Norma generale esclusiva e antropologia positiva (o perversa?): le implicazioni giuridico-costituzionali del ddl di revisione dell’art. 41 della Costituzione

 

Sommario: 1. Premesse: la costituzionalizzazione della norma generale esclusiva 2. La norma generale esclusiva e l’opzione politica per un’antropologia positiva (o perversa?) 3. Le implicazioni che deriverebbero dalla costituzionalizzazione della norma generale esclusiva 4. Conclusioni: l’attualità della costituzione attraverso la sedimentazione dei suoi significati

  1. Premesse: la costituzionalizzazione della norma generale esclusiva

Come si legge nella «Relazione Illustrativa» che accompagna la presentazione del «Disegno di legge costituzionale recante: “Modifica degli articoli 41, 97 e 118 della Costituzione”», approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 febbraio 2011, l’obiettivo del Governo proponente è quello di rimuovere un vizio che sarebbe connaturato alle disposizioni costituzionali coinvolte nella proposta di modifica, e, in particolare, all’art. 41 della Costituzione: «L’intervento di revisione costituzionale intende, in primo luogo, eliminare le incertezze e le contraddizioni presenti nell’attuale formulazione dell’articolo 41: il primo comma sembra prospettare una garanzia piena ed assoluta della libertà dell’iniziativa economica privata (“l’iniziativa economica privata è libera”); il terzo comma, al contrario, delinea un modello di economia dirigista, nel quale sono poste su uno stesso piano l’attività economica pubblica e quella privata ed indica lo scopo che l’azione dei pubblici poteri deve perseguire: indirizzare e coordinare a fini sociali queste attività». L’obiettivo è dunque quello di eliminare «le intrinseche contraddizioni», «i dubbi interpretativi», «le ambiguità di fondo», presenti nella disposizione costituzionale.

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