Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c’è e riguarda il ruolo dei partiti politici

Professoressa associata di Diritto costituzionale – Università di Torino

ABSTRACT

Se è condivisibile il giudizio secondo il quale ci sarebbe sostanziale continuità tra le decisioni adottate nella sentenza del 2017 e quelle adottate nella sentenza del 2014 dalla Corte costituzionale sulla legge elettorale, in merito alla questione relativa alle modalità di composizione delle liste di candidati e alle modalità di espressione del voto degli elettori si può leggere tra le righe della motivazione della sentenza del 2017 una soluzione di continuità rispetto a quella del 2014. Mentre infatti quest’ultima era totalmente ispirata a una logica antipartitica, e a un’interpretazione del principio rappresentativo e dell’art. 67 della Costituzione tutta incentrata sul rapporto diretto e immediato tra singolo elettore ed eletto, quella della sentenza del 2017 sembra, da un lato, voler restituire un ruolo determinante ai partiti politici e, dall’altro, e soprattutto, recuperare una concezione della rappresentanza politica meno supina alla retorica antipolitica del tempo presente e più rispettosa della teoria e della storia costituzionali.

It can be shared the prevailing opinion concerning the significant continuity between Constitutional Court decisions delivered in 2014 and in 2017 about electoral law. But it must be underlined an important discontinuity about the position of political parties: in the first decision the Constitutional Court shared the common negative attitude towards political parties and it considered the single citizen as sovereign in a direct relationship with the elected; in the last one it gives back to the political parties thier constitutional role. So there’s a significant difference about the concept of political representation in the two decisions.

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