Ma la data di svolgimento del referendum costituzionale è davvero liberamente disponibile? *

 

SOMMARIO: 1. La questione del tempo del referendum costituzionale – 2. Il precedente del referendum del 2001 – 3. L’insegnamento che se ne può trarre in occasione del prossimo (eventuale) referendum sulla revisione della seconda parte della Costituzione – 4. Il (dubitabile) nesso fra indizione del referendum e sopravvenuto impedimento all’esercizio del diritto di iniziativa mercé il deposito di ulteriori richieste.

1. La questione del tempo del referendum costituzionale. Nel recente pregevole saggio di Giuseppe Guarino dedicato all’attuale progetto di revisione costituzionale, comparso nel fascicolo n. 1/2005 della rivista www.costituzionalismo.it, si allude, in apertura, alla possibilità che entro la data di svolgimento delle prossime elezioni politiche si abbia, non solo ad approvare in via definitiva la riforma costituzionale dell’intera seconda parte della Costituzione, attualmente in discussione alle Camere, bensì pure che vi sia il tempo perché «venga richiesto un eventuale referendum costituzionale [e] che il referendum sia tenuto»1.
L’affermazione, sia pure meramente incidentale, dell’autorevolissimo studioso, fa – come dire – da pendant alla recente dichiarazione, resa dal Presidente del Consiglio dei ministri all’indomani dell’approvazione “in prima lettura” della legge di revisione in parola, circa la possibilità che l’eventuale (ma assai probabile, ove la riforma costituzionale venisse definitivamente approvata) referendum costituzionale si svolga successivamente alle elezioni politiche (della primavera) del 20062.
Viene così a riproporsi la questione – non poco rilevante da un punto di vista politico, ma non priva di interesse anche da quello più schiettamente giuridico – del “tempo” (e della tempistica del relativo procedimento) dell’intervento popolare nel processo di revisione costituzionale, specialmente declinata, nella vicenda attuale, nei termini di un’alternativa fra pertinenza al dominio esclusivo della politica, in quanto faccenda rimessa al suo libero apprezzamento, e appartenenza anche alla sfera del giuridicamente regolato.
L’uso del verbo “riproporre” non è qui casuale, in quanto – come qualcuno ricorderà – già in occasione del precedente e primo referendum costituzionale della nostra storia repubblicana – quello, cioè, sulla legge costituzionale n. 3 del 2001 di revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione – la determinazione della data di svolgimento della consultazione popolare si presentò come questione problematica, non priva di profili controversi e in buona parte inediti (non troppo dissimilmente, peraltro, da quel che avvenne anche in occasione del primo referendum abrogativo della nostra storia repubblicana3).
E’ bene, pertanto, andare innanzitutto a rammentare i “termini” di quel precedente, onde verificare l’esistenza di eventuali elementi utili a poter più consapevolmente affrontare il problema che ci sta dinanzi4.

2. Il precedente del referendum del 2001. La legge costituzionale n. 3 del 2001, definitivamente approvata a maggioranza assoluta dalle Camere in data 8 marzo 2001, è stata sottoposta al referendum popolare previsto dall’art. 138 della Costituzione nell’ottobre successivo – segnatamente il 7 ottobre 2001 – con esito favorevole all’approvazione della stessa, com’è a tutti noto. Tra approvazione della legge di revisione e referendum vi è stato perciò uno scarto temporale di quasi sette mesi!
Alla determinazione della data5, il Governo allora in carica, aderendo all’indirizzo interpretativo patrocinato dall’Esecutivo che l’aveva preceduto, pervenne in difformità da quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970, a tenore della cui disciplina la cronologia del sub-procedimento referendario risulta così scandita:

a) secondo l’art. 12, la decisione dell’Ufficio centrale per il referendum circa la legittimità della richiesta referendaria depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione deve avvenire entro trenta giorni dalla sua presentazione;
b) ai sensi del successivo art. 13 si prescrive che l’ordinanza dell’Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta venga immediatamente comunicata “al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali”;
c) infine, l’art. 15 dispone che il referendum venga indetto “con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso” (corsivo mio), aggiungendo che la “data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50º e il 70º giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione”(corsivo mio).

