CGCE, responsabilità dello Stato membro per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, anche quando la violazione deriva da un’interpretazione delle norme giuridiche o da una valutazione dei fatti e delle prove operate da tale organo giurisdizionale. Non limitabilità della responsabilità dello Stato ai soli casi di dolo e colpa grave del giudice.