociale. Due obiettivi distinti, ma intimamente connessi, su cui si regge l’impianto dello Stato democratico sociale delineato dal testo costituzionale, il cui effettivo dispiegamento presuppone la partecipazione di tutti sulla base di una forte tensione solidarista. In particolare, sono due le prescrizioni costituzionali dalle quali si può cogliere il legame tra solidarietà e famiglia: l’adempimento dei doveri inderogabili di cui all’art. 2 Cost. e l’adempimento dell’essenziale funzione familiare della lavoratrice prevista dall’art. 37 Cost.