Ora, una simile tempistica – secondo quanto ritenuto dal Governo in carica al momento di presentazione delle richieste referendarie, presieduto dall’on. Giuliano Amato6 – ove rispettata, avrebbe portato ad un’indizione del referendum entro il termine dei tre mesi previsto dall’art. 138 della Costituzione per promuovere il referendum medesimo. Ciò che, tuttavia, avrebbe recato con sé l’effetto di pregiudicare il diritto di iniziativa referendaria da parte di soggetti diversi dai parlamentari della (allora) maggioranza e della (allora) opposizione, che concretamente avevano già presentato richiesta7. Onde, il Governo reputò necessario doversi arrecare un vulnus al sistema di successione cronologica delle diverse fasi del procedimento di indizione del referendum previsto dalla legge, ritenendo che all’indizione dello stesso non potesse che procedersi entro i sessanta giorni decorrenti, non già dalla comunicazione della decisione dell’U.c.r. – giusta la previsione dell’art. 15 l. n. 352 – bensì dalla scadenza del trimestre previsto dall’art. 138, comma 2, Cost. per la richiesta di referendum costituzionale8.
Il che portò invero, oltre che ad uno slittamento in avanti della data di svolgimento del referendum, ad una fissazione della stessa (e alla successiva indizione da parte del Capo dello Stato, come già ricordato, per il 7 di ottobre 20019) ad opera di un Governo diverso da quello in carica al momento della presentazione delle richieste referendarie10 – posto che, come si sa, la riforma del titolo V° fu approvata alla vigilia dello scioglimento delle Camere per la fine della XIII^ legislatura11.
Sin qui i fatti.
Cosa se ne ricava, ai limitati fini di queste mie brevi osservazioni?
Mi pare di poter dire, innanzitutto, che quella effettuata non fu un’operazione di interpretazione “adeguatrice” della disciplina legislativa, come pure fu sostenuto12.
Vero è che essa fece leva su di un’esigenza di pregio costituzionale: la tutela del diritto di iniziativa referendaria, riconosciuto dall’art. 138 della Costituzione alle Regioni e ai cittadini elettori, oltre che ai componenti di ciascuna Camera.
Ed è vero pure che, anche in mancanza di un potere dei promotori del ricorso al corpo elettorale di decidere la formulazione del quesito referendario sulle leggi costituzionali, il quale – a differenza di quanto accade per il referendum abrogativo – si sostanzia in un petitum obiettivamente predeterminato alla approvazione o disapprovazione della legge nella sua interezza, quella tutela non si risolve in una garanzia meramente formale, giacché essa vale a salvaguardare degli interessi sostantivi dei soggetti legittimati dall’art. 138 Cost., che non vengono meno, né risultano assorbiti dall’avvenuta richiesta di referendum da parte di uno di essi.
Si pensi, a riguardo, all’acquisto, con la qualità di legittimo richiedente il referendum, della qualificazione di “potere dello Stato” e, quindi, della legittimazione a sollevare dinanzi alla Corte costituzionale, in proprio o attraverso i rispettivi enti esponenziali, il conflitto di attribuzioni fra poteri avverso atti o comportamenti lesivi del diritto allo svolgimento del referendum13. Cosa non priva di una certa consistenza pratica, visti gli attriti e le resistenze frapposti allo svolgimento del referendum costituzionale manifestatisi già nell’“esordio” del 200114 e che, sulla base delle prime dichiarazioni dell’attuale Presidente del Consiglio e di talune posizioni assunte in seno all’attuale maggioranza parlamentare, potrebbero riproporsi anche nel prossimo futuro.
Si aggiunga, poi, il fatto che la promozione del referendum reca con sé la possibilità di lucrare spazi privilegiati di interlocuzione nella campagna referendaria15, assicurati dall’aver acquisito la veste formale di soggetto-promotore16.
Insomma, la pratica del plurireferendum costituzionale, lungi dall’apparire una bizzarria o un fatto legato soltanto a particolari congiunture17, mi sembra riflettere un uso dello strumento referendario sorretto da ragioni giuridicamente, oltre che politicamente, rilevanti, che possono indurre a ricorrervi con una certa frequenza, specie con riguardo a forme meno onerose di iniziativa come sono quelle di origine parlamentare e regionale, e che, peraltro, neppure suscita (o, quantomeno, non nella stessa misura) tutti i dubbi e le riserve cui l’omologa prassi può sollevate con riferimento al referendum abrogativo18.
