Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale

Ricercatore in Diritto pubblico – Istituto Studi sui sistemi regionali e federali e sulle autonomie (CNR-ISSIRFA)

Abstract

La prospettiva che si intende proporre in merito alla rappresentanza democratica è quella che, nel nostro ordinamento, siano i primi dodici articoli della Costituzione a imprimere i principi politici che individuano la “linea”, la “direttiva” di “sviluppo dell’ordinamento” (Crisafulli) e della rappresentanza nella dimensione costituzionale. Tali fini trovano specificazione e sviluppo sia nella Parte I dedicata ai Diritti e ai doveri dei cittadini sia nella Parte II dedicata all’Ordinamento della Repubblica: l’istituto della rappresentanza è al tempo stesso contenuto, orientato e vincolato dai limiti posti in Costituzione sotto forma di principi fondamentali dell’ordinamento, di diritti e doveri individuali e collettivi, di divisione e separazione dei poteri nonché di articolazione in enti.

With regard to democratic representation, our argument is that the first twelve articles of the Italian Constitution lay down the political principles that identify the “direction” or “guideline” for the “development of the legal system” (Crisafulli) and the principles of representation in the constitutional framework. These objectives are specified and developed in Part I, dedicated to the Rights and Duties of Citizens, and in Part II dedicated to the Legal System of the Republic : the institute of representation is at one and the same time contained, oriented and restrained by the limits laid down in the Constitution in the form of fundamental principles of the legal order, in the form of individual and collective rights and duties, and in the form of division and separation of powers and of articulation into different bodies.

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