La guerra illegittima

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1. – Le ragioni del costituzionalismo – insieme a quelle del diritto internazionale – sono duramente messe alla prova dinanzi alla forza brutale e senza regole della guerra. Purtroppo hanno trovato un immediato riscontro i timori che venivano espressi nel primo scritto pubblicato su questo sito (Le ragioni di una nuova rivista) in cui sono state dichiarate le ragioni che hanno indotto all’apertura di questo luogo di riflessione critica per i costituzionalisti e per tutti coloro che “credono” nel costituzionalismo. Infatti, il modo in cui si è sviluppata la vicenda che si è conclusa con la decisione unilaterale degli Stati Uniti e dei suoi alleati di risolvere “comunque” militarmente la crisi irachena, dimostra come fossero tutt’altro che “onirici incubi” i rischi denunciati di “fuga senza fine dei diritti”, e come fosse forte la tendenza alla “progressiva concentrazione fattuale del potere in luogo della sua molecolare diffusione”: messe alla prova sul piano drammatico e sdrucciolevole della guerra, le ragioni del diritto sono state disattese prima, calpestate poi, in una progressione di fuga che appare appunto… senza fine. Così la diffusione del potere (ovvero solo la sua organizzazione tra più soggetti di diritto internazionale), che per quanto criticabile e magari mal distribuita, aveva comunque garantito una possibilità di regolare i rapporti tra le nazioni e stabilito i modi per la risoluzione delle controversie internazionali, è stata platealmente e violentemente rimossa, sostituita dalla “concentrazione fattuale” del potere nelle mani di pochi potenti, che hanno operato “di fatto” al di fuori di ogni schema di legittimazione giuridica. Decisioni “supreme” sulle sorti del mondo e sulla vita delle persone vengono prese in violazione palese delle regole di civiltà giuridica. C’è da riflettere. Il giurista, pur avvertendo l’inanità del suo sforzo, può denunciare la follia avvertendo della illegittimità del modus operandi, degli atti e dei fatti compiuti. Vero è che il giurista non può (ambire a) sostituirsi al “sovrano”, ma le decisioni sovrane devono essere da lui giudicate. Spesso i giuristi le hanno giustificate, raramente criticate. Invero, proprio dinanzi a fatti di tanto rilievo quali quelli che fanno precipitare il mondo verso la barbarie della guerra, c’è da rimanere ammutoliti, per paura o per stupore. Ma basta rifletterci un po’ per convincersi che nella situazione odierna più saggio appare assumere un diverso semplice atteggiamento: quello di denuncia dei comportamenti illegittimi, a salvaguardia delle ragioni del diritto. Ben consapevoli che è insufficiente la denuncia, ben consapevoli che altro è lo sforzo richiesto per edificare una civiltà del diritto che sappia rispondere alle sfide dell’età della globalizzazione, ben consapevoli che oltre alla constatazione della illegittimità, che per il giurista rappresenta la condanna senza appello dell’operato dei soggetti politici, ci sarebbe da sollevare la più complessa questione della legittimazione. Ma tra il piano della (il)legittimità e quello della legittimazione – ci hanno insegnato i classici – c’è un abisso. Ricongiungere la due sponde non sarà facile. Può dunque non essere privo di significato elencare quelle che sono apparse le principiali violazioni della legalità internazionale e costituzionale che hanno contrassegnano la più recente “cronaca di guerra”.

2. – Sul piano dei rapporti di diritto internazionale la “guerra preventiva” non trova giustificazione alcuna nello Statuto delle Nazioni Unite. Infatti, ritenere che una guerra sia un modo per “mantenere la pace e la sicurezza internazionale” non solo appare paradossale, ma si pone anche in esplicito contrasto con l’art. 1 della Carta dell’ONU, che individua altri strumenti per raggiungere detti fini, impegnando l’ONU stessa a “prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie internazionali o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace”. L’intervento armato voluto dagli Stati Uniti e dai suoi alleati non può neppure essere ritenuto legittimo considerandolo espressione del “diritto naturale di autotutela individuale e collettiva”, poiché l’art. 51 della Carta dell’ONU collega espressamente questa ipotesi al “caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite”, limitando inoltre questo diritto di reazione “fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale”. Nel caso dell’Iraq, non solo non è dato riscontrare la prima ipotesi (un attacco armato dell’Iraq ad altro Paese), ma l’intervento armato preteso dagli Stati Uniti si produrrebbe dopo e contro la volontà del Consiglio di Sicurezza. Gravemente lesivo della legalità internazionale appare inoltre lo sforzo politico a lungo perseguito dagli Stati Uniti per fare approvare una deliberazione che sposi le tesi bellicistiche dalla maggioranza del Consiglio di Sicurezza senza il consenso di tutti i “Membri permanenti”: una simile delibera sarebbe stata illegittima. Stabilisce infatti chiaramente l’art. 27 dello Statuto delle Nazioni Unite che “le decisioni del Consiglio di Sicurezza … sono prese con voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti”. Senza commento “giuridico” è poi la ragione che ha indotto al ritiro della risoluzione che si voleva fare approvare in modo illegittimo dal Consiglio di Sicurezza: non un ritiro indotto da una resipiscenza nei confronti della legalità internazionale, ma la considerazione del fatto che nonostante tutto lo strappo alla legalità internazionale e la palese violazione delle precise disposizioni legali della Carta ONU, non sarebbero comunque di fatto serviti ad ottenere lo scopo politico perseguito. Un ritiro determinato dal fallimento di una strategia politica (preso atto che solo una minoranza dei membri del Consiglio di sicurezza avrebbe appoggiato la risoluzione statunitense) che si voleva tesa a legittimare illegittimamente un fine (la guerra); strategia politica rapidamente sostituita dal conseguimento diretto del fine stesso: facendo a meno dell’ONU e delle sue regole, si è “fatto per conto proprio”.

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