Senonché, nonostante gli argomenti ora richiamati, resta il fatto che quello posto in essere all’epoca del primo referendum costituzionale non fu un intervento di esegesi, bensì di vera e propria disapplicazione in parte qua della disciplina recata dalla legge n. 352 del 1970, accompagnata da una sua riscrittura: la circostanza che ci si sia arrivati sulla base di nobili ragioni, non credo possa mutare la sostanza delle cose. E’, infatti, di tutta evidenza lo scarto fra la (pretesa) soluzione ermeneutica privilegiata e il tenore testuale del precetto normativo dell’art. 15, primo comma, l. n. 352 da cui quella soluzione si vorrebbe ricavata19.
Meglio avrebbe fatto il Governo ad adottare una diversa strategia, ricorrendo, ad esempio, all’adozione di un decreto-legge di modifica del medesimo art. 15, cosa che non gli sarebbe stata preclusa – secondo quanto comunemente si ritiene – dal versare nella situazione di deminutio potestatis conseguente all’avvenuto scioglimento delle Camere20.
In sostanza, alla ritenuta inadeguatezza in parte qua della legge n. 352 del 1970, si è risposto con una forzatura, pur essa non appropriata, perché in grado di dar corpo semplicemente ad un precedente, cui l’attuale Governo non risulta giuridicamente vincolato.
Sostanzialmente corretta, invece, sul piano ermeneutico è apparsa la soluzione negativa offerta al problema, pure affacciatosi, dell’eventuale applicazione al referendum costituzionale della disciplina dei limiti temporali circa la promozione e lo svolgimento del referendum popolare, che la legge in questione detta, con specifico riferimento alla possibile interferenza con le vicende parlamentari, relativamente alla sola ipotesi del referendum abrogativo. Sia, infatti, la previsione del divieto di deposito delle richieste referendarie «nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime» (art. 31 l. n. 352); che quella riguardante la sospensione del procedimento referendario all’atto della pubblicazione del decreto presidenziale di indizione dei comizi elettorali in caso di scioglimento delle Camere, con successiva ripresa dello stesso «a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione» (art. 34, commi 2 e 4), non paiono suscettibili di applicazione analogica, come risulta dimostrabile con varietà di argomenti, tutti imperniati sulla incompatibilità fra la ratio delle prescrizioni de quibus e la fattispecie cui vorrebbe estendersi l’ambito applicativo delle stesse21.
A questo proposito, basti solo richiamare l’attenzione sulla profonda difformità strutturale fra i rispettivi procedimenti, l’uno – quello del referendum abrogativo – caratterizzato da una sequenza cronologica segnata da fasi rigidamente cadenzate, con termini fissi e predeterminati; l’altro – quello del referendum costituzionale – improntato invece ad una dinamica temporalmente “mobile”, perché priva di un autonomo ancoraggio, in quanto dipendente dai tempi di svolgimento del procedimento di approvazione delle leggi costituzionali22.

3. L’insegnamento che se ne può trarre in occasione del prossimo (eventuale) referendum sulla revisione della seconda parte della Costituzione. Tornando alla questione da cui sono partito, mi pare che da quanto rilevato si possa dedurre quel che segue.
Invero, ciò che da ultimo è stato osservato, testimoniando della ammissibilità dello svolgimento del referendum costituzionale nel torno di tempo immediatamente posteriore alle elezioni politiche, potrebbe effettivamente essere chiamato in causa per corroborare l’opinione manifestata dal Presidente del Consiglio ricordata in apertura e, quindi, deporre a suo favore.
Senonché, a indurre a revocarne in dubbio il fondamento sta un argomento decisivo.
Mi riferisco al fatto che, l’indubbia dilatazione dei tempi scaturita dall’interpretazione offerta nel 2001, non ha mutato un fatto essenziale: che, cioè, quello previsto dalla legge n. 352 resta un procedimento “a tempo massimo predeterminato”23, il cui calendario e, quindi, la sua conclusione, quale che sia la sua durata, non possono essere in alcun modo definiti a priori, vale a dire a riforma ancora in itinere nella sua fase parlamentare, non foss’altro perché il dies a quo della descritta sequenza fasica e cronologica si àncora al giorno dell’avvenuta pubblicazione (c.d. notiziale) nella Gazzetta Ufficiale della legge costituzionale approvata in via definitiva dalle Camere.
