Lo scioglimento anticipato secondo i riformatori

1.- Il potere di scioglimento nei Progetti: incerta la titolarità, sicuri gli obiettivi.  Lo scioglimento anticipato delle Camere come potere sostanzialmente affidato alla decisione del Primo Ministro?  O come  un potere  esclusivo del Presidente della Repubblica?

Allo stato attuale del dibattito sulle riforme, pur così intenso e convulso, il dilemma non è stato sciolto, le idee restano confuse. Addirittura le due ipotesi convivono nel testo attualmente al Senato: la prima – sul premierato – approvata in Commissione affari costituzionali([1]) ma subito messa in crisi dalla seconda – sul semipresidenzialismo – aggiunta in Aula come emendamento proposto dai sen. Gasparri e Quagliariello seguendo un pensiero di Berlusconi. Il tutto, ormai, ulteriormente in crisi dopo l’approvazione in Aula, il 27 giugno, della proposta leghista  sul Senato federale bocciata in Commissione il giorno precedente.

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