Profili costituzionali del contratto di lavoro a tutele crescenti

Professore associato di diritto del lavoro – Università degli Studi di Perugia

Abstract

L’articolo analizza criticamente la nuova disciplina del contratto di lavoro a tutele crescenti, mettendone in evidenza i molteplici profili di illegittimità costituzionale.

The article offers a critical evaluation of the new employment contract reform, exploring in particular the many points of contrast with the Constitution.


 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Natura e disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. – 3. Profili di illegittimità costituzionale per eccesso di delega. – 4. Profili di illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza e ragionevolezza. – 5. Conclusioni.

1. Premessa. Il testo finale del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio senza tener conto nella sostanza dei rilievi formulati nel parere delle competenti commissioni parlamentari, configura un modello contrattuale molto diverso da quello che poteva immaginarsi alla luce delle prime discussioni sul Jobs Act e della stessa ridondante previsione anticipatoria introdotta, contestualmente alla liberalizzazione dei contratti a termine di durata non eccedente i trentasei mesi, dall’art. 1, comma 1, legge n. 78 del 2014[1]. È bene infatti ricordare che, nell’originario disegno di legge delega presentato dal Governo (AS n. 1428 del 2014), la lettera b) dell’art. 4 si limitava a prevedere, nel contesto della redazione di un testo organico semplificato di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, l’eventuale possibilità di introdurre ulteriori tipologie «espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti». Il testo finale della delega approvata con la legge n. 183 del 2014 è, però, sul punto, significativamente diverso: l’art. 1, comma 7, lettera c), infatti, autorizza senz’altro la «previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento».

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