Quindi, in assenza del fissarsi di tale ultimo momento, non ha senso comune ipotizzare qualsivoglia data di svolgimento dell’eventuale referendum ex art. 138 Cost. Così come, del resto, proprio il fatto della pubblicazione della legge costituzionale, in base alla sua collocazione temporale, può o meno render plausibile l’ipotizzato svolgimento post-elettorale24.
In questo senso, corre l’obbligo di rilevare la più corretta prefigurazione del problema data, da ultimo, dallo stesso Presidente del Consiglio nell’intervento alla Camera dei deputati in occasione del dibattito sulla fiducia al suo nuovo Gabinetto, là ove egli lega la eventualità dello svolgimento del referendum sulla legge di revisione della seconda parte della Costituzione nel secondo semestre del 2006 alla conclusione in tempo utile dell’iter parlamentare della legge stessa25.
Ciò detto, sia consentita un’osservazione.
Come rilevato in precedenza, alla scansione temporale a fasi non sovrapposte – fra iniziativa, indizione e svolgimento del referendum – il Governo pervenne quale soluzione dettata dalla necessità di evitare un’indizione intratrimestrale, che sarebbe risultata pregiudizievole del diritto di iniziativa referendaria costituzionalmente riconosciuto.
Tale soluzione, tuttavia, recando con sé l’effetto di procrastinare lo svolgimento del referendum sino ad oltre sette mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale assunta ad oggetto, ha essa pure un “costo da pagare”, da valutarsi in termini di protrazione “dell’incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata”26 e, quindi, di determinazione di uno stato di riforma incombente capace soltanto di erodere la legittimazione della Costituzione vigente, cui va aggiunta, altresì, la conseguenza di ridurre il legislatore costituzionale che intendesse tempestivamente reintervenire sulla materia ad una condizione di temporaneo impedimento27.
Anche queste mi paiono esigenze di pregio costituzionale, cui è necessario prestare attenzione.
Ed allora, viene da chiedersi: è proprio necessario il loro sacrificio, nei termini richiesti dalla soluzione in parola, a fronte della necessità di tutela del diritto di iniziativa referendaria in capo a ciascuno dei soggetti titolari, ai sensi del secondo comma dell’art. 138 della Costituzione o, forse, è possibile individuarne un’altra che assicuri un diverso contemperamento delle esigenze in campo?
Ebbene, qualche tentativo di escogitare rimedi diversi al problema è stato fatto: o movendosi all’interno della logica di fondo che aveva portato alla soluzione del 2001, rispettandone, cioè, il suo postulato circa la incompatibilità fra indizione del referendum e esercizio postumo del diritto di iniziativa referendaria; ovvero proponendo una rilettura della disciplina ex art. 15 l. n. 352, alla luce del fondamentale e inatteso fatto nuovo dell’esercizio plurimo di quel medesimo diritto.
Senonché, mentre nella prima prospettiva s’è cercato di far leva su espedienti cronologico-contabili che, tuttavia, han dato corpo ad una soluzione risultata apparente e fuorviante28; anche il secondo indirizzo non è pervenuto a risultati del tutto convincenti.
A quest’ultimo proposito, va segnalato che un’attenta dottrina ha prospettato l’eventualità di un’interpretazione del termine di sessanta giorni per l’indizione per come riferito, in caso di pluralità di richieste di referendum costituzionale, non già all’ordinanza dell’Ufficio centrale della Cassazione che dichiara la legittimità della richiesta presentata per prima, bensì alla decisione dell’Ucr che «ammette la richiesta che è stata depositata per ultima in ordine di tempo»29.
Tuttavia, una simile soluzione esegetica, seppur acutamente prefigurata, evidentemente risulterebbe incapace di rispondere al problema in esame, ogniqualvolta si determini la situazione per cui, alla scadenza “intratrimestrale” del termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale relativa alla richiesta di referendum originaria, non si abbiano altre richieste depositate, ovvero si sia in presenza di altre richieste depositate contemporaneamente alla prima o, comunque, a ridosso di quest’ultima30. Né, peraltro, la semplice esistenza di iniziative in itinere all’atto della scadenza avrebbe rilevanza alcuna, posto che resterebbe sempre incerta la possibilità che esse si perfezionino e, quindi, che vi possa essere un’ulteriore decisione dell’Ufficio centrale da cui far decorrere un nuovo termine per l’indizione31.
Ora, a me sembra che la strada da seguire, in costanza dell’attuale disciplina della legge n. 352 del 1970, possa essere un’altra.

