Le (molteplici) ragioni d’incostituzionalità della legge Fini-Giovanardi*

Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università Roma Tre

Abstract

L’Autore evidenzia le ragioni di incostituzionalità della legge c.d. Fini-Giovanardi, ossia dell’art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto legge 20 dicembre 2005, n. 232. L’Autore si sofferma, in particolare, sulla totale estraneità delle norme sulle droghe aggiunte in sede di conversione rispetto al decreto legge, avente come precipuo oggetto la copertura delle spese e le esigenze di sicurezza legate allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino.

The author points out the reasons of unconstitutionality of the law called Fini-Giovanardi, which converted the Decree-Law of 20 December 2005, n. 232, with particular reference to art. 4-bis, Law of 21 February 2006, n. 49. The author lingers, in particular, on the total lack of involvement of the norms on drugs, added within the conversion, with the discipline contained in the decree-law, which concerns the coverage of expenses and the security requirements related to the Winter Olympics in Turin.

Sommario:  1. Le questioni all’esame della Corte. I vizi di “merito” – 2. Il prioritario e assorbente vizio “formale”: la totale, evidente estraneità, rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, delle norme sulle droghe aggiunte in sede di conversione – 3. Dall’estraneità dei contenuti all’estraneità delle “ragioni” dell’intervento operato in sede di conversione: l’evidente carenza del presupposto del caso di straordinaria necessità ed urgenza – 4. Le benefiche conseguenze dell’auspicata decisione della Corte costituzionale.

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