Il diritto di sperare. La pena dell’ergastolo dinanzi alla Corte di Strasburgo*

Ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico – Università degli Studi di Milano

Abstract

L’articolo approfondisce la sentenza Vinter e altri v. Regno Unito della Corte di Strasburgo del 9 luglio 2013 con la quale i giudici hanno dichiarato, sedici voti contro uno, che la pena dell’ergastolo – senza fissazione di un periodo di tempo dopo il quale è possibile chiederne il riesame, rimanendo al detenuto unicamente la possibilità di ottenere la scarcerazione anticipata da parte del Ministro – viola l’art. 3 della CEDU, ai sensi del quale nessuno può essere sottoposto alla tortura e a pene o trattamenti inumani o degradanti. Prima di esaminare il legal reasoning e la sua applicazione al caso concreto, si propone una dettagliata ricostruzione del contesto politico-istituzionale a fronte del quale è maturata la decisione e si ripercorre il più importante precedente sulla legittimità convenzionale dell’ergastolo.

The article explores Vinter and others vs. the United Kingdom of the Strasbourg Court (July 9, 2013). Judges declared, sixteen votes to one, that Life Imprisonment – without setting a period after which it is possible to apply for a review and leaving the convict with the sole possibility to obtain early release by Minister – violates Article 3 of the ECHR, which provides that no one shall be subjected to torture and inhuman or degrading punishment or treatment. Before examining the legal reasoning and its application to the case, the author offers a detailed analysis of the institutional context which helped to reach the decision and traces the most important precedent about the conventional compatibility of Life Imprisonment.

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