4. Il (dubitabile) nesso fra indizione del referendum e sopravvenuto impedimento all’esercizio del diritto di iniziativa mercé il deposito di ulteriori richieste. A parte, infatti, la considerazione per cui, in via pratica, l’indizione del referendum costituzionale nel trimestre dalla pubblicazione della legge costituzionale destinata ad esserne oggetto potrebbe verosimilmente essere evitata attraverso un “adeguato” comportamento, tenuto sia dall’Ucr, che dal Governo (Capo dello Stato), che utilizzi “al massimo” i tempi messi a disposizione dalla legge per le relative decisioni32, ritengo che debba portarsi l’attenzione sulla premessa che ha fatto da fondamento all’operazione di riscrittura dell’art. 15 della legge n. 352 posta in essere nel 2001.
Penso, segnatamente, alla possibilità di revocare in dubbio il postulato, secondo cui l’indizione del referendum costituzionale durante il periodo di tre mesi costituzionalmente deputato alla promozione delle iniziative referendarie sarebbe in grado di precludere la presentazione delle richieste referendarie non ancora perfezionatesi e, di conseguenza, prestar lesione al diritto di iniziativa che l’art. 138 della Costituzione riconosce a tutti i soggetti indicati.
Ho qualche rilievo da fare, in proposito, che mi accingo ad esporre.
Vero è che il decreto di indizione si pone, in certo modo, come connesso al fatto della specifica iniziativa che ha dato impulso al procedimento referendario – cioè a dire la specifica richiesta presentata da uno dei soggetti legittimati – come dimostra, del resto, l’espresso riferimento nel preambolo del provvedimento in questione alla decisione dell’Ufficio centrale per il referendum che ne abbia dichiarato la legittimità e, perciò, pel tramite di esso a quel medesimo fatto. Si tratta, per questo, dell’indizione di un referendum per come storicamente originatosi. Ed è pure vero che l’indizione dovrebbe naturalmente costituire l’adempimento che, aprendo il procedimento alla sua fase deliberativa, dovrebbe correlativamente implicare l’avvenuta chiusura della fase di iniziativa33.
Tuttavia, non possono trascurarsi a mio avviso talune peculiarità (e virtualità) proprie del referendum costituzionale.
Da un lato, proprio l’esperienza del referendum sul titolo V ha dimostrato che l’indizione può essere conseguenziale a più di un’iniziativa e che, quindi, può risultare pluri-originata, come, ad esempio, laddove si sia dinanzi ad una presentazione contemporanea di più richieste (ipotesi inveratasi proprio in occasione del referendum del 2001)34.
Dall’altro – cosa che appare di capitale importanza – va tenuto conto del fatto che, come già rilevato, la formulazione della richiesta referendaria è, a differenza che nel referendum abrogativo, sottratta alla disponibilità dei promotori, trattandosi di petitum coattivamente circoscritto alla approvazione o disapprovazione en bloc della legge costituzionale adottata dalle Camere. Quindi, in definitiva, l’unica effettiva differenziazione fra le plurime richieste sarebbe costituita, evidentemente, proprio dalla provenienza delle stesse e dalle motivazioni subiettive che avrebbero spinto i singoli soggetti a promuovere il referendum.
Insomma, la pluri-richiesta non pluralizza il referendum, che è e resta in sé e per sé pur sempre uno ed individuo, autonomo ed indipendente dalla eventuale pluralità di atti-richiesta che lo hanno preceduto, i quali, abbiano o meno dato concretamente impulso ab origine al relativo procedimento destinato a concludersi con la deliberazione popolare, versano tutti nella medesima condizione di incapacità a determinarne i contenuti35.
Di conseguenza, proprio alla luce di questa immodificabile definizione formale e sostanziale del thema decidendum e, perciò, della indeclinabile identità obiettiva che, una volta legittimamente promosso ed indetto, assume il referendum, senza che possa su di essa incidere la successiva proposizione di identiche iniziative di richiesta, mi sembra che rappresentare l’indizione come fatto preclusivo di ulteriori richieste referendarie risulti eccessivo ed ingiustificato.
