Nuove possibilità di sollevare questioni di costituzionalità per il giudice dell’esecuzione penale?*

Professore associato confermato di Istituzioni di diritto pubblico – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Abstract

Il contributo ritorna su uno dei profili processuali della sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013, meglio nota come sentenza Scoppola/Ercolano, relativa alla sostituzione della pena dell’ergastolo con quella dei trenta anni di reclusione, nella quale il dubbio di costituzionalità sollevato dal giudice dell’esecuzione su una norma già applicata in sede di giudizio di cognizione è stato ritenuto rilevante, prima ancora che fondato, ma solo in quanto si doveva, nel caso, dare seguito nell’ordinamento italiano a una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diritto penale sostanziale relativa a un caso identico a quello pendente davanti a quel giudice e, inoltre, il rimedio sarebbe stato nell’immediata disposizione del giudice dell’esecuzione, senza necessità di riapertura del processo. Dopo avere evidenziato come già allora queste limitazioni fossero difficilmente comprensibili, il contributo ripercorre alcuni sviluppi della giurisprudenza costituzionale e comune successivi a quella sentenza, i quali suggeriscono che oggi, ancora più fondatamente di due anni fa, la contraddizione potrebbe essere sciolta affermando la rilevanza nel giudizio di esecuzione di tutti indistintamente i dubbi di costituzionalità delle norme già applicate nel giudizio di cognizione, e la cui perdurante esistenza legittima l’esecuzione e la prosecuzione della pena.

The contribution takes another look at one of the procedural aspects of the judgment of the Italian Constitutional Court no. 210 of 2013, better known as the Scoppola/Ercolano case, on the replacement of life imprisonment by a sentence of thirty years, in which the question of constitutionality raised by the enforcement judge concerning a rule of law already applied in preliminary proceedings was held relevant, even before validated, but only because it was necessary in this case to adopt into Italian law a decision of the European Court of Human Rights in matter of substantive criminal law concerning a case identical to the one pending before that judge; moreover, the remedy would have been an immediate decision by the enforcement judge without any need to reopen the case. After having shown that these limitations were difficult to understand even then, the contribution refers to some developments in constitutional and ordinary case-law subsequent to that constitutional judgment, which suggest that today, with even more reason than two years ago, the contradiction could be resolved by stating the relevance in the enforcement judgement of all the questions of constitutionality of the statute law already applied in the judgment where the person was sentenced, whose continued existence legitimizes the execution and continuation of the punishment.

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