Sentenza del TAR Veneto sulla “cooptazione” nel reclutamento universitario

Ricorsi nn. 2460, 2461 e 2462 del 2008 Sent. n. 132/09
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati
Avviso di Deposito
del
a norma dell’art. 55
della L. 27 aprile
1982 n. 186
Il Direttore di Sezione
Vincenzo Antonio Borea – Presidente
Fulvio Rocco – Consigliere, relatore
Alessandra Farina – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi: n. 2460/08 proposto da B.D., n. 2461/08 proposto da P. F. e n. 2462/08 proposto da D.B. M., rappresentati e difesi dagli avv. Giovanni Attilio De Martin e Maria Chiara De Martin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;
contro
l’Università degli studi di Verona in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,
il Ministero dell’istruzione, Università’ e Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
e la Commissione giudicatrice presso l’Università degli studi di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti
di P. D., rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Sala e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia Mestre, via Cavallotti 22,
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 3536/2008 prot. 42099 tit. VII/I, con il quale il Rettore dell’Università intimata ha decretato vincitore del concorso il controinteressato; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti i ricorsi notificati e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi di Verona e del controinteressato;
visti gli atti tutti di causa;
uditi all’udienza camerale del 14 gennaio 2009 (relatore il Consigliere Fulvio Rocco), gli avvocati: Giovanni Attilio De Martin e Maria Chiara De Martin per i ricorrenti, Cerillo per l’Università degli studi di Verona e Sala per il controinteressato;
considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
I ricorsi in epigrafe vanno riuniti, in quanto recanti una richiesta di annullamento degli stessi atti.
Tali impugnative vanno accolte avuto riguardo – in via del tutto assorbente – alla dedotta violazione dell’art. 4 del D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, invero citato nei verbali della Commissione d’esame e ivi riprodotto, ma materialmente mai applicato, non essendo stati dalla Commissione medesima elaborati criteri contemplanti attribuzioni di punteggi ovvero giudizi graduati che consentissero una puntuale comparazione tra i diversi titoli posseduti dai ricorrenti.
Peraltro, neppure va sottaciuto – anche al di là della sin qui riscontrata assenza nella giurisprudenza di puntuali applicazioni dei principi discendenti dall’art. 51 c.p.c. alle commissioni concorsuali universitarie – l’indubbio vizio per l’imparzialità del giudizio della Commissione costituito, nella specie, dall’assunzione della presidenza di tale organo da parte del docente sia relatore della tesi di dottorato svolta dal vincitore del concorso, sia curatore di pubblicazioni da quest’ultimo presentate quale titolo di valutazione del concorso per cui è causa.
Il Collegio reputa che, ove si seguitasse a legittimare tale circostanza, risulterebbe di fatto operante nel nostro ordinamento un sistema di accesso alla carriera universitaria non già fondato sull’obbligo del pubblico concorso, a’ sensi dell’art. 97, terzo comma Cost., ma sulla mera cooptazione del candidato da parte della c.d. “comunità scientifica”.
Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza di lite per quanto attiene all’Università di Verona, nel mentre va integralmente compensata ogni ragione di lite tra i ricorrenti e il controinteressato
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna l’Università di Verona alla rifusione delle spese di causa a favore dei ricorrenti, liquidandole in complessivi € 3.000,00 (eurotremila), oltre a i.v.a. e c.p.a., nel mentre compensa integralmente ogni ragione di lite tra i ricorrenti medesimi e il controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 14 gennaio 2009.
Il Presidente l’Estensore
Il Segretario
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………..…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione nn.rr.gg. 2460-2461-2462/08