Il quesito referendario sull’art. 18 della l. 300/1970 è veramente propositivo?

Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università “Federico II” di Napoli

ABSTRACT

Il saggio analizza la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2017, relativa all’ammissibilità del referendum abrogativo proposto nei confronti del d.lgs. n. 23 del 2015 e di alcune parti dell’art. 18 dello “Statuto dei lavoratori”. Dopo essersi soffermato sulla natura complessa del quesito, l’A. esprime alcune perplessità sulla decisone, tanto in ordine ai precedenti richiamati quanto alle conclusioni cui essa perviene.

The essay analyses the judgment through which the Italian Constitutional Court allowed a popular referendum vote on article 18 of the Workers’ Statute and on legislative decree n. 23/2015. First, the Author underlines the complex nature of the referendum question, then he casts doubt on judgment n. 26/2017 with regard both to the quoted legal precedents and to the conclusions.


Sommario1. La richiesta abrogativa; 2. Le ragioni dell’inammissibilità; 3. In particolare il carattere propositivo; 4. I precedenti richiamati nella sentenza n. 26 del 2017; 5. Le perplessità sulla conclusione conseguita dalla Corte Costituzionale.

1. La richiesta abrogativa

Con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 26, la Corte Costituzionale ha concluso per l’inammissibilità del referendum proposto nei confronti del D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”), per la sua abrogazione totale, e nei confronti dell’art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), per l’abrogazione parziale di porzioni dei commi 1, 4, 6, 7 e 8, e del comma 5 nella sua interezza, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.

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