Il matrimonio dello straniero e l’uso dei precedenti non nazionali nel giudizio di legittimità costituzionale

Professore associato di Istituzioni di Diritto pubblico – Università di Cagliari

ABSTRACT

La legge 94 del 2009 (il cosiddetto “pacchetto sicurezza”) ha modificato l`art 116 del codice civile, subordinando il matrimonio dello straniero alla regolarità del soggiorno. Tale norma, pensata per contrastare i matrimoni di comodo, si poneva tuttavia in contrasto con il diritto a contrarre matrimonio, protetto dalle Costituzioni come dalle carte internazionali dei diritti e considerato, quindi, un diritto fondamentale proprio del cittadino come dello straniero. Il giudizio di legittimità costituzionale relativo a una simile norma, in un sistema integrato di tutela dei diritti che coinvolge un livello nazionale (giudici comuni e Corti costituzionali) e un livello sovranazionale (Corte edu e Corte di giustizia dell’UE) può coinvolgere parametri normativi e argomenti interpretativi provenienti da ordinamenti diversi rispetto a quello nazionale. Nel caso di specie, un parere del Conseil Constitutionnel e la sentenza O’Donoghue della Corte europea dei diritti dell`uomo, relativi a norme di analogo tenore in Francia e nel Regno unito, deponevano nel senso della illegittimità di una simile previsione. In particolare, quest`ultimo precedente ha contribuito alla costruzione della motivazione della decisione di accoglimento della Corte costituzionale n. 345 del 2011. Non sono tuttavia da escludersi contesti in cui il precedente potrebbe indirizzare la Corte costituzionale nel senso della riduzione dello standard di tutela di un tale diritto. Pertanto, l’uso di precedenti giurisprudenziali non nazionali dovrebbe essere subordinato a due condizioni: in primo luogo tali precedenti dovrebbero essere invocati e utilizzati solo se da essi discenda una maggior protezione dei diritti costituzionali; in secondo luogo, l’uso dei precedenti dovrebbe concorrere a definire il contenuto e i confini dei diritti costituzionali, contribuendo a ridurre pro futuro il margine di discrezionalità insito nell’interpretazione per valori.

The statute law 94/2009 (better known as “security bill”) has modified article 116 of the civil code, not admitting to marriage the undocumented aliens. This rule, that was approved in order to contrast the phenomenon of “fake matrimonies”, was in conflict with the right to get married, which is commonly considered a fundamental right of the individual, both citizen and alien. The valuation of the constitutionality of such rule may involve parameters and arguments coming from both the national legal system and the non national ones. In this case, the Constitutional Court used a precedent of the European Court of Human rights (the O`Donoghue precedent) as an argument in decision 345/2011, that declared the unconstitutionality of such rule. Nonetheless, it may happen that the non national precedent might encourage the Constitutional Court to take a decision that might reduce the protection of a constitutional right. Therefore, we suggest that non national precedents should be used only in order to reinforce the protection of constitutional rights and, secondly, that these precedents should define the content and the boundaries of constitutional rights, helping to reduce the discretion of the Court in the future decisions.

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