Lo scioglimento delle Camere nella Costituzione italiana

Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Cagliari

Abstract

La forma di governo italiana è di tipo parlamentare monista. In essa il Presidente della Repubblica è titolare di importanti poteri, non meramente formali, tra i quali il potere di scioglimento. Il potere di scioglimento può essere studiato sotto il profilo della titolarità, dei fini che con lo stesso possono essere perseguiti e del rapporto tra il decreto che lo dispone e la fiducia parlamentare. Sotto il primo profilo, nel dibattito sulla natura giuridica del potere di scioglimento la dottrina si è divisa tra i sostenitori della natura sostanzialmente governativa, della natura sostanzialmente presidenziale e della natura duumvirale. La soluzione duumvirale è preferibile perché più coerente con la tendenza equilibratrice della forma di governo. Per ciò che concerne la funzione, lo scioglimento può essere fondato non solo sul classico motivo dell’impossibilità di formare un Governo, ma anche su un vizio funzionale nel rapporto tra corpo elettorale e Camere e, altresì, sull’esigenza di garantire la Costituzione o di applicare una sanzione per le Camere. Con riferimento al rapporto esistente tra il decreto di scioglimento e la fiducia parlamentare, lo scioglimento è detto anticipato o successivo a seconda che anticipi o segua la fiducia parlamentare. Nella prima parte della storia repubblicana, la fine anticipata della legislatura era disposta solo per accertata impossibilità di formare un Governo. Nel parlamentarismo maggioritario venuto in essere a partire dai primi anni Novanta, è divenuta possibile una rilettura del potere di scioglimento. In primo luogo, se la maggioranza è coesa, potrebbe accadere che lo scioglimento anticipato sia disposto, su proposta del Governo di fatto vincolante per il Capo dello Stato, nell’esclusivo interesse della maggioranza. In secondo luogo, anche lo scioglimento successivo è coerente con la qualificazione giuridica dell’atto come atto complesso, con i principi generali della forma di governo parlamentare e con il principio democratico, riletto alla luce del fatto maggioritario.

The Italian system of Government consists of a parliamentary Government, in which the President of the Republic holds the power of parliamentary dissolution. There has been a long time debate on the nature and the scope of this power. Some authors has considered the power to be a Government power; some other authors have affirmed that it is an effective prerogative of the President; some others, instead, think it must be considered as a shared power between the two authorities. The power can be studied looking at the ends that can be pursued through its exercise. The dissolution can be decided in case it is not possible to form a Government; in case Parliament is considered not to be not representative anymore; in case the dissolution is aimed to preserve the final goals of the Constitution. Between 1948 and 1992, the dissolution has been decided only in the case in which forming a Government turned out to be impossible. The forming of a new party system, though, introduced adversary politics in Italy. Therefore, although there are no precedents of dissolutions in the interest of the parliamentary majority or of dissolutions after the fall of a Government, , in order to let the people choose the parliamentary majority (even if a new parliamentary coalition could be formed), these kind of dissolutions must be considered compatible with the Constitution and could happen to be decided in the future.

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