Prorogatio degli organi elettivi regionali

Con la sent. n. 196 del 2003 la Corte costituzionale ha deciso due ricorsi riguardanti leggi regionali, rispettivamente della Regione Calabria (legge 15 marzo 2002, n. 14) e della Regione Abruzzo (legge 19 marzo 2002, n. 1), censurate sotto diversi profili e in particolare in ordine al regime di prorogatio degli organi elettivi regionali. In tema di disciplina dell’esercizio dei poteri degli organi regionali dopo la loro scadenza o scioglimento o rimozione, o dopo l’annullamento della elezione, la legge regionale è priva di competenza, almeno fino a quando lo statuto, o rispettivamente la legge statale, abbiano fissato i principi e le regole fondamentali.

http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/schedaDec.asp?Comando=LET&NoDec=196&AnnoDec=2003&TrmD=&TrmM=