Referendum abrogativo sull’eutanasia legale. Tra (in)ammissibilità del quesito e opportunità dello strumento referendario

Assegnista di ricerca presso l’Università della Valle d’Aosta

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Abstract 
Ita

Secondo i promotori del «Referendum per l’eutanasia legale», in caso di esito positivo dell’iniziativa referendaria, l’eutanasia attiva sarà «consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico e in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul caso Cappato». Eppure, dal momento che il quesito ha a oggetto l’esclusione dall’area del penalmente rilevante di tutte le condotte generalmente riconducibili all’omicidio del consenziente, quella descritta è conseguenza certamente non automatica e tutta da dimostrare. Pertanto, non può apparire scontato l’esito del giudizio di ammissibilità, che la Corte costituzionale è chiamata a svolgere con riferimento a un quesito che coinvolge in modo complesso diritti fondamentali dell’individuo, di particolare rilievo per l’intera collettività. 

Eng
 
The promoter Committee of the «Referendum for legal euthanasia» asserts that, in the event of a positive outcome of the referendum initiative, active euthanasia «will be allowed by means of formalities and procedures required by the law on informed consent and living wills and by the sentence of the Constitutional Court on the Cappato case». Yet, the Referendum question excludes criminal responsibility of any behaviour attributable to the consented murder’s type of offence; so, the purpose of the promoter Committee is certainly not an automatic consequence of the abrogation and must be proved. Therefore, the outcome of the “admissibility check” of the Constitutional Court is not obvious, especially because the referendum request involves, in a complex way, fundamental rights of the individual, particularly important for the entire community.