Giacché, l’assoluta indipendenza fra l’oggettiva configurazione del quesito referendario e l’atto di richiesta del referendum costituzionale tende ad oggettivamente appianare le differenze fra i singoli atti di iniziativa di provenienza popolare, regionale o parlamentare, non solo in una prospettiva sincronica e atemporale, ma anche da un punto di vista diacronico, nulla potendo aggiungere “sul piano obiettivo” al referendum già indetto le eventuali richieste presentate successivamente.
Né, peraltro, servirebbe ad obiettare il far leva sul fatto che, una richiesta successiva all’indizione del referendum si configurerebbe come privata della sua essenziale e naturale funzione di impulso del procedimento referendario, non producendo in sé l’effetto (oramai già prodotto) della sua “messa in moto”, quanto semmai il risultato di consentire una partecipazione tardiva. Invero, tale esatta affermazione sta e cade con la soluzione che si intende dare al problema della ammissibilità stessa dell’iniziativa plurale, posto che evidentemente anche richieste referendarie successive alla prima, le quali fossero presentate e dichiarate legittime prima dell’indizione, risulterebbero oggetto della medesima spoliazione (o trasfigurazione) funzionale. Insomma, il punto cruciale non è nella anteriorità o posteriorità delle richieste rispetto al momento dell’indizione, bensì nella possibilità o meno che il diritto di iniziativa possa pluriesercitarsi: quindi, una volta risolto il dilemma per la positiva, come è stato fatto, non pare possibile opporre alla ammissibilità di richieste successive all’indizione l’argomento dello “sviamento della funzione”.
Viene, allora, da domandarsi: perché impedire di unirsi al “coro” dei promotori anche a quelli dell’ “ultim’ora”, ove la loro iniziativa non abbia preceduto l’indizione del referendum? Quale la ragione per escludere che, con il deposito della richiesta nelle modalità previste (e la successiva dichiarazione di legittimità della richiesta di referendum costituzionale da parte dell’Ufficio centrale), anche ove vi sia già stata indizione, taluno dei soggetti indicati dal capoverso dell’art. 138 possa esercitare il suo diritto di iniziativa e partecipare in qualità di promotore alla campagna referendaria?
Ed ancora, appare possibile, sotto il profilo che qui interessa, equiparare quoad effectum l’indizione intratrimestrale del referendum con lo svolgimento intratrimestrale dello stesso, il quale ultimo avrebbe certamente, com’è ovvio, effetto preclusivo del diritto di iniziativa referendaria e per ciò stesso sarebbe da considerarsi inammissibile (ancorché astrattamente possibile alla luce della normativa vigente)?
Certo, si potrebbe osservare che con l’indizione si apre formalmente la campagna referendaria e, quindi, la spatium temporis dell’applicazione della legislazione relativa, di modo che i promotori della “prima ora” potrebbero lucrare dei vantaggi, in termini temporali, nei confronti di quelli dell’“ultimo momento”.
A tale riguardo, però, vale osservare che, a parte la considerazione che quest’ultimi avrebbero sempre la possibilità di rappresentare le proprie ragioni nella campagna referendaria attraverso altre forme rappresentative, la possibilità di assicurare uno spazio di partecipazione adeguato anche ai promotori che avessero perfezionato la propria richiesta di referendum a ridosso della scadenza resta rimessa, allo stato attuale della disciplina, al prudente apprezzamento del Governo che dovrebbe utilizzare al meglio il tempo a disposizione per la decisione circa la fissazione della data di svolgimento del referendum, onde assicurare un congruo tempo anche ai promotori in extremis.
In conclusione, mi sembra di poter dire che il nesso fra indizione del referendum ed esercizio del diritto di iniziativa sia, nel caso del referendum costituzionale, tutt’altro che sorretto da certe e dimostrate ragioni giustificative, di modo che appare rimessa in discussione la (asserita) natura costituzionalmente vincolata della scelta sulla tempistica referendaria operata nel 2001.
Se così è, è auspicabile che l’eventuale (ma, ad avviso dello scrivente, non certo ugualmente auspicabile) approvazione della legge di revisione della seconda parte della Costituzione, possa essere l’occasione per una rimeditazione sul punto, ove, peraltro, non si pervenga nel frattempo ad una modifica in parte qua della stessa disciplina della legge n. 352 del 1970, mostratasi non certo esente da mende alla prima prova applicativa, innanzi alle impreviste evoluzioni e alle inedite virtualità manifestate dall’istituto del ricorso al popolo nel processo di revisione costituzionale, in quella prima circostanza di quasi cinque anni fa.

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